Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11123 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA n. 1512/2022 emessa da CORTE D’APPELLO ROMA
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo: con quest’ultima pronuncia sono state rigettate le domande, proposta da COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, vertenti su di una fideiussione prestata dallo stesso attore per garantire i debiti contratti da RAGIONE_SOCIALE, di cui il predetto era stato legale rappresentante.
2 . ─ Ricorre per cassazione, facendo valere due motivi di impugnazione, COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, subentrata nella titolarità del credito azionato in giudizio, la quale è rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«ol primo motivo del ricorso per cassazione è stato denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1956, 2697, 2727 e 2739 c.c.;
« con riferimento alla fattispecie dell’art. 1956 c.c. sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la
disponibilità finanziaria concessa alla debitrice principale era stata ‘ bloccata nel marzo 2009 per il venir meno delle condizioni di solvibilità della società ‘ ;
«la Corte di appello ha escluso che ricorresse la conoscenza, da parte della banca, di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da rendere, a norma del cit. art. 1956 c.c., notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: ha negato, in particolare, che assumesse carattere presuntivo la dichiarazione di fallimento della società intervenuta a distanza di tempo dalla concessione dell’affidamento e ha rilevato che le argomentazioni dell’appellante in ordine alla consapevolezza della banca si basavano su congetture più che su veri e propri dati probatori;
«se è vero che il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass. 19 aprile 2021, n. 10253), è da considerare che il non meglio chiarito ‘ blocco ‘ della linea di credito non risulta sia stato univocamente correlato dall’attore a un deterioramento dello stato patrimoniale dell’obbligata principale (cfr., infatti, pag. 11 del ricorso per cassazione, ove è riprodotto quanto dedotto in proposito dall’odierno ista nte in citazione): onde non si vede per quale ragione i Giudici di merito avrebbero dovuto conferire decisività alla nominata circostanza ai fini dell’accertamento del supposto degrado della situazione di RAGIONE_SOCIALE;
« il ricorrente che invochi il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve non solo indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, ma anche la sua ‘ decisività ‘ (la circostanza per cui, cioè, quel fatto
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): nel presente giudizio di legittimità è appunto mancata una idonea rappresentazione della decisività del fatto dedotto (incombente, questo, cui doveva provvedersi spiegando, nel ricorso per cassazione – pena la carenza di specificità, e quindi l’inammissibilità, della censura -, che l’iniziativa della banca, stante il suo rapportarsi a ulteriori elementi fattuali che erano stati allegati e comprovati nel corso del giudizio di merito, doveva ritenersi effettivamente giustificata dalla ragione oggi addotta, e cioè dal peggioramento delle condizioni patrimoniali della società);
«resta poi insuperabile, in quanto riflette un accertamento di merito, non sindacabile nella presente sede, quanto osservato dalla Corte di appello in ordine all’assenza di ulteriori riscontri che dessero ragione dell’affermata consapevolezza in capo alla b anca, del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligata principale;
«il primo motivo si prospetta, quindi, inammissibile;
«stessa conclusione va riservata al secondo mezzo, con cui si denuncia un error in procedendo ex art. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., oltre che la violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 115, 183, comma 7, 191, 245 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;
«il ricorrente si duole del mancato esperimento di una consulenza tecnica diretta all’accertamento degli illegittimi addebiti che sarebbero stati operati sul conto intrattenuto dall’obbligata principale;
«sul punto, quanto argomentato dalla Corte di appello con riguardo alla mancata produzione in giudizio della copia dei decreti ministeriali che individuano i tassi effettivi globali medi integra una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella con cui lo stesso Giudice distrettuale ha rilevato che l’odierno ricorrente si era ‘ limitato a contestare l’illegittima capitalizzazione degli interessi e il superamento
del tasso soglia asserendo, in via del tutto generica, l’applicazione di un tasso di interesse superiore a quello consentito, senza tuttavia fornire alcuna specifica indicazione a sostegno di tale conclusione ‘ ;
«la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219);
«se è vero, poi, che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della consulenza proveniente da una delle parti (Cass. 16 dicembre 2022, n. 37027; Cass. 1 settembre 2015, n. 17399; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72), è innegabile che la Corte abbia dato conto delle ragioni del rigetto dell’istanza: e sul punto non pare che il ricorrente colga il senso del passaggio della motivazione che qui interessa, dal momento che il Giudice di appello non ha affatto conferito rilievo alla mancata prova di elementi indiziari delle dedotte nullità (così il ricorso, a pag. 16), ma ha piuttosto dato evidenza all’assoluta genericità delle allegazioni difensive poste a fondamento della richiesta istruttoria;
«posto che tale ratio decidendi non è stata efficacemente aggredita, va fatta applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)».
Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi che non possono dirsi superati dalle considerazioni svolte in memoria dalla parte ricorrente.
In particolare, quanto asserito con riguardo al «blocco» non si è tradotto nella trascrizione, all’interno del ricorso, delle deduzioni, formulate avanti al Giudice di appello, che avessero illustrato il valore concretamente assunto dal l’indicata evenienza ai fini di un ‘ ipotetica conoscenza, da parte della banca, delle modificate condizioni della debitrice principale, « tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito » (art. 1956 c.c.). Né la circostanza del successivo fallimento di RAGIONE_SOCIALE può assurgere a fatto decisivo il cui esame sia stato indebitamente omesso: e ciò perché la Corte distrettuale ha preso in considerazione la circostanza, ritenendola però non rappres entativa dell’indicata conoscenza ; sicché il motivo finisce per censurare, inammissibilmente, il giudizio di fatto della Corte territoriale (secondo cui, in definitiva, «le argomentazioni dell’appellante in ordine alla consapevolezza della banca» si basavano «su congetture più che su dati probatori»).
3 . -Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l’art. 380bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come
novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c . ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 7.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione