Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18943/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1148/2021 depositata il 20/4/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1001/2016, accoglieva la domanda dell’attore NOME COGNOME di dichiararne la libertà dalle obbligazioni derivanti dalla fideiussione rilasciata, in relazione alla debenza di RAGIONE_SOCIALE, a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – incorporante di RAGIONE_SOCIALE – ai sensi dell’ articolo 1956 c.c.
La banca proponeva appello principale e il COGNOME appello incidentale quanto ad altre domande che aveva presentato riguardo il rapporto di garanzia.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1148/2021, accoglieva l’appello principale quanto alla non applicabilità della fideiussione (‘L’applicazione dell’art. 1956 c.c. – correttamente qualificata la fattispecie – o comunque la pretesa violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte della Banca … risultano errate’: così a pagina 8 della sentenza) e rigettava quello incidenta le.
Il COGNOME ha proposto ricorso, articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria; la banca si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1956, 2697 e 2729 c.c.
Violando l’articolo 1956 c.c. , il giudice d’appello ne avrebbe erroneamente negato l’applicazione ritenendo che una clausola contrattuale -l’articolo 5 -avesse imposto al garante di informarsi sulla situazione patrimoniale del terzo garantito. Si argomenta dunque sul significato normativo dell’articolo 1956 c.c. ,
per sostenere che la concessione di un ulteriore credito (qui avvenuta consentendo uno ‘ sconfinamento in assenza di fid o’) e la conoscenza o conoscibilità con ordinaria diligenza da parte della banca della condizione economica della debitrice RAGIONE_SOCIALE, insieme ‘all’assenza di autorizzazione’ di maggior credito da parte del fideiussore, incontestata, libererebbero il fideiussore ai sensi dell’articolo 1956 c.c. (si invocano Cass. 32774/2019 e Cass. 10870/2005); e l’articolo 5 del contratto non farebbe venir meno l’obbligo ex articolo 1956 c.c. (definita da Cass. 6580/2018 ‘previsione contrattuale … priva di efficac ia liberatoria’).
Segue una ricostruzione della vicenda contrattuale in relazione anche all’articolo 2729 c.c., per dedurne che la presunzione di conoscenza del COGNOME del peggioramento economico della debitrice, adottata dal giudice d’appello, sarebbe ‘stata superata dalla prova (certa e documentale)’ che egli non era più socio della debitrice ‘da oltre un anno’ , onde vi sarebbe stato l’obbligo di informazione (si invocano Cass. 3525/2009 e Cass. 6517/2014).
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.: non sarebbero stati rispettati nel rapporto contrattuale – in cui vanno sempre applicati – i principi generali di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto non provato che l’attuale ricorrente, ne l corso degli anni e comunque al momento della cessione della propria quota – il 27 settembre 2012 , ‘avesse fatto gli opportuni controlli’ sulla sua esposizione debitoria.
Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, secondo comma, lettera a, l. 287/1990, 1418 e 1419 c.c.: la fideiussione qui in esame seguirebbe l’illegittimo schema contrattuale di RAGIONE_SOCIALE, contrastante cioè con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’It alia.
Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91, 92 c.p.c., 1, 4 e 5 d.m. 55/2014.
I l giudice d’appello avrebbe ‘erroneamente utilizzato i parametri’ del suddetto decreto ministeriale per quantificare le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, non motivando quale scaglione applicava e perché comunque lo modificava per i due gradi.
Con il sesto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1937 c.c., nonché violazione del medesimo articolo ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
La censura è attinente all’appello incidentale ; e a ncora in relazione all’appello incidentale vengono proposti il settimo motivo – denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1346 e 1938 c.c. e l’ottavo motivo – denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1325 e 1418, secondo comma, c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dei medesimi articoli e altresì degli articoli 115 e 116 c.p.c. -.
7.1 Esaminando il primo motivo, si deve anzitutto dare atto che la questione relativa all’articolo 1956 c.c. – che, secondo il ricorrente, i l giudice d’appello avrebbe mediante una clausola contrattuale disapplicato, essendo questo effettivamente, vista la complessiva motivazione, il tema della sentenza, più che quello di buona fede/correttezza – trova risoluzione nella constatazione del suo contrasto con la giurisprudenza, solida e compatta, di questa Suprema Corte, la quale dimostra altresì che l’obbligo normativo sancito da detta norma viene eluso peraltro anche in correlazione con i principi generali di buona fede/correttezza.
Un percorso giurisprudenziale si è snodato sulla valenza dell’articolo 1956 c.c. negli ultimi decenni, dando luogo ad una maggioranza interpretativa assolutamente prevalente, della quale qui si richiamano arresti massimati.
7.2 Così Cass. sez. 3, 9 dicembre 1997 n. 12456 insegna: ‘ Nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 cod. civ., di
richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito. ‘
A sua volta, Cass. sez. 3, 5 giugno 2001 n. 7587 afferma: ‘ Nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 cod. civ., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito. ‘
Ribadisce Cass. sez. 1, 21 febbraio 2006 n. 3761 : ‘ La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore. ‘.
Sulla stessa linea si colloca Cass. sez. 6 – 3, ord. 23 marzo 2017 n. 7444 : ‘ Nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito ‘; conforme è la successiva Cass. sez. 6-3, ord. 29 novembre 2019 n.31227.
7.3 In sostanza, l’articolo 1956 c.c. pone un duplice confine all’effetto della fideiussione per obbligazione futura: la conoscenza e la volontà del fideiussore. Il mancato rispetto di questa conformazione dell’istituto ricade allora, ovviamente, pure in termini di censurabilità sotto il profilo di buona fede/correttezza della condotta di chi fruisce la garanzia (v. Cass. sez.1, 9 agosto 2016 n. 16827; e cfr. Cass. sez. 3, ord. 17 luglio 2023 n. 20713) con un logico ‘disinnesco’, però, della regola nel caso in cui il fideiussore e il debitore coincidano: il che avviene quando il fideiussore è pure il legale rappresentante/amministratore della società a favore della quale ha rilasciato la fideiussione. Se si tratta, dunque, di un mero socio, che non governa così la società garantita, l’articolo 1956 c.c. si deve ritenere che valga appieno nella sua fattispecie a formazione progressiva: in primo luogo obbligo di informazione da parte del creditore, in secondo luogo manifestazione di autorizzazione da parte del fideiussore. L’equilibrio sinallagmatico del negozio di garanzia si raggiunge, quindi, con una siffatta tutela del garante, a fronte del vantaggio, pure ontologicamente di tutela, che il creditore acquisisce tramite detto negozio.
8.1 Nel caso in esame la corte territoriale dà ragione alla banca quanto alla pretesa applicabilità dell’articolo 1956 c.c. o comunque quanto ai canoni di buona fede e correttezza sulla mera base della qualità di socio (pagina 8s.: ‘ NOME
NOME era … socio … sicché … per tale qualità … non avrebbe certo potuto, per ottenere la propria liberazione, assumere la violazione dell’art. 1956 c.c. da parte del creditore ‘ ) invocando peraltro Cass. sez.1, 15 febbraio 2016 n. 2902 -‘ Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest’ultima a causa della condotta dell’amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione). ‘ -.
8.2 Dunque, secondo il giudice d’appello, l’articolo 1956 c.c. è stato derogato da una clausola contrattuale, cui effettivamente si riferisce come articolo 5 del contratto, con la quale il fideiussore si è obbligato ad avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso quest’ultimo dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, comunque tenuta, su richiesta del fideiussore, a comunicargli l’entità della esposizione complessiva del debitore principale quale risultante al momento della richiesta nonché, previo consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni sull’esposizione.
Che questa clausola superi l’articolo 1956 c.c. è evidentemente insostenibile.
L’articolo 1956 c.c., ut supra visto, non è soltanto incentrato sulla informazione, esigendo invece anche una ‘ speciale autorizzazione ‘ del fideiussore. Un’interpretazione ‘monca’, e del tutto a favore del creditore, è quella che offre la corte territoriale, in palese erroneità. Viene infatti frainteso il paradigma della
norma riducendolo a ‘ io so, quindi tu puoi ‘, mentre è ‘ io so e io ti autorizzo, quindi tu puoi ‘.
Per di più, una ‘speciale autorizzazione’ per la sua specialità non può rinvenirsi per facta concludentia in un mero silenzio/mancanza d’opposizione. Soltanto quando il garante è anche il legale rappresentante della debitrice è ravvisabile l’autorizzazione nella richiesta di ulteriore corresponsione.
8.3 La corte territoriale -va altresì osservato- prospetta argomentazioni che si appalesano radicalmente eccentriche (pagina 9s.): essendo il fideiussore un socio, avrebbe dovuto attivarsi per impedire che continuasse la negativa gestione mediante la revoca dell’amministratore o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti – ma egli era socio, ma non amministratore, e questi obblighi sono talmente specifici e ‘ attivi ‘ da non rientrare neppure nella buona fede -; anche se il fideiussore aveva ceduto la sua intera quota di partecipazione ad un altro soggetto il 27 settembre 2012, ciò non avrebbe avuto incidenza, perché il fideiussore era stato avvisato con lettera della banca del 23 ottobre 2013 della situazione debitoria peggiorata – argomento incomprensibile, non solo perché l’articolo 1956 c.c. non attiene esclusivamente alla informazione, ma altresì perché non si vede in qual modo, non essendo socio da più di un anno, il fideiussore avrebbe potuto incidere sulla gestione della società, come sembra richiedergli tra le righe il giudice d’appello -; l’articolo 5 del contratto di fideiussione ‘poneva a suo carico un preciso obbligo di assumere informazioni sull e condizioni del debitore’ – su questo come del tutto insufficiente a disinnescare l’articolo 1956 c.c. si è già visto sopra – e la cessione della quota non avrebbe potuto esonerare il fideiussore dall’obbligo dell’articolo 5 – anche questo è superabile visto il tenore circoscritto all’informazione dell’articolo 5 -; il fideiussore non avrebbe potuto addebitare alla banca ‘la violazione del dovere di buona fede e correttezza o meglio dell’articolo 1956 c.c. … stante la conoscenza o la conoscibilità piena della situazione del debitore in capo al garante’ -evidente ‘ svuotamento ‘ parziale dell’articolo 1956 -.
In conclusione, alla fondatezza del primo motivo del ricorso nei suindicati termini, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché gli altri motivi,
consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Venezia, che in diversa sezione e diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione del principio per cui il creditore, per poter fruire della fideiussione ex articolo 1956 c.c., deve prima della concessione del credito avvisare il fideiussore e ricevere da quest’ultimo un’espressa autorizzazione specifica al riguardo , con l’unica eccezione nel caso in cui debitore sia una società di cui il fideiussore è amministratore .
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024