Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 647 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 647 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16276-2020 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso Io studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 22579/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11/10/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Re p.
Ud. 11/10/2022
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la (-3ce., íone della sentenza n. 22579/ 9 019, del 21 novembre 9 019, del Tribunale di Roma, che – respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 32083/18 del Giudice di Pace di Roma così provvedeva.
Essa ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla COGNOME contro il Comune di Cortina d’Ampezzo, volta ad ottenerne sia la condanna all’annotazione, a cura e spese dello stesso, presso il Pubblico Registro Automobilistico del Comune di Roma, della sentenza (la n. 40635/15) con cui il medesimo Giudice di pace capitolino aveva annullato il preavviso di fermo relativo ad un veicolo di proprietà della COGNOME, sia a risarcirle il danno consistito nel pagamento di una penale, dell’importo di C 2.900,00, a tale NOME COGNOME, in relazione al recesso contrattuale dalla promessa di vendita di tale veicolo proprio in ragione dell’esistenza, su di esso, di tale vincolo pregiudi -zievole.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto il giudizio il Comune di Cortina d’Ampezzo, richiedendone la condanna all’annotazione, presso il competente PRA, della cancellazione di due preavvisi di fermo amministrativo gravanti su una vettura di proprietà di essa COGNOME (l’uno apposto ad iniziativa del predetto Comune., altro, invece, ad istanZa della società RAGIONE_SOCIALE). Siffatta domanda veniva proposta in ragione dell’annullamento, in sede giudiziale, dei tali atti, e ciò in forza, oltre che della già citata sentenza del Giudice di pace, di altra (la n. 16866/19) adottata dalla stessa autorità giudiziaria, anch’essa passata in giudicato. L’iniziativa dell’allora attrice era finalizzata, inoltre, a conseguire il risarcimento del danno da
omessa cancellazione, identificato nelle somme dalla medesima COGNOME pagate a titolo di penale per non aver potuto dare corso alla promessa di vendita di tale veicolo in favore del già citato NOME COGNOME.
Rigettata la domanda dal primo giudice, siffatta decisione veniva confermata in appello.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo è denunciata – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 112, 115 e 166 cod. proc. civ., nonché oimessa vallitaziG·ne di iina circostanza determinante.
Si duole la ricorrente del fatto che la sentenza impugnata abbia affermato che era onere di essa COGNOME provare che i provvedimenti di fermo per cui è causa fossero “relativi ai preavvisi che erano stati annullati”.
Il Tribunale di Roma, tuttavia, nel pervenire a tale conclusione avrebbe non solo disatteso il giudicato costituito dalla citata sentenza n. 40653/15 del Giudice di pace dì Roma, ma anche ignorato il fatto che tale circostanza non fu mai contestata dal convenuto, donde l’effetto tipico della non contestazione, r.ne+ii-e i rito-% d Iln erl “r-ce iii i tiri n rIncs ncs n r-ri ha ì r) LLi I LV L4(.4111.4 V · 4 · GLYPH I I L. V L/ L L/ 1414 W GLYPH I GLYPH 1.1 i 1./ LI GLYPH LI I.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 474 cod. proc. civ. e omessa valutazione di una circostanza determinante
La ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito, sebbene essa COGNOME non mwence rir-hinci-r. l’n rt n ‘Ilari…inni-n tini nrnw.Inelirrunntn LI V GLYPH 1 IL.! 1 IL…41.V I L4 1 11 1 L4 11 1 I I L.I 1 LLI LA L.1 1.4 I V V V L. 14111 1%-.1 i Lv
di fermo, non abbia comunque rilevato d’ufficio – sulla scorta del giudicato costituito dalla sentenza n. 16866/19, emessa dal Giudice di pace di Roma, di annullamento, per intervenuta rtranccri-7innez tini rnlai-kii r·rchrliti 1… ……, GLYPH I 14.1′..Ii 1%… GLYPH ….1%….I GLYPH I ,….è GLYPH LA VI GLYPH S….11 delle tm rit-nlin ·..t.ii n -·…11….. Ai nmrsmrncintn …, e GLYPH 1-, 4.4 9 MI I 1 , …IIMV emesse della società RAGIONE_SOCIALE, poste alla base dell’altro preavviso di fermo – l’inesistenza del titolo esecutivo. In questo modo, si sarebbe contravvenuto al principio secondo cui la caducazione del titolo esecutivo, producendo l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto “ex tunc”, può essere rilevata “ex officio” in ogni stato e grado del giudizio di opposizione all’esecuzione.
