SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 252 2026 – N. R.G. 00000104 2023 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 16 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati NOME COGNOME Presidente rel. NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 19.1.2023 al n. 104 del Ruolo Affari Civili RAGIONE_SOCIALEenziosi dell’anno 202 3 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3404 pubblicata in data 1.12.2022
avente ad oggetto: RAGIONE_SOCIALEratti bancari promossa da
corrente in
, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale alle liti allegata all’atto di citazione in appello
-appellante- contro
elettivamente domiciliata in
Firenze , presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
-appellata e appellante incidentale-
A ll’ udienza del l’ 8.4.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per :
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa: – in via principale nel merito, in riforma in parte qua della sentenza n. 3404/2022, accogliere l’appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l’effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall’odierna appellante e, conseguentemente, Nel merito: rigettare comunque l’opposizione e le domande tutte proposte dall’opponente poichØ infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma del D.I. impugnato. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio; – in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che la sig.ra Ł tenuta al pagamento delle somme relative ai conti correnti oggetto del decreto ingiuntivo n. 5323/2016 del 14.11.2016 del Tribunale di Firenze per tutti i motivi indicati nel presente atto e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento, nei confronti dell’odierna appellante, degli importi derivanti dagli stessi; – in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge’.
Per :
‘ IN INDIRIZZO
Rigettare l’appello proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso, anche in accoglimento delle eccezioni e difese non valutate nella sentenza di primo grado che sono state riproposte nel presente atto, rigettare le domande di pagamento RAGIONE_SOCIALE
formulate da ed accertare e dichiarare che nulla Ł dovuto da ad in relazione al rapporto per cui Ł causa. IN SUBORDINE ED IN VIA INCIDENTALE. In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n 3404/2022 pubblicata in data 1/12/2022, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o risoluzione del contratto di fideiussione per cui Ł causa e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla Ł dovuto da parte attrice a parte convenuta in relazione al rapporto per cui Ł causa. IN ULTERIORE SUBORDINE ED IN VIA INCIDENTALE. In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n 3404/2022 pubblicata in data 1/12/2022, accertare e dichiarare l’inefficacia e/o risoluzione del contratto di fideiussione per cui Ł causa e/o la liberazione del fideiussore o la decadenza della fideiussione e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla Ł dovuto da parte attrice a parte convenuta in relazione al rapporto per cui Ł causa IN ULTERIORE SUBORDINE ED IN OGNI CASO ED IN VIA INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n 3404/2022 pubblicata in data 1/12/2022, accertato e dichiarato che nulla Ł dovuto da parte della società debitore principale, a favore di parte ricorrente, , per i rapporti per cui Ł causa, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla Ł dovuto a quest’ultima dalla sig.ra in relazione al rapporto per cui Ł causa. IN VIA ISTRUTTORIA. Sulle istanze istruttorie non ammesse. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Qualora si ritenga che i fatti esposti nel presente atto, così come gli ulteriori indicati in citazione, nella prima memoria ex art 183 cpc, nelle note conclusive o
negli ulteriori atti del primo grado debbano essere provati e non valga quanto riferito in materia di non contestazione o di prove già acquisite, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art 183 cpc .
Sul mancato deposito della documentazione ex art 210 cpc. Come indicato nelle osservazioni alla CTU e nelle note di udienza datate 5/05/2022 non ha depositato l’intera documentazione che era stata oggetto dell’ordine ex art 210 cpc. In particolare, non ha depositato, senza nulla riferire al riguardo, i seguenti documenti: ‘i protocolli’ utilizzate dalla banca per la concessione degli affidamenti alle imprese (obbligatori secondo i regolamenti di Banca D’Italia); i Preventivi ‘per il rinnovo e l’ammodernamento dei locali dell’albergo’, il Provvisorio bilancio 2012 ed il Business Plan aziendale (parte di essi risultano nella disponibilità della banca dalla lettura ‘Proposta di fido 20/06/13). Tale inosservanza dovrà quindi essere valutata anche ex art 116 cpc. Critiche alla CTU. Con il presente atto si rinnovano comunque le critiche alla CTU ed indicate nelle osservazioni del CTP , nelle note di udienza del 10/05/2022, nelle note conclusionali datate 17/11/2022 e negli ulteriori atti del processo, invitando al suo rinnovo.’ RAGIONE_SOCIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.12.2016 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.5323/2016 emesso dal Tribunale di Firenze in data 13-14/11/2016, corretto con provvedimenti emessi in data 17/11/2016 e 22/11/2016, con il quale veniva ingiunto alla stessa, in solido con il fratello in quanto garanti della società debitrice RAGIONE_SOCIALE, il pagamento in
favore di della somma di Euro 175.000,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
In particolare, l ‘opponente sosteneva di essere stata indotta, in data 4/4/2014, a sottoscrivere una fideiussione per Euro 45.000,00 allo scopo di far ottenere un finanziamento di pari importo e, inoltre, contestava il fatto che in quella stessa data la Banca fosse altresì divenuta beneficiaria di una fideiussione generica per un importo pari ad euro 175.000,00.
