Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8135/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO (Pec:
Oggetto: Fideiussione –
Mutuo.
CC 25.06.2024
Ric. n. 8135/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALEEMAIL), giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2371/2020, depositata in data 9.09.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
la Corte d’ Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza n. 20361/2017 e ha condannato l’ appellante a rifondere le spese del grado in favore della società appellata;
per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Bologna aveva rigettato l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo con cui RAGIONE_SOCIALE gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 180.000 quale garante (fideiussione sottoscritta in data 4.11.2010) della fallita società RAGIONE_SOCIALE per un mutuo chirografario insoluto; in particolare, aveva rigettato l’eccezione di nullità della garanzia per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e ritenuto che le censure attinenti all’anatocismo e all’indeterminatezza del tasso applicato fossero tutte generiche e non esaminabili, trattandosi di contratto autonomo di garanzia (pagamento immediato o a semplice richiesta) esclusa ogni ipotesi di dolus generalis );
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Bologna, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
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Ric. n. 8135/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente censura la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e del correlato principio di vicinanza della prova ‘ ; in particolare, assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il mutuo e l’art. 4 del contratto di proroga del mutuo, asserendo che «non si comprende quindi perché la banca dovrebbe produrre ulteriori titoli derivanti da rapporti diversi (c/c o altro)» e, in proposito, conferendo efficacia riproduttiva e accertativa del negozio originario ad un accordo che per espressa volontà delle parti tale effetto non doveva avere;
1.1. il motivo è inammissibile;
il ricorrente, nel censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si limita a trascrivere l’art. 4 dell’accordo di proroga del mutuo, senza specificare, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al principio di autosufficienza a norma dell’art. 366 n. 3 c.p.c. gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. Sez. 1, 13/05/2016 n. 9888);
nel caso in esame, risulta carente il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, requisito ritenuto funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio che può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti (Cass. Sez. 6 – 3, 02/08/2016 n. 16103); nella specie, difatti l’ esposizione dei fatti risulta carente: parte ricorrente fa riferimento a sei rapporti convenzionali tra la creditrice RAGIONE_SOCIALE e la debitrice principale CSA , senza specificare come si pongano l’un o rispetto all’altr o e come essi siano in relazione rispetto alla fideiussione e al mutuo rinegoziato su cui si fonda il decreto ingiuntivo in esame; la carente esposizione rende indispensabile, per la corretta
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comprensione della stessa, la consultazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 18/05/2006 n. 11653);
2. con il secondo motivo lamenta l’ ‘ Omesso esame di un punto decisivo della controversia che le parti hanno fatto oggetto di discussione e su cui si era pronunciato il giudice di prime cure ‘ ; in particolare, lamenta che sulla base dell’unica clausola che obbligava il fideiussore COGNOME a pagare RAGIONE_SOCIALE ‘a semplice richiesta scritta’ la Corte d’appello ha ritenuto che la garanzia prestata avesse natura di contratto autonomo di garanzia e osserva, collegando la censura formulata con quella posta nel motivo precedente, che se si reputasse insufficiente la produzione della proroga del contratto del finanziamento per adempiere all’onere probatorio, sarebbe dirimente valutare la natura della garanzia; in altri termini, propone il seguente quesito: se una semplice formula della cla usola ‘a semplice richiesta scritta’ , senza neppure espressa rinuncia alle eccezioni inerenti al rapporto sottostante, sia idonea a trasformare la fideiussione in contratto autonomo di garanzia o sia necessario l’esame del contenuto negoziale evincibile dal sostanziale comportamento delle parti e da elementi negoziali indicativi della volontà delle parti di non rendere autonoma e astratta alla garanzia (richiama sul punto, tra l’altro, Cass. Sez. U, n. 3947/2010); ritiene pertanto che la mera produzione della fideiussione o del l’estratto di sald o conto non possano costituire adempimento dell’onere della prova da parte del creditore, occorrendo anche l’esibizione del titolo negoziale sottostante che dovrebbe dimostrare l’esatto credito vantato da RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c. in connessione con i principi di solidarietà sociale sanciti dagli artt. 2 e 3 della Cost. ‘; a parere del ricorrente, la Corte territoriale nel rigettare l’eccezione sollevata per la violazione delle regole di correttezza e buona fede non avrebbe erroneamente considerato che
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AVV_NOTAIO il fideiussore aveva prestato garanzia, senza soluzione di continuità, già dal 1.04.1996, e la cronologia dei fatti dimostrerebbe che RAGIONE_SOCIALE ha violato le regole di buona fede e correttezza, essendo a conoscenza dell’aggravarsi delle condizioni economiche e finanziarie della società RAGIONE_SOCIALE debitrice principale, omettendo di revocare i fidi tempestivamente quando la difficoltà di RAGIONE_SOCIALE si era già manifestata con il mancato deposito dei bilanci (l’ultimo è relativo al 2009) , non esperendo alcuna azione di recupero dopo la revoca, e attendendo l’apertura del fallimento per ins inuarsi al passivo;
3.1. il secondo e terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo ad una analoga questione posta sotto diversi profili, non sono fondati e vanno disattesi;
