Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36489 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto: Fallimento- Confidi.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16478 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 18 maggio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che la RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del fallimento del RAGIONE_SOCIALE degli importi a titolo di sorta capitale rinveniente da una fideiussione rilasciata dalla fallita quand’era in bonis , oggetto di un decreto ingiuntivo, degli interessi che erano maturati, dell’ammontare delle spese legali concernenti il decreto ingiuntivo e dell’importo oggetto della successiva cartella di pagamento concernente l’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo . A fronte della proposta di rigetto del curatore per l’inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo perché non passato in giudicato, la RAGIONE_SOCIALE, in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall., pur contestando la valutazione d’inopponibilità, comunque produsse il contratto di fideiussione da cui scaturiva il credito, il quale, però, fu comunque escluso dallo stato passivo pur sempre per l’inopponibilità del decreto ingiuntivo.
Il T ribunale di Roma ha, invece, accolto l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, limitatamente all’importo della sorta capitale e agli interessi al tasso legale dalla data di richiesta di escussione della RAGIONE_SOCIALE sino alla dichiarazione di fallimento, facendo leva sul contratto di fideiussione che era stato prodotto anche a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, di modo che, ha sottolineato, nessuna diversa causa petendi era stata introdotta col ricorso ex art. 98 l.fall.
Passando alla valutazione della fideiussione, il tribunale, pur ritenendo che la mancanza dei requisiti soggettivi previsti per la prestazione della RAGIONE_SOCIALE si fosse riverberata sul contratto ciononostante stipulato, ha osservato che una tale nullità si rifletterebbe in un ingiusto pregiudizio per la parte protetta dalla norma; per conseguenza, ha reputato che la nullità debba essere eccepita o fatta valere dal contraente che non vi abbia dato causa, di modo che, in mancanza di eccezione o comunque di rilievo da
parte del debitore principale o dell’opponente , ne ha escluso l’operatività in giudizio.
Contro questo decreto propone ricorso il Fallimento per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi e illustra con memoria, cui RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Le eccezioni preliminari formulate in controricorso, tutte calibrate sulla mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato a proporre ricorso per cassazione, sono infondate.
A norma dell’art. 31, comma 2, l. fall., come sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 5/2006, l’autorizzazione del giudice delegato non è richiesta per le controversie in materia di « contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento »; e il giudizio intrapreso da RAGIONE_SOCIALE concerne giustappunto la formazione dello stato passivo del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la mancata ammissione, da parte del giudice delegato, del credito da essa vantato.
L’azione proposta non rientra pertanto tra quelle per cui è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato (da ultimo, in termini, Cass., sez. un., n. 8557/23, punto 1).
Le eccezioni sono respinte.
2.Con i primi due motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il Fallimento lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 98 l.fall., deducendo la nullità del decreto impugnato per vizio di ultra o extrapetizione, perché il tribunale ha consentito, già in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, la modifica del titolo della domanda proposta ( primo motivo );
la nullità del decreto impugnato per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale ha fatto leva su una norma, ossia l’art. 167 del codice delle assicurazioni private, mai invocata in giudizio (secondo motivo ).
La censura complessivamente proposta è infondata.
Anzitutto, nessuna modifica della causa petendi è stata apportata.
La causa petendi del credito vantato era pur sempre la fideiussione, e il decreto ingiuntivo accertava quel credito, pur essendo inopponibile alla massa: il decreto ingiuntivo, allegato alla domanda d’insinuazione, evocava espressamente la fideiussione , la quale, come ha accertato il tribunale e come d’altronde emerge dai documenti allegati al controricorso, che questa Corte può esaminare, poiché si trova al cospetto della denuncia di un error in procedendo , era stata prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.
2.1.- Si è al riguardo già escluso di poter ravvisare la mutatio , o anche soltanto l’ emendatio della causa petendi , nella mera circostanza che la documentazione prodotta a sostegno della domanda di ammissione del credito al passivo fosse inizialmente costituita dal decreto ingiuntivo e poi, nel corso della verifica, dalla documentazione del rapporto sostanziale, in ragione dell’inopponibilità del decreto (Cass. n. 26 692/14).
Coerentemente, si è stabilito sul piano speculare (Cass. n. 11712/18) che, in relazione alla domanda d’insinuazione tardiva nello stato passivo basata sulla documentazione del rapporto sostanziale, opera il giudicato endofallimentare prodottosi in relazione alla domanda d’insinuazione tardiva relativa al medesimo credito, ma fondata su decreto ingiuntivo: e ciò perché il decreto ingiuntivo afferisce pur sempre al rapporto sostanziale, e lo prova con preclusione pro iudicato, se non opposto e dotato della esecutività ex art. 647 c.p.c.