Si costituiva in giudizio
rilevando l’infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita anche per il tramite di una CTU. Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza:
‘La domanda di invalidità ed inefficacia della fideiussione sottoscritta da a garanzia di alcuni debiti contratti dall nei confronti della Banca MPS sul presupposto che quest’ultima fosse stata indotta a sottoscrivere in data 4.4.2014 la garanzia per euro 45.000,00 con l’espresso fine di far ottenere al debitore principale un finanziamento di pari importo, per poi azionare nei confronti della garante una fideiussione generica per euro 175.000,00 rilasciata sempre nella medesima data – Ł rimasta non provata, dunque non può essere accolta. Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta opposta Ł invece risultato provato che la
ebbe effettivamente a rilasciare in data 4.4.2014 fideiussione generica per l’importo di euro 175.000,00, a garanzia delle obbligazioni generiche contratte dalla con l’Istituto bancario oggi opposto. Tra le obbligazioni garantite debbono necessariamente ritenersi compresi anche i saldi passivi dei conti correnti intrattenuti con la società, parimenti documentati in atti dall’opposta. Peraltro, l’opposta dimostrava di aver inviato ai garanti raccomandata a.r. in data 17.6.2016 di messa in mora,
contenente lo specifico dettaglio delle poste debitorie della tra cui appunto anche i saldi negativi dei rapporti di conto corrente ad essa riferibili. Per quanto sopra osservato risulta altresì evidente che anche l’eccepita mancanza dei presupposti per l’operatività della garanzia in esame, appare infondata. Parimenti inaccoglibile perchØ non provata è la tesi dell’indeterminatezza dell’oggetto della garanzia, posto che invece risulta chiara dalla documentazione allegata nel giudizio la natura generica della obbligazione di garanzia assunta, dunque concessa per coprire tutti i debiti presenti e futuri della debitrice principale. Anche l’eccezione di invalidità/inefficacia della fideiussione per pretesi vizi nella fase genetica (precisamente nullità per mancanza di causa, nullità per violazione dei doveri di solidarietà sociale ex art 2 Cost., e annullamento del contratto per dolo o errore) non è stata provata all’esito dell’istruttoria, dunque non può essere accolta. La CTU espletata ha difatti accertato sul punto che l’istruttoria espletata dalla per la concessione del credito all’azienda del fratello dell’odierna opponente non aveva evidenziato, all’epoca, elementi di incongruenza tali da suggerire un maggiore approfondimento dell’istruttoria, rispetto a quella già svolta dall’Istituto bancario, e che comunque quest’ultimo nel concedere il finanziamento del 9.4.2014 non aveva assunto alcun irragionevole rischio avendo invece operato nell’intento di risanare l’azienda finanziata e contestualmente tutelare sia il credito già concesso che quello di nuova concessione. Il Consulente d’ufficio ha dunque concluso, all’esito di un percorso logico irreprensibile e compiutamente motivato, che la banca, nel concedere il finanziamento, non aveva violato alcuna norma di legge, nØ regola di correttezza e/o buona fede nel corso del rapporto contrattuale, o infine violazione dei principi di solidarietà sociale. NØ possono riconoscersi come pregnanti ai fini dell’accoglimento dell’eccezione proposta -poichØ non univocamente probanti della tesi secondo cui la avrebbe illegittimamente interrotto ogni rapporto in danno del garante
ed in pregiudizio del suo diritto di regresso – i profili fattuali evidenziati dall’opponente, quali: la circostanza di non aver risolto prima il contratto di finanziamento, o indotto al fallimento il debitore (posto che secondo quando asserito il fallimento avrebbe consentito di conservare un patrimonio da liquidare); l’avere infine nell’agosto del 2014, quando la situazione debitoria dell era secondo l’opponente irrimediabilmente peggiorata, concesso un ulteriore finanziamento nella forma dell’ ‘extra fido’.
Quanto poi all’eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione de quo per contrasto con la normativa antirtust che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta opposta, non Ł questione tardiva, ma ben poteva essere sollevata anche successivamente all’atto introduttivo (seppur in via di mera eccezione esclusivamente volta a contrastare la pretesa creditoria avanzata nel ricorso monitorio, dunque volta ad ottenere dal tribunale solo un accertamento incidenter tantum) trattandosi di nullità sollevabile d’ufficio in qualsiasi fase del giudizio, si osserva che il tribunale intende seguire sul punto gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione riportati nella sentenza n. 24044 del 26.9.2019. Nella citata sentenza si evidenzia infatti che per ottenere la declaratoria di nullità sia delle clausole eccepite come nulle per contrasto con la normativa anticoncorrenziale che, in ipotesi, dell’intero contratto fideiussorio, risulta necessaria la prova della natura decisiva delle medesime clausole ai fini della conclusione del contratto, dunque la necessità di accertare se le clausole nulle abbiano effettivamente inciso, modificandola, sulla struttura del rapporto contrattuale, e pregiudicando l’assetto originario degli interessi in gioco, dunque incidendo sulla causa stessa del contratto. Nel caso di specie l’opponente non ha fornito alcun supporto probatorio in ordine a nessuno dei profili sopra evidenziati -nØ tantomeno possono riconoscersi tali le circostanze fattuali relative al momento genetico del contratto, evidenziate, ma non provate, dall’opponente. Conseguentemente non potrà accogliersi, perché infondata, l’eccezione di nullità delle clausole oggi
contestate dall’opponente né tantomeno l’eccezione di nullità dell’intero contratto per violazione della normativa antitrust. Risulta invece fondata, all’esito dell’istruttoria, l’eccezione relativa all’invalidità della clausola n. 6 della garanzia in oggetto, per violazione della disciplina del Codice del Consumo. Ciò alla luce di recente sentenza n. 742 /2020 della Suprema Corte di cassazione – e della successiva giurisprudenza di merito ad essa conforme (ex multis, Trib. Verona n. 812 del 15/04/2021, Trib. Treviso 28/10/2022), secondo cui deve ritenersi invalida la clausola n. 6 dello schema ABI (adottata anche nel contratto di fideiussione oggetto di giudizio) quando il garante sia consumatore – la circostanza risulta infatti incontestata -e non professionista, qualità che invece possiede la Banca MPS. Ai sensi degli artt 33 e 34 del Codice del Consumo le clausole vessatorie sono nulle quando risulti che non siano state oggetto di trattativa individuale, in virtø del fatto che dette clausole modificano l’equilibrio delle prestazioni, oltre a limitare la proponibilità di eccezioni. Il professionista, e nel caso di specie l’odierna Banca opposta, aveva l’onere di provare – ma ciò non ha fatto – che la clausola unilateralmente predisposta fosse stata oggetto di trattativa individuale ex art 34 comma 5 D.lgs. n. 206/2005, non essendo difatti sufficiente ad escludere la vessatorietà, secondo l’odierno giudicante, la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 comma 2 c.c., apposta sulla fideiussione de quo. Concludendo: la clausola in esame può senz’altro ritenersi vessatoria, dunque radicalmente nulla. E, dalla sua nullità, discende il riconoscimento del diritto dell’opponente ad eccepire la decadenza ex art. 1957 cc., cosa che l’opponente ha fatto fin dalla memoria n. 1 ex art. 183/6 cpc. Conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità della pretesa di pagamento azionata dalla banca nel monitorio oggetto dell’odierna opposizione, non risultando tantomeno fornita in atti la prova che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale avesse proposto le sue istanze contro il debitore principale e le avesse con RAGIONE_SOCIALE
diligenza continuate. L’opposta banca, per non decadere dalla garanzia, avrebbe dovuto attivarsi con una azione giudiziale contro entro il 30.12.2015, ma di ciò non Ł fornita prova agli atti del presente giudizio. Mentre la prima attività documentata dalla banca contro il debitore principale Ł datata 11.7.2016 (insinuazione nel fallimento). Concludendo: l’opposizione deve essere accolta e va contestualmente revocato il decreto ingiuntivo n. 5323/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta. Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza. Si precisa a tal proposito che per il calcolo delle stesse si Ł seguito il parametro medio dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), in ragione dell’effettiva attività espletata nelle singole fasi del giudizio. PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione proposta, e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.5323/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta; condanna parte convenuta soccombente alla rifusione delle spese di lite della parte opponente che liquida in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonchØ oltre al rimborso delle spese vive se ed in quanto documentate; pone definitivamente in capo alla medesima parte soccombente le spese della CTU, nell’importo già liquidato nel corso del giudizi ‘ .