in primo luogo, la Corte d’appello ha condiviso la conclusione del Tribunale e ritenuto la sufficienza della documentazione allegata dalla banca per dimostrare il suo credito, affermando che «il titolo è infatti costituito dalla fideiussione doc. 6 del monitorio, e il rapporto sottostante garantito (e azionato) è costituito dal mutuo chirografario di cui al doc. 4. del monitorio che contiene e richiama tutte le condizioni essenziali del rapporto (…)» (pag. 5 della sentenza impugnata);
in secondo luogo, la Corte d’appello ha espressamente ritenuto che, seppure la fideiussione in oggetto non fosse qualificabile come contratto autonom o di garanzia, le ulteriori doglianze dell’appellante , odierno ricorrente, in ordine ai rapporti tra banca e debitore garantito non potrebbero comunque trovare accoglimento; nello specifico, invero, del tutto da disattendere è la censura sollevata con riferimento alla pretesa liberazione ex art. 1956 c.c. per avere la l’istituto di credito ‘fatto credito’ al terzo, tenuto conto che la Corte d’appello ha applicato il consolidato orien tamento di questa Corte secondo cui è necessario che il fideiussore, il quale invochi la propria liberazione, dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un
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RAGIONE_SOCIALE peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass. Sez. 1, 11/01/2006 n. 394);
in questo stesso solco, la Corte territoriale ha esaurientemente evidenziato, sotto il profilo oggettivo, come il decreto monitorio oggetto di controversia è stato azionato « solo» sulla base di un finanziamento chirografario inadempiuto risalente al marzo 2010, che costituiva modifica di uno precedente del luglio 2006, e che il fideiussore COGNOME prestò la garanzia nel novembre 2010 allorquando il finanziamento era stato concesso e prorogato e pertanto non ravvisa nella specie il requisito dell’ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche sopravvenuto alla prestazione di garanzia; sotto il profilo soggettivo, la stessa Corte territoriale ha spiegato come non poteva ritenersi sufficiente, per dar prova della consapevolezza dell’istituto di credito del peggioramento del le condizioni del debitore, quanto dedotto dal fideiussore (risultanze della centrale rischi o il mancato deposito del bilancio 2010 nei termini) non avendo allegato specificatamente le circostanze fattuali da riscontrare, tenuto conto che il fallimento della debitrice principale fu dichiarato nel gennaio 2013 (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
4. con il quarto motivo il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per aver dichiarato inammissibile e non provata la contestata ‘probabile’ capitalizzazione degli interessi moratori ‘; a parere del ricorrente non si comprende che cosa la Corte territoriale pretendesse che egli provasse, avendo ‘sbrigativamente’ dichiarato inammissibile l’indicata eccezione perché esplorativa e non provata , mentre sussistevano documenti, viceversa, prodotti dalla controparte dai quali poter presuntivamente dedurre elementi di prova e ricostruire
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che la prassi della capitalizzazione fosse certa, e solo incerto l’ammontare degli interessi capitalizzati;
4.1. il motivo è inammissibile;
il ricorrente mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata che ha ritenuto inammissibile la domanda relativa alla capitalizzazione degli interessi e all’anatocismo in quanto basata sulla «mera ‘probabile’ illecita capitalizzazione» dei medesimi interessi, desunta «da altri rapporti (di c/c), la cui incidenza sul rapporto non viene indicata» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in fine), nonostante che nel procedimento monitorio la banca avesse dato prova che il credito avesse ad oggetto un mutuo chirografario ove le condizioni essenziali del rapporto erano state debitamente sottoscritte dalla società debitrice principale;
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990 in relazione all’art. 2965 c.c. e con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia per non aver considerato nullo l’art. 5 delle condizioni generali di contratto e pertanto decaduta RAGIONE_SOCIALE ex art. 1957 c.c. dall’esperimento dell’azione ‘; nello specifico, l’odierno ricorrente deposita la fideiussione in data 4.11.2010 dalla Banca posta a fondamento del ricorso monitorio e, sebbene la medesima non rechi una clausola letteralmente identica a quella sanzionata dall’autorità della Vigilanza di cui al punto 6 dello schema ABI, tuttavia evidenzia che la garanzia all’art. 5 del contratto stabilisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., in trentasei mesi il termine dalla scadenza dell’ obbligazione, attribuendo così un potere di azione sine die , senza termini di decadenza, alla banca creditrice e contrario a ll’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990 in relazione all’art. 2965 c.c. e con il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia;
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l.
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287/1990 in relazione all’art. 2965 c.c. e con il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia per non aver considerato nullo l’art. 5 delle condizioni generali di contratto e pertanto decaduta RAGIONE_SOCIALE ex art. 1957 c.c. dall’esperimento dell’azione ‘;
6.1. il quinto e sesto motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati per evidente nesso di connessione e sono entrambi inammissibili;
è sufficiente rimarcare al riguardo che l’odierno ricorrente non chiarisce in quale momento del giudizio di merito ha posto tali questioni in ordine alle quali la Corte d’appello non si sarebbe espressa e i motivi sono entrambi inammissibili per violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in quanto il ricorrente non allega di averle già proposte nei gradi di merito;
i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 1, 30/3/2007 n. 7981; Cass. Sez. 6-1, 9/7/2013 n. 17041; Cass. Sez. 2, 13/8/2018 n. 20712);
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
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RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza