Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 31 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 31 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 4 novembre 2021 nella causa r.g. n. 4110/2021 pendente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, da una parte, e RAGIONE_SOCIALE, dall’altra;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME e, riconvocato il Collegio, del 20 dicembre 2022;
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Rovigo avverso un decreto ingiuntivo loro notificato dalla RAGIONE_SOCIALE, eccependo, tra le altre difese, la nullità della fideiussione posta a fondamento della loro responsabilità, in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, rilasciata in violazione dell’art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287;
il Tribunale adito ha declinato la competenza in favore del Tribunale
di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, in ragione della natura pregiudiziale dell’accertamento sulla validità della fideiussione, sotto il profilo menzionato, e alla competenza funzionale prevista dall’art. 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, per le controversie di cui all’art. 33 l.n. 287 de l 1990;
il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 novembre 2021, ha promosso d’ufficio regolamento di competenza evidenziando che non condivideva la qualificazione dell’allegazione difensiva degli opponenti quale eccezione riconvenzionale, essendosi in presenza di una domanda riconvenzionale, e, in ogni caso, che sussisteva la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi degli artt. 3, lett. c), e 4, comma 1 ter , lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003;
-il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese;
CONSIDERATO CHE:
-dall’esame degli atti emerge che con l’opposizione proposta il debitore ingiunto ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione e, per l’effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo;
questa Corte, in casi del tutto analoghi, ha recentemente affermato che la competenza della Sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, secondo comma, l.n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (così, Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523);
infatti, tale fideiussione costituisce, secondo la prospettazione della parte, applicazione concreta dell’intesa vietata e il loro legame, rilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma, essa stessa, la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto;
la necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza, lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, che dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo;
-ciò posto, deve osservarsi che ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l’altro, in materia di: «c) controversie di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2» e «d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea»;
il successivo art. 4, comma 1ter , così come risultante a seguito della modifica operata dall’art. 18, primo comma, lett. b), d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, prevede un regime specifico e inderogabile secondo il quale «per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)»;
la presente controversia è soggetta ratione temporis, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., a tale disciplina della competenza, poiché il decreto
ingiuntivo opposto del Tribunale di Rovigo è stato emesso il 18 settembre 2020;
per queste ragioni, pertanto, come evidenziato dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza cui ha promosso il regolamento di competenza d’ufficio, deve esse re dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, relativamente alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione;
siffatta competenza non si estende, tuttavia, anche alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
sicché il giudice dell’opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest’ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (cfr., da ultimo, Cass. 5 dicembre 2022, n. 35654);
-in questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni;
va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti;
-nessuna statuizione va emessa sulle spese del presente procedimento;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Rovigo quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa
relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 ottobre 20