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze ha interposto gravame chiedendo, in accoglimento del proposto appello, la
riforma dell ‘ impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello così riassumibili:
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione dell’opponente , ha dichiarato ‘ l’inammissibilità della pretesa di pagamento azionata dalla banca nel monitorio oggetto dell’odierna opposizione, non risultando tantomeno fornita in atti la prova che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale avesse proposto le sue istanze contro il debitore principale e le avesse con diligenza continuate. L’opposta banca, per non decadere dalla garanzia, avrebbe dovuto attivarsi con una azione giudiziale contro entro il 30.12.2015, ma di ciò non Ł fornita prova agli atti del presente giudizio. Mentre la prima attività documentata dalla banca contro il debitore principale Ł datata 11.7.2016 (insinuazione nel fallimento) ‘. RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di appello, l’appellante muove censura alla sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto legittime ed ammissibili le eccezioni sollevate tardivamente da ll’oppo nente con la prima memoria di cui all’ art. 183, 6 comma cpc.
Con il terzo motivo l’appellante critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto nulla la clausola n. 6 del contratto di fideiussione per non essere stata oggetto di trattativa individuale.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perchØ infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia
impugnata, e ha formulato i seguenti motivi di appello incidentale:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE -Mancanza dei presupposti
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALEIndeterminatezza della garanzia per i debiti pregressi
TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – Nullità della garanzia per vizi nella fase genetica
QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – Annullamento del contratto per dolo o errore.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE -Violazione della normativa antitrust (nullità parziale)
SESTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – Invalidità della fideiussione per violazione della normativa in materia di tutela del consumatore
SETTIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE -Invalidità/inefficacia/risoluzione della fideiussione per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella pendenza del rapporto (art. 1956 c.c.)
OTTAVO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE -Mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al credito vantato da nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
In data 8/4/2025, la causa Ł stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELL’ APPELLO PRINCIPALE
Per convenienza espositiva verranno trattati prima il secondo ed il terzo motivo di appello e poi a seguire il primo motivo.
In particolare, con il secondo motivo l’appellante critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto ammissibili le eccezioni sollevate dall’appellata con la prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6 comma n. 1 c .p.c., anzichØ con il primo scritto difensivo utile rappresentato dalla citazione introduttiva del giudizio di opposizione.
Precisamente, le eccezioni, a detta dell’appellante sollevate tardivamente, riguardavano la decadenza di cui all’art. 1957 c .c. nonché l’invalidità della clausola di cui all’ art. 6 della fideiussione in oggetto.
Il motivo Ł infondato.
Al riguardo questa Corte, innanzitutto, rileva che l’eccezione p ossa essere ritenuta tempestivamente proposta anche quando emerga implicitamente dalle difese svolte, purchØ queste siano chiare ed univoche.
D a un attento esame dell’atto di citazione in opposizione risulta infatti chiaro che la avesse già in tale sede sufficientemente trattato ed argomentato in ordine alle eccezioni predette; successivamente, con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ha unicamente proceduto a conferire alle medesime una specifica qualificazione formale.
Si riportano per maggiore chiarezza i passi dell’atto di citazione che le prevedono espressamente:
Pag.8 (in riferimento alle clausole vessatorie)
In caso si evidenzia che le clausole vessatorie, non essendo state oggetto di specifica trattativa; sono invalide. ogni
Pag. 9 (in riferimento alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c.)
La fideiussione è infine da considerarsi decaduta per violazione dell’art. 1957 cc, non avendo la RAGIONE_SOCIALE proposto continuato le proprie azioni contro la società RAGIONE_SOCIALE.
contratto di finanziamento in conseguenza del mancato pagamento della rata dicembre 2014 0 quantomeno a giugno 2015. prima
Dalla documentazione allegata da controparte emergerebbe invece che il primo atto della contro RAGIONE_SOCIALE sia del luglio 2016 (doc: 9), ovvero con 19 mesi di ritardo con conseguente aggravamento della situazione patrimoniale della società, tanto più che nel frattempo è stato risolto il contratto di locazione dell’immobile ove veniva esercitata Yattività con conseguente sua cessazione. banca
La Banca è decaduta dalla Fideiussione quindi
Pag. 10 (conclusioni)
IN SUBORDINE
liberazione del fideiussore la decadenza della fideiussione € conscguentemente accertare dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice convenuta in relazione al rapporto per cui è causa parte
Di conseguenza, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto non tardive le eccezioni in oggetto.
Con il terzo motivo, invece, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto nulla la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, per non essere stata oggetto di trattativa individuale.
Il motivo Ł infondato.
Al riguardo questa Corte rileva che nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore possa
beneficiare delle tutele previste dal Codice del Consumo, occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso indipendentemente dal contratto principale garantito .
In particolare , ‘nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche piø attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, nØ essere strettamente funzionale al suo svolgimento’ ( cfr. Cass., ordinanza n . 25612 del 2025; vedi anche Cass. sez. I 07/05/2024 n. 12286; nello stesso senso Cass. SS.UU. 27/02/2023, n.5868) .
Infatti, ‘ il fideiussore, persona fisica, non Ł un professionista “di riflesso”, non essendo (quindi) tale solo perchØ lo sia il debitore garantito ‘; (Cass. sez. II 30/08/2023, n.25459)
La Corte di Cassazione ha quindi disconosciuto la vecchia tesi del c.d. professionista di rimbalzo.
Alla luce dei principi sopra richiamati, risulta, pertanto, chiaro che la abbia rivestito la qualifica di ‘ consumatore ‘, tale appunto da intendersi ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) Codice del Consumo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dal ‘professionista’,
non essendo la stessa in alcun modo collegata all’
se non per il fatto di essere la sorella dell’amministratore della società.
Precisato ciò, in ottemperanza alla disciplina prevista dal Codice di Consumo, occorre, pertanto, valutare se la clausola previst a dall’Art. 6 del contratto di fideiussione de quo:
possa essere ritenuta vessatoria.
S econdo la giurisprudenza della Suprema Corte ‘ E’ vessatoria, ai sensi dell’art. 1469bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente ‘. (Cass., 3, 27558 del 28/9/2023).
L’unica condizione che evita la vessatorietà Ł che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale, così come previsto da ll’art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo, secondo cui non sono vessatorie, per l’appunto, le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie occorre verificare se
abbia fornito prova dell’approvazione della clausola oggetto di contestazione all’esito di una trattativa paritaria tra le parti, contraddistinta, quindi, dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità, non risultando a ciò sufficiente la mera sottoscrizione di un formulario unilateralmente predisposto dal creditore.
Alla luce del quadro probatorio acquisito questa Corte osserva – come correttamente ritenuto dal Giudice di
primo grado – che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto.
Infatti, la non ha dimostrato che la predetta garante avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, avendo avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto, per effetto di trattative svolte in condizioni di parità tra i contraenti, essendosi limitata, in questa sede, ad affermare che la deroga all’art. 1957 cc fosse ‘ del tutto conforme ai principi del nostro ordinamento privatistico ‘.
Ne discende l’abusività della clausola n. 6 (avente ad oggetto la deroga all’art. 1957 c.c. e cioè la dispensa per il creditore dall’onere di agire nel termine di sei mesi contro la debitrice principale del contratto di fideiussione) in quanto, non essendo stata oggetto di trattativa, rientra nella previsione di cui alla lett. t) dell’art. 33 C .d.C., che prevede, appunto, la presunzione di abusività delle clausole che stabiliscono per il consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, determinando uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Occorre, tuttavia, al contempo rilevare che resta valida la clausola n. 7 del contratto di fideiussione:
che, in particolare, prevede l’obbligo a carico della di pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, essendo valido l’inserimento nel contratto di garanzia di clausole finalizzate, nella comune intenzione dei
contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art. 1957 c.c.
Deroga riguardante, precisamente, non l’elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, bensì solo il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale in quel termine, rendendo in questo modo sufficiente, per evitare tale decadenza, la mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.
Secondo la piø recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ‘ in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., per l’ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza Ł evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale ‘. (Ordinanza n. 835 del 13/01/2025; nello stesso senso Cass. Civ. Ordinanza n.5179 del 27/02/2025.
Con il primo motivo, invece, la muove censura alla sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha considerato la data del 30/12/2015 quale termine ultimo per la proposizione di azioni giudiziali nei confronti dell’ nonchØ ha ritenuto necessaria, al fine di interrompere la decadenza di cui all’art. 1957 cc, un’azione giudiziale nei confronti del debitore principale, anzichØ una semplice istanza stragiudiziale di messa in mora.
Il motivo Ł fondato.
Al riguardo il Collegio rileva che a norma dell’art. 1957, 1° comma, cc ‘Il fideiussore rimane obbligato anche
dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchØ il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continua te’. Lo scopo della norma Ł quello di tenere il fideiussore costantemente informato circa il fatto se egli sia tenuto o meno alla garanzia, ‘ in modo che la posizione del garante non resti definitivamente sospesa ‘ (Sentenza n. 1724 del 29/1/2016, in motivazione).
La ratio dell’art. 1957 c.c., pertanto, è quella di limitare il periodo di incertezza a soli sei mesi.
Tale situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore.
Come Ł noto, infatti, il fideiussore può essere obbligato in solido con il creditore principale , ai sensi dell’art. 1944 c.c., qualora le parti, come nel caso di specie, non abbiano pattuito il beneficio dell’escussione.
Per quanto riguarda, inoltre, il dies a quo della decorrenza del termine previsto dall’ art. 1957 c.c. – che la norma fa coincidere, appunto, con ‘ la scadenza dell’obbligazione principale ‘ -la Suprema Corte ha precisato che ‘ Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell’art. 55, comma 2, l.fall., sicchØ dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore ‘
( Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Effettivamente, l’art. 55, secondo comma, legge fall., ratione temporis applicabile, prevede che ‘ i debiti
pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento ‘ .
In particolare, tale previsione costituisce attuazione, nell’ambito fallimentare, dell’istituto della decadenza dal beneficio del termine, di cui all’art. 1186 cod. civ. ed Ł volta ad assicurare la par condicio creditorum , ossia a consentire il concorso fra tutti i creditori del fallito, anche se titolari di crediti che altrimenti, secondo la fonte da cui traggono origine, non sarebbero scaduti e quindi azionabili.
Occorre precisare, inoltre, che l’effetto previsto dall’art. 55 legge fall. si estende anche al fideiussore, in quanto la sua obbligazione Ł accessoria rispetto a quella principale: l’apertura del fallimento determina una modifica legale dell’obbligazione principale che si estende all’intero rapporto e quindi produce effetti pure nei confronti dell’obbligato in solido.
