Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.13989/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrenti –
contro
Oggetto: Fideiussione omnibus -Pretesa nullità violazione disciplina antitrust -Doppia conforme di rigetto Opposizione a PDA -Inammissibilità.
CC 6.12.2024
Ric. n. 13989/2022
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.2216/2021, pubblicata il 24 novembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Tribunale di Catania con sentenza n. 3735/2018, rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 1334/2015 con cui veniva loro ingiunto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quali fideiussori coobbligati in uno alla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE.r.l., il pagamento in solido dell’importo di euro 559.491,81, oltre ad accessori ivi meglio specificati, in ragione dell’inadempimento degli obblighi restitutori discendenti dai saldi negativi di un conto corrente e di due conti anticipi;
la Corte d’appello di Catania con la sentenza qui impugnata, ha concordato col giudice di prime cure sulla qualifica del contratto intercorso tra le parti quale contratto autonomo di garanzia e ritenuto non provata la pretesa violazione della disciplina ex l. n. 108/1996 e valide le pattuizioni; ha quindi rigettato il gravame proposto da
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NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e li ha condannati a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE s.p.a., cessionaria del credito, intervenuta in giudizio, nella contumacia della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le spese del grado di gravame;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE; sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata Consigliera Relatrice, dr.ssa NOME COGNOME in data 15.03.2024 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 15.03.2024;
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 23.04.2024, corredata da nuova procura speciale;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
hanno depositato memoria i soli ricorrenti.
Considerato che
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 comma 2 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. ‘ ; in particolare, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza in quanto avrebbe errato la Corte d’appello sia nel qualificare il contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia e a ritenere non contrastata detta qualificazione già ritenuta dal
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Tribunale, sia nel ritenere inammissibile la denuncia di nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge antitrust (vuoi perché proposta tardivamente vuoi senza allegare lo schema ABI riprodotto dal contratto); evidenziano che il giudice del gravame era comunque obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, non potendo maturare perciò preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio ;
con il secondo motivo, lamentano la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1421, 1944, 1956, 1957 cod. civ. e dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ ; a parere dei ricorrenti, la Corte d’appello , sul presupposto erroneo che l’eccezione di nullità della fideiussione integrasse una questione nuova e in quanto tale inammissibile, si è astenuta dalla disamina del modulo fideiussorio, ritenendo inammissibile la doglianza per la mancata tempestiva produzione dello schema ABI riproduttivo dei contratti di fideiussione ed in tal modo avrebbe violato la disciplina sul contratto di fideiussione, non esaminando le clausole le clausole 2, 6 e 8 oggetto di inibitoria del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia ; da ciò discenderebbe la nullità assoluta o parziale del contratto e operativa l’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c. atteso che la Banca Monte dei Paschi di Siena non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi, né tanto meno le ha diligentemente continuate;
tutti e due i motivi di ricorso, che possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con entrambi i ricorrenti si dolgono di quanto affermato dal giudice d ‘a ppello in relazione alla qualificazione del contratto in esame, sono inammissibili sotto un duplice profilo;
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4. in primo luogo, sono inammissibili poiché non formulano un ‘ adeguata censura di nullità della sentenza impugnata, neppure chiarendo quale dei criteri delle norme evocate sarebbe stato violato;
nello specifico, la doglianza relativa alla pretesa erronea qualificazione del contratto de quo risulta del tutto generica e non rispettosa dei criteri di specificità, completezza e localizzazione degli atti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., criteri previsti per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, e si risolve nel lamentare l’omessa m otivazione in proposito che, viceversa, è stata specificamente resa, avendo la Corte di merito ritenuto le doglianze formulate in proposito come non comprensibili e non specifiche;
va aggiunto che la denuncia di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è formulata senza confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata che ha ritenuto, non soltanto la mancata tempestiva produzione documentale dello schema ABI -che secondo gli odierni ricorrenti, allora appellanti, riprodurrebbe le clausole sottoscritte- ma e soprattutto che tale denuncia era stata prospettata, inammissibilmente, per la prima volta, in grado d’appello;
in tale prospettiva, del tutto tardiva e inammissibile, va considerata la documentazione prodotta con il ricorso di cassazione, in particolare i l ‘ Modulo fideiussorio Banca Monte dei Paschi di Siena ‘ (doc. 5 all. ricorso), i l ‘Modello ABI 2003’ (doc. 6 all. ricorso) ed il ‘Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d’Italia’ (doc . 7 all. ricorso);
in ordine al preteso rilievo d’ufficio della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza, vale la pena di sottolineare che dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, i quali considerano decisivi i documenti sopra
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menzionati, risulta evidente che la mancata produzione dei medesimi nel corso del primo grado di giudizio, confermi la legittimità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, senza che gli stessi ricorrenti possano invocare in contrario, a giustificazione del mancato deposito allora e del tardivo deposito ora , il rilievo d’ufficio della nullità ;
4.2. in secondo luogo, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, essi si risolvono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
5. il ricorso va dichiarato inammissibile;
i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che si liquidano come da dispositivo. Non luogo a provvedere in merito alle spese della banca intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4
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Est. I. Ambrosi comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069);
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, 4° co., c.p.c.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della