Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20559 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
9785/2020 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura generale dello Stato.
intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 237/2019 pubblicata in data 21/11/2019, n.r.g. 84/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/06/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’avv. NOME COGNOME proponeva opposizione al fermo amministrativo di una propria autovettura, disposto da Equitalia Centro spa per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, una delle quali relativa a contributi previdenziali non versati alla Cassa di previdenza forense.
OGGETTO:
fermo amministrativo di autoveicolo – illegittimità risarcimento del danno colpa dell’agente della riscossione -necessità -accertamento in concreto
L’opponente deduceva che l’autovettura colpita dal fermo era strumentale alla sua professione di avvocato, in quanto da lui utilizzata per raggiungere i vari uffici giudiziari del distretto e pertanto non poteva essere sottoposta al fermo, ai sensi dell’ar t. 86, co. 1, d.P.R. n. 602/1973. Precisava che la strumentalità era dimostrata anche dal fatto che il testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986) consentiva ai lavoratori autonomi la deduzione di parte del costo di acquisto dell’autovettura dall’imponibile fiscale.
Adìva pertanto il Tribunale di Cagliari per ottenere l’annullamento del fermo amministrativo e la condanna della società di riscossione a cancellare il vincolo dal P.R.A. nonché al risarcimento del danno, da liquidare in euro 15.000,00, per il mancato godimento del veicolo da novembre 2014, data di iscrizione del fermo nel P.R.A.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi erariali, appartenendo la giurisdizione alla Commissione tributaria. Per la residua cartella riteneva sussistente la strumentalità dell’autoveicolo rispetto all’attività di lavoro dell’avvocato, dichiarava illegittimo il fermo ma non l’annullava in mancanza di analoga pronunzia del giudice tribu tario per le altre cartelle; infine rigettava la pretesa risarcitoria per mancanza di colpa di Equitalia, che aveva disposto il fermo sulla base di un proprio orientamento ritenuto da quel Giudice non del tutto privo di fondamento.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Tola.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il requisito della strumentalità dell’autoveicolo rispetto all’attività di impresa o della professione, che ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 602/1973 impedisce il fermo, non è scontato, né in generale né nello specifico caso in esame, sicché deve escludersi che l’Agenzia versasse in colpa nell’iscrivere il fermo;
tale strumentalità comporta che lo spostamento con l’autoveicolo sia connaturato alla professione, come per l’agente di commercio, il medico di base; al di fuori di questi casi, si versa nell’ipotesi generica del
professionista che usa l’automobile per recarsi al lavoro e non si giustificherebbe anche in questi casi l’impedimento del fermo, dal momento che ciò non accade ad esempio per i lavoratori dipendenti che usino la propria autovettura per recarsi al lavoro in mancanza di un servizio pubblico di trasporto;
irrilevante è poi il fatto che l’art. 164, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 consenta la deduzione del 20% del costo di acquisto dell’autoveicolo dal reddito del lavoratore autonomo, poiché si tratta di misura generale che prescinde dall’effettivo utilizzo nece ssario del veicolo da parte del professionista;
anche a voler ritenere che il contribuente possa comunque dare la prova che in concreto tale legame di strumentalità sussiste, nondimeno non sussiste la colpa dell’agente della riscossione, poiché non risulta che l’appellante, una volta ricevuto il preavvi so di fermo, abbia presentato in fase pre-contenziosa documentazione sulla circostanza non scontata che egli debba trattare processi anche lontano dalla sua città di residenza, poiché alla lettera del 07/08/2014 egli ha allegato soltanto documenti relativi alla deduzione dal reddito imponibile IRPEF e non anche documenti attestanti gli impegni fuori sede, che invece ha prodotto soltanto nel giudizio di primo grado;
in ogni caso il danno lamentato dall’appellante doveva essere dimostrato, non essendo in re ipsa ed invece il Tola non aveva documentato di aver sostenuto spese per noleggiare un’autovettura con cui recarsi presso gli uffici giudiziari fuori Cagliari;
l’accoglimento parziale della domanda rende va legittima la compensazione delle spese disposta dal Tribunale e giustifica anche la compensazione delle spese di appello.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato soltanto atto di costituzione per partecipare alla discussione dell’eventuale pubblica udienza.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 5) e 3), c.p.c., articolato in due censure, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e la violazione o falsa applicazione degli artt. 86 d.P.R. n. 672/1973, 2043 c.c. e 329 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la colpa dell’agente della riscos sione, omettendo di considerare il fatto decisivo che il preavviso di fermo era di giugno 2014, la sua lettera di contestazione era di agosto 2014 ed il fermo era stato apposto soltanto a novembre 2014, quando la giurisprudenza tributaria si era ormai consolidata nel senso di ritenere strumentale l’autovettura per l’esercizio della professione e quindi insuscettibile di esse re sottoposta a fermo.
Il motivo è inammissibile con riguardo alla censura di omesso esame di fatto decisivo, in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen.co., c.p.c.). Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né allegato e dimostrato che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
Il motivo è infondato in relazione alla censura di violazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602/1973.
Il fermo amministrativo di autoveicoli rappresenta uno strumento cautelare di valenza generale, previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973, con alcune eccezioni, fra le quali quella del veicolo che sia strumentale rispetto all’esercizio della professione. In quanto deroga ad una regola generale, dunque, è il soggetto colpito dal fermo a dover provare l’esistenza del presupposto di fatto in presenza del quale il legislatore riconosce la deroga, onere non assolto dall’odierno ricorrente .
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 5) e 3), c.p.c., articolato in due censure, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 86 d.P.R. n. 602/1973, 115 c.p.c. e 2043 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la colpa dell’agente della riscossione pur avendo egli depositato in giudizio documenti, comunicati in sede di procedimento pre-contenzioso, che attestavano gli impegni di udienza
fuori sede e quindi la necessità di servirsi dell’autoveicolo.
Il motivo è inammissibile con riguardo alla censura di omesso esame di fatto decisivo (l’inserimento dell’autoveicolo nel libro dei beni strumentali dell’avv. Tola ai fini della deducibilità del relativo costo di acquisto dall’imponibile IRPEF; l’allegazio ne di alcune mail di fissazione udienze fuori da Cagliari allegate alla lettera raccomandata a/r del 07/08/2014), in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen.co., c.p.c.). Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né allegato e dimostrato che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
Con riguardo alla seconda censura il motivo è poi infondato.
Una volta affermato che è il soggetto il cui bene venga colpito dal fermo amministrativo a dover provare il presupposto che giustifica la deroga dell’assoggettabilità del veicolo a tale misura, la Corte territoriale ha accertato che l’avv. COGNOME soltanto ne l giudizio di primo grado -e non anche nella fase pre-contenziosa -aveva prodotto documenti che attestavano gli impegni di udienza fuori sede. Da tale accertamento probatorio ha desunto che, al momento del fermo, e per tutto il periodo che lo aveva prece duto, l’avv. COGNOME non avesse dimostrato la strumentalità dell’autoveicolo all’esercizio della sua professione e ciò escludeva, pertanto, la colpa dell’agente della riscossione, pur sempre necessaria ai fini della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. Tale decisione, dunque, è conforme a diritto.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c., articolato in due censure, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226, 2729 c.c., 115 c.p.c., 42, 10 e 117 Cost., 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere la Corte territoriale escluso che egli avesse adempiuto l’onere di provare l’ an del danno.
Il motivo è assorbito: la mancata prova della colpa del danneggiante rende superflua la questione relativa alla prova del danno risarcibile. Esso presenta inoltre un profilo di inammissibilità connesso alla mancata integrale trascrizione dei documenti alla base della censura, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c..
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta giustificata la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito.
Il motivo è inammissibile, perché la valutazione ai fini della compensazione delle spese processuali è riservata alla discrezionalità del giudice del merito. Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ( ex multis Cass. ord. n. 26912/2020), caso che nella specie non ricorre.
5.Nulla va disposto sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data