Chiarito ciò, il Giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel far coincidere la data di scadenza dell’obbligazione principale con la data del mancato pagamento della quarta rata del finanziamento del 27/6/2013, individuata nel 30/6/2015:
TABLE
e, di conseguenza, nel fissare quale termine ultimo di decadenza , ai sensi dell’art. 1957 c .c., il 30/12/2015.
Ciò in quanto, in primo luogo, nel caso di finanziamento o mutuo, il debito non può essere considerato scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, atteso che l’obbligazione Ł unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità di pagamento per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni (cfr. Cass., sentenza n . 2301 del 06/02/2004).
In secondo luogo, il Giudice di prime cure ha, anche, omesso di considerare che gli effetti della rateazione erano venuti meno per via della dichiarazione di fallimento del debitore principale, avvenuta il giorno 8/1/2016.
Dunque, nel caso di specie, considerato che l’obbligazione principale deve ritenersi scaduta alla data di apertura del fallimento della Società, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine semestrale previsto dall’art. 1957, primo comma, c.c., occorre verificare qual fosse l’onere gravante sulla
Banca, entro detto termine, al fine di evitare la decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Al riguardo, innanzitutto, va rilevato che nel momento in cui una società viene assoggettata al fallimento (ed oggi alla liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi d’impresa ed insolvenza), il rapporto giuridico , relativo a un finanziamento, non Ł piø disciplinato dalle regole ordinarie del diritto civile, bensì dalla disciplina fallimentare che ha carattere speciale e prevalente.
Infatti, il fallimento determina una cristallizzazione della situazione patrimoniale del debitore e l’apertura del concorso tra i creditori.
Da tale momento ogni pretesa creditoria non può piø essere fatta valere attraverso azioni individuali, ma attraverso insinuazione al passivo e soddisfatta secondo le regole della par condicio creditorium .
Pertanto, anche l’art. 1957 c .c. non può essere interpretato in modo da imporre al creditore un’attività processuale giuridicamente impossibile, dovendosi tener conto della prevalenza della disciplina concorsuale su quella ordinaria.
Il creditore sarà, dunque, tenuto a far valere il proprio credito esclusivamente mediante insinuazione al passivo nel rispetto dei termini per quest’ultim a imposti atteso che, nel contesto fallimentare, l’insinuazione al passivo del credito garantito integra un comportamento conforme alla legge speciale e sufficiente a escludere la decadenza della fideiussione.
Nel caso di specie, quindi, la si Ł comportata in modo diligente sia nei confronti del debitore principale che nei confronti del fideiussore, in quanto, rispetto al primo ha comunque proposto domanda di insinuazione al
passivo secondo la disciplina fallimentare (allorquando il fallimento era stato dichiarato l’8.1.2016) e, rispetto al secondo, in quanto ha inviato lettera di messa in mora alla stessa in data 17/6/2016,
MA NOME S2a
50100 FIRENZE
nchiamaio corrente 12062 FIRENZE conto)
Banca huale sado fesiduo debitore nchanaio AG 4204 SIENA dele
ata
Essendo
Tutto cio premesso; nchiediamo anche 0a Vol prestata tassolegale dall data nelle sopraindicate materia
Distini saluti
-quindi nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della società -rimuovendo, quindi, quella situazione di incertezza a tutela del garante che Ł alla base dello stesso termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
La sentenza sul punto va pertanto riformata e dichiarata tempestiva la domanda proposta dalla contro
.
MOTIVI DELL’ APPELLO INCIDENTALE
I primi due motivi dell’appello incidentale verranno trattati congiuntamente in quanto connessi.
In particolare, con tali motivi censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la fideiussione in oggetto azionabile anche per i debiti pregressi, sebbene a detta
dell’appellata, sia stata prestata esclusivamente a garanzia di obbligazioni future.
Inoltre, l’appellante incidentale precisa che, qualora la fideiussione in esame, fosse ritenuta astrattamente idonea a coprire anche i debiti pregressi, la stessa sarebbe risultata, comunque, affetta da nullità per indeterminatezza o mancanza (quantomeno parziale) dell’oggetto ; considerato che l’ordinamento non ammette la garanzia ‘generica’ per debiti esistenti .
I motivi sono infondati.
Al riguardo il Collegio rileva che – come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure – non risulta agli atti alcuna prova che la fideiussione sottoscritta dalla sia stata limitata esclusivamente alla garanzia di debiti futuri; al contrario la fideiussione stipulata in data 4/4/2014 risulta avere natura generica, con conseguente estensione della garanzia anche alle obbligazioni pregresse, non essendo emersa alcuna pattuizione idonea a circoscriverne l’ambito oggettivo.
Si tratta, pertanto di una fideiussione generica, la cui disciplina Ł prevista anche dall’art. 1938 c .c., il quale prevede che ‘La fideiussione (possa) essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito’.
Importo massimo che nella fideiussione in esame risulta, correttamente, previsto nella somma di euro 175.000.00.
Va precisato, inoltre, che tale fideiussione si caratterizza proprio per il riferimento a tutte le obbligazioni del debitore principale, pur nei limiti dell’importo massimo previsto , a differenza della fideiussione specifica, nella quale, invece, il vincolo di garanzia Ł circoscritto ai soli debiti derivanti da determinati rapporti negoziali, puntualmente individuati dalle parti nel contratto di fideiussione.
Il suddetto riferimento, però, alle condizioni sopra descritte, non comporta la nullità della fideiussione, prestata, appunto, ‘ per tutte le obbligazioni che il garantito assuma verso un istituto di credito in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, tanto se in corso all’epoca del contratto, quanto se intraprese successivamente, poichØ l’oggetto dell’obbligazione accessoria Ł determinabile per relationem, con riferimento all’obbligazione assunta verso la banca del debitore garantito, attraverso la volontà del creditore – disciplinata da norme oggettive e, insieme, del terzo ‘ (Cass,
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va
Civ. Sentenza n. 6656 del 01/08/1987). confermata.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata la concessione abusiva del credito da parte della , in quanto i fatti a fondamento della stessa non erano contestati.
