Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35710 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28921 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME; ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati presso il primo;
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 985/2019 depositata il 19 giugno 2019 della Corte di appello di Brescia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1 dicembre 2011 il Tribunale di Mantova ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, revocando il provvedimento monitorio e respingendo la domanda di pagamento proposta dalla banca intimante, Cassa di Risparmio di Carpi s.p.a., nella cui posizione giuridica è oggi subentrata RAGIONE_SOCIALE. La pretesa azionata aveva ad oggetto il saldo di un conto corrente intestato alla società, per il quale avevano prestato garanzia fideiussoria gli altri ingiunti.
─ In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata riformata: NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, è stato condannato a pagare l’importo di euro 79.630,83, oltre interessi; è stato poi accertato nulla essere dovuto, in forza delle fideiussioni prestate, da NOME COGNOME e dagli eredi di NOME COGNOME, nel frattempo deceduto: eredi individuati in sentenza nella stessa COGNOME e in NOME COGNOME.
3 . -La pronuncia resa in sede di impugnazione dalla Corte di appello di Brescia è oggetto del ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE, il quale è svolto su tre motivi ed è illustrato da memoria. Resistono con controricorso NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1956, comma 1, e 2697 c.c.. Sul presupposto che i fideiussori erano soci di RAGIONE_SOCIALE, viene dedotto che non era necessario che agli stessi fosse richiesta l’ autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. : i garanti in questione, proprio in quanto soci, dovevano ritenersi a conoscenza della situazione patrimoniale della società, e cioè del debitore garantito.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697, commi 1 e 2, oltre che l’errata applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.. Si deduce che al momento del rilascio della garanzia i fideiussori erano a conoscenza dello stato patrimoniale della società «almeno per presunzione concreta»: si rileva che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano sottoscritto una fideiussione nel settembre 2001 quindi certamente sapevano dello scoperto di conto corrente maturato in quel momento.
Col terzo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si rileva che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nella valutazione delle prove; la stessa Corte avrebbe omesso inoltre di considerare, quale fatto decisivo per il giudizio, la coincidenza della residenza dei fideiussori con la sede della società.
I controricorrenti hanno svolto due eccezioni pregiudiziali, entrambe fondate.
NOME COGNOME non era parte del giudizio di appello e, come è risaputo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (per tutte: Cass. 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass. 16 gennaio 2012, n. 520). Non si vede, del resto, quale rilievo possa assumere il fatto che la stessa fosse stata socia della società oramai estinta (così come eccepito nella memoria), visto che il giudizio di appello non risulta sia stato riassunto nei confronti della medesima (cfr. sentenza impugnata) e gli aventi a causa della società non sono comunque legittimi contraddittori sulle questioni poste dai motivi di ricorso, che concernono le posizioni dei soli fideiussori.
NOME COGNOME risulta poi aver rinunciato all’eredità di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio, onde nei confronti della medesima non si è determinata alcuna successione ex art. 110 c.p.c..
─ Il primo motivo è inammissibile.
Il presente giudizio di legittimità investe le posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori. Il primo è deceduto il 29 ottobre 2016 e il giudizio è proseguito in appello nei confronti degli altri due, che ne sono anche eredi.
Rispetto a NOME COGNOME è da ritenere che la banca non abbia interesse a ottenere alcuna statuizione, visto che lo stesso è stato già condannato in proprio dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza impugnata.
Ciò detto, la ricorrente non chiarisce da quali elementi dovrebbe desumersi che NOME COGNOME e NOME COGNOME abbiano rivestito la qualità di soci della società RAGIONE_SOCIALE: sul punto il motivo risulta carente di autosufficienza, sicché la censura deve dichiararsi inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo sono destinati alla stessa statuizione.
Ribadito quanto sopra osservato con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, i due mezzi pongono questioni di fatto di cui la sentenza impugnata non si occupa e che la ricorrente non deduce essere state sollevate nel corso del giudizio di merito. Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).
Le censure dei ricorrenti sono oltretutto intese a sindacare la mancata valorizzazione delle risultanze probatorie: il che non è in questa sede comunque consentito. Né può avere ingresso il denunciato omesso esame di fatto decisivo, visto che la relativa deduzione,
incentrata sull’asserita coincidenza tra la residenza dei fideiussori e la sede della società, è del tutto carente di autosufficienza. Va qui rammentato che chi ricorre per cassazione ha l’onere , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., di indicare non solo il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
4. – Il ricorso è da dichiararsi inam missibile.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione