Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35366 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35366 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28126/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del secondo;
– controricorrente –
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 28126/2021
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e per essa RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente
–
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2096/2021 depositata il 05/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che
1. Con atto di citazione notificato in data 04/10/2017, NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Monza, RAGIONE_SOCIALE, dante causa di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo nel merito di dichiarare nullo/annullabile/inefficace il recesso unilaterale della banca RAGIONE_SOCIALE s.p.a. dagli affidamenti in favore di RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di giusta causa e, di conseguenza, dichiarare nulla/annullabile/inefficace l’escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di NOME COGNOME e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 115.028, 40, dichiarare il fideiussore liberato ai sensi dell’art. 1956 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte di RAGIONE_SOCIALE, con vittoria di spese;
con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto di ogni avversa istanza perché infondata in fatto e in diritto ed in via subordinata, la condanna dell’opponente nella sua qualità di fideiussore a pagare in favore della banca la somma capitale di € 113.191,53, quale saldo dovuto in relazione al rapporto dedotto in giudizio, oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, gli interessi
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Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo oltre le spese; in ogni caso: condannare l’opponente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alle spese ed anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
con comparsa di intervento datata 18/06/2019 interveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993 e 111 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE, riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla predetta banca;
con sentenza n. 2293/2019 il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, rigettava le domande dell’opponente, dichiarando ammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e irripetibili le spese di RAGIONE_SOCIALE, con condanna del l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta;
avverso la decisione del Tribunale proponeva appello NOME COGNOME; si costituiva Banca RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello ;
la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2096/2021 rigettava l’appello, conferma va l a sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante alle spese di lite;
avverso la decisione della Corte d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; ha resistito con controricorso a RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE) e per essa, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. ;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti resistenti hanno depositato rispettive memorie;
ritenuto che
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ; in particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto il difensore di RAGIONE_SOCIALE munito di idonea procura alle liti nel giudizio monitorio,
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AVV_NOTAIO sebbene la relativa procura fosse stata rilasciata al difensore AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE, soggetto appartenente allo stesso gruppo societario, ma diverso da RAGIONE_SOCIALE;
1.1. il motivo è inammissibile;
il ricorrente reitera la censura già formulata ed esaminata come infondata dalla Corte territoriale e mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata nella quale è espressamente e chiaramente affermato che la procura prodotta nel fascicolo del giudizio monitorio risulta correttamente rilasciata all’ AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE ed è diversa ed ulteriore rispetto a quella critic ata dall’ allora appellante COGNOME (e qui rievocata dallo stesso odierno ricorrente), cioè quella rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, al predetto AVV_NOTAIO nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 10 della sentenza impugnata);
2. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . ; in particolare, la Corte d’appello avrebbe fornito una ‘motivazione inadeguata, insufficiente e/o contraddittoria in merito ad un fatto controverso e certamente decisivo ai fini della decisione’ riguardante l’apertura del credito in favore della società debitrice (RAGIONE_SOCIALE per Euro 100.000,00, che era avvenut a ‘ sin dall’apertura del conto corrente bancario ‘ nel dicembre 2007, e non, come affermato dal T ribunale e dalla Corte d’appello , nel febbraio 2016; sostiene che vi era stato un evidente errore tecnico di caricamento del documento attestante tale circostanza (doc. 4) nel sistema informatico (PCT), ritenuto dal giudice d’appello ‘prodotto in maniera incompleta’, errore però non imputabile all’opponente; secondo il ricorrente, dall’esame di tale circostanza risultava l’inesistenza dello sconfinamento , dato che RAGIONE_SOCIALE aveva concesso un affidamento a RAGIONE_SOCIALE per Euro 100.00,00 nel 2007 e un altro distinto, per Euro 20.000,00, nel 2013, con conseguente assenza di sconfinamento a carico della debitrice principale,
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RAGIONE_SOCIALE tale da giustificare la revoca degli affidamenti ed il trattenimento del l’intero ammontare della garanzia prestata ;
2.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso;
In via generale, è ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel luglio del 2021 -il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (e non più, della insufficienza) , per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
il ricorrente , sebbene denunci formalmente l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare, del mancato esame del doc. 4 (in merito al cui contenuto non illustra peraltro alcunchè) per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito;
una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art.360 n.5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si
C.C. 20 ottobre 2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. CRAGIONE_SOCIALE consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914 ; Sez. 2 – , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 );
nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come correttamente rilevato dalle stesse parti resistenti, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa;
in conclusione, il ricorso è inammissibile, le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore delle parti resistenti come da dispositivo;
Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna del ricorrente al pagamento di somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non risultando manifesto un abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità;
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 28126/2021
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della