Il motivo Ł infondato .
Al riguardo questa Corte rileva che secondo la Suprema Corte ‘ Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale
procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi ‘ (Ordinanza n. 18610 del 2021).
Vero Ł che, di fronte alla richiesta di nuovi finanziamenti, la scelta del ” buon banchiere ” si presenta particolarmente complessa, dovendo considerare da un lato il rischio di mancato recupero dell’importo in precedenza finanziato e dall’altro lato la responsabilità da incauta concessione di credito.
‘Onde ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, dovrà essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, secondo il suo prudente apprezzamento, soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agìto con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l’evento. Tale seconda situazione potrà, ad esempio, verificarsi ove la banca – pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa – abbia operato nell’intento del risanamento aziendale (…) secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile .’ ( Ordinanza n. 18610 del 2021 , in motivazione).
Nel caso di specie, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, correttamente richiamate dal Giudice di prime cure, hanno escluso la
sussistenza di una condotta negligente e imprudente da parte della , con particolare riferimento alla concessione del finanziamento stipulato in data 9/4/2014. Precisamente, d all’analisi della consulenza tecnica d’ufficio emerge che il CTU ha, preliminarmente, verificato la completezza e l ‘idoneità della documentazione nella disponibilità della Banca, escludendo la necessità di ulteriori attività istruttorie ai fini della deliberazione e concessione del finanziamento in esame:
Non si ritiene che la documentazione in possesso di MPS alle medesime date sopra indicate, manifesti incongruenze tali da doversi approfondire l’istruttoria della pratica La banca infatti , era in possesso sia delle informazioni utili ed aggiornate dell’RAGIONE_SOCIALE debitore principale, sia della Sig.ra COGNOME NOME futura garante del debitore principale sia del Sig . COGNOME NOME, già garante del debitore principale
al
la Banca nel concedere il finanziamento del 09/04/2014 non abbia assunto un rischio irragionevole; data lesposizione debitoria complessiva del soggetto. Di seguito un prospetto dell’esposizione debitoria segnalata del soggetto; ante e post erogazione finanziamento del 09/04/2014:
TABLE
Con Y’operazione di concessione nuova liquidità, collegata alla concessione di nuove garanzie; la Banca ha assunto un minor rischio sugli effetti della possibile considerando gli impegni già assunti dalla medesima società nei confronti di altri istituti.
La Banca abbia operato nellintento di risanare Yazienda finanziata ed allo stesso tempo tutelare il credito già concesso di nuova concessione. vulnerabilità dovute alla gravosa dipendenza da fattori economici , congiunturali politici esterni; tuttavia; dato il fatturato e Yutile crescente degli ultimi esercizi;
vi erano indicatori di potenziale superamento della crisi:
Da tanto si comprende, come il CTU, ha confermato che il suddetto finanziamento Ł stato concesso proprio nell’ambito di un’operazione finalizzata al risanamento dell ‘impresa appellante, sulla base di informative e valutazioni economichefinanziarie che, al momento dell’erogazione, non consentivano di ritenere irreversibile la situazione di crisi.
La consulenza ha altresì evidenziato come l’intervento creditizio fosse stato coerente con un tentativo di riequilibrio finanziario e di prosecuzione dell’attività dell’azienda, e non già con un’operazione meramente dilatoria o destinata ad aggravare il dissesto societario.
All’opposto, a fronte di tali risultanze tecniche, l’appellante non ha fornito sufficienti elementi
probatori a confutare le conclusioni del CTU, nØ ha dimostrato che la avesse conoscenza di una situazione di insolvenza irreversibile o che avesse, comunque, omesso le necessarie verifiche istruttorie.
Neppure risulta provato il nesso causale tra la concessione del finanziamento e l’asserito aggravamento della situazione economica della società, mancando la dimostrazione che l’erogazione del credito abbia determinato un pregiudizio diretto ed immediato o abbia inciso in modo determinante sull’evoluzione del dissesto (ad es. ingenerando in terzi l’erronea convinzione circa la solvibilità della società debitrice principale).
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente alcuna concessione abusiva del credito, affermando che ‘ la nel concedere il finanziamento non aveva violato alcuna norma di legge, nØ regola di correttezza e/o buona fede nel corso del rapporto contrattuale o infine violazione dei principi di solidarietà sociale ‘ .
Sul punto la sentenza dev’essere pertanto confermata.
Con il quarto motivo di appello incidentale
censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non provati i fatti riguardanti la richiesta di annullamento per dolo od errore del contratto di fideiussione, sebbene, a suo dire, non dovessero essere provati in quanto non contestati dalla Banca.
Il motivo Ł infondato.
Al riguardo questa Corte rileva che a norma dell’ art. 2697 c.c. chi intende far valere un diritto in giudizio Ł tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tale onere non viene meno per il solo fatto che la controparte non abbia formulato contestazioni specifiche,
qualora i fatti allegati siano privi di riscontri probatori idonei, come nel caso di specie.
In base all’ art. 115 c.p.c., infatti, la mancata contestazione può rilevare solo in presenza di fatti storici specificamente allegati ed astrattamente idonei a fondare la domanda, ma non può supplire all ‘ assenza di prova, nØ tantomeno legittimare una decisione fondata su mere affermazioni di parte.
Sul punto la stessa Suprema Corte , delimitando l’ambito di applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c .p.c., ha precisato che tale principio ‘riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese
“.(Sentenza n. 17966 del 13/09/2016)
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto necessario che fornisse adeguata prova dei fatti posti a fondamento della sua richiesta di annullamento per dolo od errore del contratto di fideiussione – prova non presente agli di giudizio – non potendo ritenersi sufficiente, ai fini della decisione, la mera -ipotizzatamancata contestazione degli stessi da parte della Banca.
La sentenza sul punto va pertanto confermata.
Con il quinto motivo l’appellante incidentale critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda relativa alla nullità (parziale) della fideiussione per violazione della normativa antitrust , per carenza di prove.
