Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6662 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14142/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 322/2024 depositata in data 11/4/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1477/2020, accolse l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME al decreto ingiuntivo che aveva condannato gli opponenti al pagamento in favore del Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 327.067,36, oltre interessi come da domanda.
1.1 Secondo il Tribunale, poiché era stato omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti, esteso anche alla Banca creditrice ai sensi dell’art. 182 septies l.fall., il pagamento del debito novato, per effetto dell’accordo ex art 182 bis l.fall ., da parte della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE aveva effetti liberatori del garante, in ossequio alla natura accessoria della garanzia.
La Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE.
2.1 La Corte di merito, dopo aver disatteso l’eccezione, sollevata da parte appellata, di difetto di legittimazione passiva dell’appellante, in luogo dell’originaria Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE spa (di seguito indicata ‘RAGIONE_SOCIALE‘), riteneva, in consonanza con quanto affermato dai giudici di prime cure , che il perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione, omologato e non oggetto di opposizione, con efficacia estesa anche alla Banca non aderente, titolare del credito azionato in via monitoria, in presenza di tutte le condizioni di cui all’art. 182 septies l.fall., avesse fatto sì che il pagamento del debito principale avesse determinato anche l’estinzione delle obbligazioni accessorie.
2.2 A giustificazione di tali conclusioni, la Corte evidenziava il carattere speciale della disciplina di cui all’art . 184 l.fall., non suscettibile di essere applicata al di fuori dai casi previsti dalla norma, e rimarcava la non applicabilità, ratione temporis , all’accordo in oggetto (omologato nel 2016) della norma di cui all’art. 59, comma 2, introdotta dal legislatore del codice della crisi (d. lgs. n. 14/2019), che ha fatto salvi, nei confronti dei
creditori non aderenti all’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai quali siano stati estesi gli effetti ex art. 182 septies l. fall., i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria ex art 380, comma 1 bis, c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto controricorso e ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1239 cod. civ. , 182 septies e 184 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ed irragionevolmente negato l’applicazione dell’art. 184 l. fall. alla procedura di accordo di ristrutturazione, così consentendo che gli effetti esdebitatori dell’accordo di ristrutturazione si estendessero anche ai garanti dei creditori estranei ex art. 182 septies l.fall..
1.1 Si sostiene che la conservazione dei diritti dei creditori nei confronti dei garanti è una situazione comune a tutte le procedure concorsuali caratterizzate da uno spiccato tasso di pubblicità, quale è l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, e che la decisione della Corte d’Appello salentina di estendere l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione ex art . 182 septies l.fall. anche ai garanti produrrebbe l’illogica conseguenza di privare il creditore della garanzia fideiussoria, preordinata a far fronte all’insolvenza del debitore principale , proprio quando quest’ultimo abbia fatto ricorso a uno strumento per il superamento della crisi.
Il motivo è fondato.
2.1 La censura sottopone allo scrutinio di questa Corte la questione se, nel caso in cui l’efficacia degli accordi di ristrutturazione sia estesa ai creditori non aderenti, costoro, analogamente a quanto previsto dagli artt. 184 e
135 l.fall, per il concordato preventivo e quello fallimentare, conservino impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2.2 L’art. 182 septies l.fall, introdotto dal d.l. 83/2015 , stabilisce che quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, la disciplina di cui all’articolo 182 bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nel comma secondo, che a sua volta prevede « che l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria ».
2.3 Va precisato che l’art. 20, comma 1, lett. f), del d.l n. 118/2021 applicabile ai procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021 ha inserito l’art. 182 decies del R.D. n. 267/1942, la cui formulazione letterale coincide con l’art. 59 del d.lvo. n. 14/2019, anticipandone, pertanto, l’entrata in vigore ordinaria, formalmente prevista per il 15 luglio 2022.
Tale disposizione, intitolata « coobbligati e soci illimitatamente responsabili » prevede, ai commi primo e secondo, che « ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’art 1239 del
codice civile. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso ».
Il caso di specie, trattandosi di un accordo di ristrutturazione del 2016, non rientra in quelli disciplinati dalla nuova normativa.
2.4 Ciò premesso, la ratio decidendi che sorregge il convincimento della Corte distrettuale circa l’estensione dell’effetto esdebitatorio dell’accordo di ristrutturazione anche ai coobbligati del debitore si rinviene nel fatto che l’art. 184 l.fall. (« il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso ») detta una disciplina speciale in materia di concordato preventivo, non applicabile ad una fattispecie diversa, quali sono gli accordi di ristrutturazione, e derogatoria del principio secondo cui « l’estinzione dell’obbligazione principale determina l’estinzione di quelle accessorie ».