3.A tanto va aggiunto che è all’udienza di verifica che il thema decidendum si cristallizza, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (fatte salve le eccezioni rilevabili d’ufficio), anche all’esito del contraddittorio incrociato anche con tutti gli altri creditori, legittimati a interloquire sulle domande proposte (e
successivamente a impugnare la decisione giudiziale, come il curatore): lo si ricava d all’art. 95, co mma 3, l.fall., secondo cui il giudice delegato « decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati ». Non si può invocare il diritto dei creditori di ‘confidare’ nella assoluta immutabilità delle domande riepilogate nel progetto di stato passivo, avendo essi l’onere non solo di esaminarne il contenuto, ma anche di prendere conoscenza delle eventuali osservazioni e produzioni integrative e di partecipare all’udienza di discussione dello stato passivo, ove, nel contraddittorio con il curatore e gli altri ricorrenti, è possibile che le domande medesime vengano precisate e integrate a norma dell’art. 95, comma 2, ultimo nucleo normativo, l.fall., purché all’interno del perimetro tracciato dai fatti allegati (Cass. n. 2899/22). Quel che rileva, dunque, è che la domanda di insinuazione, una volta proposta, non è suscettibile di essere liberamente modificata (Cass. n. 37802/22).
3.1.- Coerentemente il tribunale ha escluso le voci fondate sul decreto ingiuntivo e sulla successiva cartella, limitandosi ad ammettere la sola sorta capitale e gli interessi legali maturati dalla data della richiesta di escussione della RAGIONE_SOCIALE a quella del fallimento.
4.- Nel contesto dei fatti allegati, spetta poi al tribunale il potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 29254/19; n. 4553/22, punto 5.2), che nel caso in esame non si riscontrano.
4.1.- Ne consegue che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21): non v’è, dunque, ultrapetizione
quando il giudice pone a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo di esatta applicazione della legge (Cass. n. 20932/19; n. 13165/23).
La censura complessivamente proposta è respinta.
5.Con gli ulteriori due motivi, anch’essi da esaminare congiuntamente, perché connessi, il Fallimento lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 106, 107 e 155 del d.lgs. n. 385/93, e 13 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, là dove il tribunale non ha considerato che i soli beneficiari delle garanzie rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis potevano essere unicamente banche o altri intermediari autorizzati a concedere finanziamenti, poiché ai Confidi cd. minori (quale il RAGIONE_SOCIALE) sarebbe vietato il rilascio di garanzie diverse, in particolare nei confronti del pubblico, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari, con la conseguente nullità della RAGIONE_SOCIALE rilasciata nel caso in esame ( terzo motivo ), nonché
la violazione per altri profili delle medesime norme, oltre che dell’art. 12 delle preleggi, perché il tribunale avrebbe privilegiato un’interpretazione analogica delle norme fuori da ogni specifica indicazione normativa sul punto ( quarto motivo ).
La censura complessivamente proposta è infondata, benché occorra la correzione della motivazione del decreto impugnato.
5.1.- Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8472/22) hanno infatti stabilito che, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente ratione temporis ), nell’interesse di un proprio associato a RAGIONE_SOCIALE di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti
svolgono esclusivamente l’attività di RAGIONE_SOCIALE collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle RAGIONE_SOCIALE cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
5.2.- Le considerazioni spese in memoria e volte contestare le conclusioni cui sono giunte le Sezioni unite per la pretesa inadeguatezza della valutazione dei presupposti normativi cedono di fronte al rilievo che « tali previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al RAGIONE_SOCIALE la capacità di agire che gli è propria quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari; né rileva -ai fini della valutazione della liceità dell’attività negoziale compiuta che lo stesso RAGIONE_SOCIALE abbia agito spendendo la propria qualità di confidi » (così la richiamata Cass., sez. un., n.8472/22).
6.- Il ricorso è rigettato.
6.1.- Le spese vanno, tuttavia, compensate per la metà, in quanto il consolidamento della giurisprudenza è intervenuto in epoca successiva a quella di proposizione del ricorso.
La residua metà va posta a carico della ricorrente soccombente.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso e compensa metà delle spese di lite, e condanna la ricorrente a pagare la residua metà, che liquida, per la parte già da corrispondere in via finale, in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.