Al riguardo questa Corte rileva che la Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n . 41994 del 30/12/2021 ha chiarito che ‘ I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perchØ restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti .’
Di conseguenza, la nullità dell’intesa a monte determina la « nullità derivata » del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
In particolare, tali clausole sono: ‘ a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore Ł tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (Art.8) ( Sezioni Unite n . 41994 del 30/12/2021, in motivazione).
Affermato ciò, occorre però anche rilevare che la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata niente ha detto riguardo all’attitudine del provvedimento della Banca d’Italia (n.55 del 2005) a dispiegare il proprio rilievo di prova privilegiata anche in riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 2005.
Sul tema, pertanto la Suprema Corte, ha successivamente precisato che affinchØ si possa rilevare officiosamente la nullità parziale del contratto ‘ a valle’ dell’intesa anticoncorrenziale -che, nell’ottica della sopra ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, si produceva di default – in riferimento alle fideiussioni concluse dopo il 2005, occorre, invece, ‘che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacchØ il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,(…); iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioŁ persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto
delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacchØ, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, Ł la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa» (Cass. n. 30383/2024) ‘ . ( Ordinanza n. 28988 del 2025).
Alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, nel caso di specie, correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto la nullità delle seguenti clausole, di cui agli art. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione de
qua :
nmborsare alla Danca coe sicssi0 per
qualsiasi allro coobbligalo 0 garante entro
sebbene riproducessero gli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La sola clausola n. 6 Ł stata ritenuta, sotto altro profilo, nulla perchØ contraria alla disciplina
prevista dal Codice di Consumo, come ampiamente già trattato in riferimento al primo motivo dell’appello principale.
In quanto la si Ł limitata, unicamente, a rilevare la presenza nella fideiussione delle tre clausole dello schema ABI, senza, però, offrire l’u lteriore prova d ella persistenza dell’ intesa anticoncorrenziale, quale fatto costitutivo della dedotta nullità antitrust , considerato che la fideiussione in esame era stata conclusa molti anni dopo il 2005.
Infatti, trattandosi di fideiussione stipulata in epoca successiva al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ‘ incombe sulla parte attrice l’onere di dimostrare l’esistenza e la perdurante operatività di un’intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, non potendo la dedotta nullità discendere automaticamente dalla mera riproduzione di clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI censurato ‘ (così Cass., ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, in motivazione).
La sentenza sul punto deve, pertanto, essere confermata.
Con il sesto motivo censura, invece, la sentenza per non aver il Giudice di prime cure valutato la tesi relativa all’invalidità dell’intera fideiussione per violazione della normativa in materia di tutela del consumatore.
Al riguardo questa Corte rileva che la qualifica di consumatore del fideiussore non determina automaticamente la nullità del contratto di fideiussione.
Tale qualifica, infatti, rileva esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina delle clausole vessatorie prevista appunto dal Codice di Consumo, ma non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
Ai sensi dell’art. 36, infatti , sono nulle le singole clausole che determinano un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore, mentre il contratto rimane valido per il resto, ove possa sussistere senza di esse.
Tale principio tutela, quindi, l’equilibrio contrattuale senza compromettere la validità complessiva del rapporto. La giurisprudenza -come sopra ampiamente motivato riguardo al primo motivo di appello principale – ha chiarito che il fideiussore può essere qualificato come consumatore solo quando agisca per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. Tuttavia, anche in tali ipotesi, la tutela riconosciuta non comporta l’automatica nullità della fideiussione, ma consente solo un controllo di legittimità sulle clausole contrattuali.
La fideiussione, infatti, mantiene la propria causa tipica, ossia la garanzia dell’obbligazione principale, anche in presenza di clausole nulle, purchØ queste non siano essenziali e determinanti per la volontà delle parti.
Nel caso in esame, dall’analisi del contratto di fideiussione, come sopra già motivato, Ł risultata vessatoria e pertanto invalida, perchØ contraria alle norme imperative del Codice di Consumo, unicamente la clausola derogativa dell’art. 1957 c .c. di cui all ‘art. 6 della stessa fideiussione e, pertanto, considerato che la presenza di singole clausole vessatorie all’interno di un contratto di fideiussione non comporta di per sØ la nullità dell’intero contratto, salvo che l’interessato dimostri che il contratto non sarebbe stato concluso senza la presenza di esse, avrebbe dovuto provare l’essenzialità di tale clausola al fine di far dichiarare la nullità dell’intero contratto .
Prova che, come ritenuto validamente dal Giudice di prime cure, non risulta agli atti del giudizio e, in ogni caso,
sarebbe stata di difficile dimostrazione, posto che il fideiussore (nel caso di specie quale sorella dell’amministratore della società) avrebbe con tutta probabilità prestato la garanzia in oggetto, anche senza le clausole predette, essendo persona legata da vincolo familiare al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse non necessariamente economico al finanziamento stesso.
In particolare, infatti il ‘ fideiussore Ł normalmente cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia ed allo stesso tempo anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe stata quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti . (così Cass., Ordinanza n. 18851 del 2025, in motivazione).
La sentenza sul punto pertanto deve essere confermata. Con il settimo motivo critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha valutato la tesi relativa all’invalidità della fideiussione per violazione dell’art 1956 cc .
Il motivo Ł infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che ‘ Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore
che questi potesse divenire insolvente, il che non Ł ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito ‘ ( Ordinanza n. 34685 del 2022).
In particolare, inoltre, Ł considerata contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario sia tale da dover fondatamente temere l’insolvenza del debitore (così Cass., sentenza n. 11772 del 06/08/2002)
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c .c. deve ricorrere, sia un requisito oggettivo riguardante la concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia sia un requisito soggettivo riguardante, invece, la consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore.
Requisiti che ha l’onere di provare , a norma dell’art. 2697 c.c., unicamente il fideiussore.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non ha assolto a tale onere probatorio, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un peggioramento significativo della situazione patrimoniale del debitore principale.