2.5 La disposizione dell’art. 184, comma 2, l.fall. costituisce un ‘ eccezione al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori previsto dall’art. 1301 c.c., nel caso di remissione volontaria, e, con specifico riferimento all’obbligazione solidale generata dalla fideiussione, alla disciplina prevista dall’art. 1239 c.c ., secondo la quale « la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori ».
2.6 È pur vero che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte il principio dell’estensione al debito accessorio dell’estinzione del debito principale ha una portata generale, cui solo eccezionalmente derogano gli artt. 135, comma 2, e 184 l. fall., per il concordato fallimentare e il concordato preventivo (cfr. Cass. 23275/2006, 28774/2005, 177/2008, 21810/2015 e 22382/2019).
2.7 Tale orientamento, tuttavia, va rettificato precisando che il principio generale di accessorietà, espresso dalla normativa civilistica prevista dagli
artt. 1301, 1304, 1239 e 1941 c.c., secondo cui l’estinzione dell’obbligazione principale comporta automaticamente l’estinzione delle garanzie fideiussorie, trova il proprio contemperamento in un altro principio, comune a tutte le procedure concorsuali di origine negoziale (concordati preventivi fallimentari, preventivi ed accordi di ristrutturazione), secondo il quale i creditori che comunque sono coinvolti in tali procedimenti di soluzione negoziale della crisi mantengono impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati.
2.8 Ciò al fine di tutelare la posizione dei creditori e favorire la prestazione di un loro consenso alla proposta concordataria (cfr. Cass. 28774/2005; vedi anche Cass. 21181/2020).
Si è, altresì, precisato che la ratio che è alla base dell’art 184 l.fall. (così come dell’art. 135 l. fall.) è quella secondo cui i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti (cfr. Cass n. 3022/2015).
2.9 Orbene, posto che, in materia di procedure concorsuali negoziali, ricorre il principio generale (desumibile dagli artt. 184 e 135 l. fall., la cui disciplina trova conferma negli artt. 182 decies l.fall. e 59 CCII anche rispetto agli accordi di ristrutturazione) secondo cui, al fine di favorire al massimo gli accordi e la conclusione delle onerose procedure, i creditori conservano impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori (cfr. Cass. 21181/2020), è possibile il ricorso all ‘ applicazione analogica di tale disciplina agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, di cui all’art . 182 septies l.fall., per fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all’introduzione dell’art . 182 decies l.fall., il cui inquadramento nell’ambito delle procedure concorsuali (cfr., tra le tante, Cass. 9087/RAGIONE_SOCIALE), al pari del concordato preventivo, può considerarsi ormai diritto vivente.
2.10 Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: « nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 182 bis e segg. l.fall, introdotti prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 2 , lett. f), d.l. 118/2021, la cui efficacia sia estesa anche ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso ».
Il motivo del ricorso incidentale deduce «violazione degli artt.110 e 111 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio; falsa applicazione art.58 TUB; violazione artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c.; mancato assolvimento dell’onere della prova. Il tutto in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; si argomenta che la documentazione prodotta dall’appellante era assolutamente inidonea a provare la cessione da Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del credito litigioso.
3.1 Anche tale motivo merita accoglimento.
3.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. 385/ 1993, ha l’onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l’avvenuta conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 4857/2022 e 24798/2020), non essendo sufficiente ad assolvere tale onere probatorio la semplice produzione della pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti “in blocco” in Gazzetta Ufficiale, che costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art. 1264 c.c..
E’ stato altresì precisato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola
non soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da quella della dimostrazione dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un ‘ operazione di cessione in blocco; in particolare, allorquando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé , ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. nn. 31188/2017, 4334/2020, 17944/2023, 17944; 4277/2023, 5478/2024, 10742/2025 e 14270/2025).
3.3 Ciò precisato, risulta dall’impugnata sentenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi in primo grado ha visto quali parti le controricorrenti e Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, originaria titolare del credito azionato in INDIRIZZO.
L’appello è stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, che assumeva di essere cessionaria del credito litigioso ex art. 58 d.lvo 385/1993.
3.4 Orbene, la Corte d’Appello di Lecce , nel disattendere la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, si è limitata ad affermare che « sin dalla costituzione in giudizio, RAGIONE_SOCIALE – rappresentata da RAGIONE_SOCIALE – ha allegato di essere cessionaria dei crediti di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili ‘in blocco’, stipulato in data 20 dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in
materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ».
3.5 La corte di merito ha, dunque, fondato la propria decisione sulla base di una mera allegazione da parte dell’appellante , trascurando di compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori.
In difetto di un simile accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, l’impugnata sentenza è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.
4. In conclusione, l’impugnata sentenza deve cassata in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 Il Presidente