All’opposto dalle risultanze della consulenza tecnica di cui si Ł già ampiamente trattato nella motivazione del terzo motivo di appello incidentale ed alla quale si rimanda, emerge che la situazione economico-patrimoniale della società debitrice non ha subito un peggioramento apprezzabile nel periodo intercorrente tra il rilascio
della fideiussione, avvenuta il 4/4/2014, e la successiva concessione del finanziamento, avvenuta il 9/4/2014, considerato anche il cortissimo lasso di tempo esistente tra tali due momenti storici, nonchØ anche riguardo al successivo finanziamento, nella forma dell’extra fido , concesso dalla Banca nell’ agosto del 2014 .
Con l’ottavo motivo l’appellante incidentale critica la sentenza nella parte in cui il Giudice non avrebbe valutato la contestazione sulla debenza delle somme richieste dalla all’ con particolare riferimento alle somme relative ai saldi negativi di conto corrente, in quanto agli atti risultano solo contratti a firma dell’ e non anche della , con la conseguenza che, mancando la prova della consegna della copia al cliente, devono essere ritenuti nulli.
Al riguardo questa Corte, innanzitutto rileva che l’assunto dell’appellante incidentale della mancata consegna della copia dei contratti, Ł smentito dallo stesso tenore letterale dei vari documenti contrattuali, in quanto negli stessi Ł espressamente indicato che il cliente dichiara di ricevere ed accettare una copia del contratto stesso.
Dichiarazione sottoscritta e ricontrattabile sia nei contratti dei conti correnti:
INDIRIZZO
Raoporo Banca-Cjente
Sezicne Servizo
Conaizicri giunciche
Pogina
(luogo Cata) FIRENZE 0304/2014
che nel finanziamento del 27/6/2013, dove ancor piø specificamente la sottoscrizione rilasciata in nome e per contro dell’ risulta apposta proprio, nella parte finale del contratto, in corrispondenza della dicitura con la quale Ł espressamente previsto che il mutuatario attesta di aver ricevuto un ‘ esemplare del contratto’.
20160262
Ccrdziori ciurdde
At 5
At 8
12
7
Inoltre, tali attestazioni non essendo state validamente contestate con specifica prova contraria, sono idonee a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di consegna, rendendo, pertanto, priva di fondamento la censura sollevata.
Parimenti infondata Ł la censura relativa alla posizione del fideiussore, il quale assume di non essere stato a conoscenza dell’ammontare del debito del debitore principale.
Risulta infatti documentato che la abbia inviato al fideiussore apposita lettera di messa in mora in data 17/6/2016, nella quale ha indicato in modo dettagliato l’ammontare del credito vantato, con specificazione delle singole poste debitorie riferibili ai finanziamenti ed ai rapporti di conto corrente.
Questo il contenuto:
Posto quanto sopra e richiamato il contenuto della predetta lettera, ribadiamo che la Banca, valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano conti correnti di corrispondenza e servizi connessi è receduta , con effetto immediato dalle aperture di credito che a suo tempo erano state concesse utilizzate e regolate nel conto corrente 12082 presso la filiale di FIRENZE AG. 42 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA che, alla data del 13/05/16 presenta il saldo residuo debitore di Euro 50.402,68 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto) .
Posto quanto sopra e richiamato il contenuto della predetta lettera, ribadiamo che la Banca valendosidelle facoltà attribuite dalle norme che regolano conti correnti di corrispondenza e servizi connessi è receduta, con effetto immediato; dalle aperture di credito che a suo tempo erano state concesse; utilizzate e regolate nel conto corrente 12181 presso la filiale di FIRENZE AG 42 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA che, alla data del 16/05/16 presenta il saldo residuo debitore di Euro 231,40 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto) .
Posto quanto sopra e richiamato il contenuto della predetta lettera; ribadiamo che la Banca valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, è receduta, con effetto immediato, dalle aperture di credito che a suo tempo erano state concesse, utilizzate e regolate nel conto corrente 13285 presso la filiale di FIRENZE AG. 42 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA che; alla data del 13/05/16 presenta il saldo residuo debitore di Euro 50.00C,00 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle rate insolute ed Euro 5,00 per spese; oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.
Essendo la RAGIONE_SOCIALE divenuta insolvente, La abbiamo dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C e Vi richiediamo pertanto il pagamento del suddetto capitale a scadere nei limiti della garanzia da Voi prestata, pagamento immedialo dell’importo di Euro 285.547,39 oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora, ai sensi dell’art. nelle misure sopraindicate e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura
Tutto quanto sopra salvo errori elo omissioni
Distinti saluti .
Tale comunicazione ha pertanto posto il fideiussore in condizioni di conoscere compiutamente l’esposizione debitoria del debitore principale, escludendo in tal modo qualsiasi profilo di carenza informativa.
Alla luce di quanto sopra detto , l’appello dev’essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Deve infine osservarsi come nessuna eccezione sia stata riproposta in questo grado o motivo di appello
incidentale sollevato avverso il punto di motivazione contenuto nella sentenza impugnata (pag. 4) in ragione del quale Ł stato ritenuto infondato il motivo di opposizione concernente altri profili di nullità della rilasciata fideiussione o l’annullabilità della stessa per dolo o errore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore accordato ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di appello.
Al riguardo, Ł utile rammentare che «l giudice di appello, allorchØ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali » ( ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , primo periodo, DPR n. 115/2002. Per lo stesso motivo le spese della c.t.u. espletata in primo grado devono essere poste a carico dell’odierna parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, su ll’appello principale proposto dalla
e su quello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3404 pubblicata in data 1/12/2022:
-in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza, condanna al pagamento nei confronti della
, della somma pari ad euro 175.000,00 oltre interessi al tasso legale a far data dal 9/1/2016;
-rigetta l’appello incidentale ;
-condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate, quanto a compensi di avvocato, in euro 2.242,00, quanto alla fase monitoria; euro 14.103,00 per il giudizio di primo grado ed euro 9.991,00 per quello d’appello, oltre spese vive di Euro 1.138,50, con rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza; -dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , primo periodo, DPR n. 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio
2026.
Il Presidente rel. NOME COGNOME