3.3. Con il terzo motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ..
Emergendo, secondo la ricorrente, “per tabulas” che oggetto della domanda da essa formulata era il solo fermo apposto ad istanza del Comune di Cortina d’Ampezzo, il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione nel dare rilievo all’esistenza dell’altro fermo, quello apposto su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE (ignorandone, peraltro, l’avvenuto annullamento ad opera della sentenza n. 16866/19, emessa dal Giudice di pace di Roma e passata in giudicato) per ritenere, su tale base, irrilevante ogni decisione sul “thema decidendum” sottoposto al suo vaglio.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, ri. :3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale respinto la richiesta di prova testimoniale, per assenza di un principio di prova scritta, nonché omesso di pronunciarsi sulla
richiesta di giuramento decisorio, dì cuì alle note conclusionali di appello.
Si evidenzia, come entrambi tali mezzi di prova fossero volti a dimostrare la dazione da parte del COGNOME – e successiva restituzione allo stesso – della somma prevista a titolo di penale per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita del veicolo colpito dal provvedimento di fermo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Cortina d’Ampezzo è rimasto solo intimato.
Con “ricorso ex art. 372 cod. proc. civ.”, la COGNOME ha c-elireFeten-7 GLYPH r-t LI t GLYPH I L.r., ttJ I GLYPH I 1 lue;e I /…CA Il . .16866/19, emCSSa C1 4 241 GiUdía2 G’i pace di Roma, “con certificazione di passaggio in giudicato” (documento la quale ha fatto riferimento nel ricorso), chiedendo, nondimeno, a questa Corte di “acquisire la certificazione di passaggio in giudicato”.
La ricorrente, inoltre, ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo motivo, infatti, è inammissibile.
7.1.1. Esso, come detto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso esseni pro’,ia del collegamento tra preavvisi di fermo – in relazione ai quali sarebbe intervenuto annullamento in una sede giudiziale diversa da quella che ha messo capo alla sentenza oggi impugnata – e il provvedimento di fermo poi iscritto presso il PRA di Roma ad iniziativa del Comune di Cortina d’Ampezzo.
Tale circostanza, a dire della rìcorrente, doveva ritenersi provata in forza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 40635/15 del Giudice di pace di Roma (“ab origine” allegata dalla COGNOME al proprio ricorso al giudice di prime cure), ovvero della “non contestazione” del convenuto Comune: donde, allora, l’ipotizzata violazione degli artt. 325 e 115 cod. proc. civ.
Senonché, ambo tali censure risultano, come detto, inammissibili.
7.1.1.1. Quella di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., NOME fnrm i ilm1-2 nnn rienni-i-mnrin il elicinnet-^ Ani!’ nri- -2AF. rel mmn m …I I… I 1 , 4* %MI III MIMI…A I 1·.I1 I I I …1.1%.. 1.A.41 I I %… %.,I , Il MI JI../ M …).$..,./ %…1·.. Il la I 1.· …1 M -I, ·…,../ 11111 1,…1 1, n. 6), cod. proc. civ., avendo la ricorrente riprodotto solo singole – e, per vero, inintellegibili – frasi estratte dagli scritti defensionali del Comune di Cortina d’Ampezzo, come tali inidonee a documentare la pretesa “non contestazione”.
Difatti, in caso di censure di legittimità relative alla mancata (o non corretta) applicazione del principio di “non contestazione”, l’osservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. esige che il ricorrente – attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte – abbia provveduto sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9, agosto ) 016, n. 166.55, Rv· 64148,6-01), L. ciò provvedendo ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).
7.1.1.2. Analogamente, anche l’eccezione di violazione di giudicato esterno è inammissibile, a norma del medesimo art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Infatti, “il principio della GLYPH del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo” – e in esso soltanto – “il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno )017, n. 157:37, Rv. 644674-01 in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 31 maggio 2018, n. 13988, Rv. 649163-01), occorrendo, in particolare, il “richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo” (Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2018, n. 5508, Rv. 647532-01).
7.1.1.3. Peraltro, l’esito della declaratoria di inammissibilità dei ri m n m ni-i GLYPH d i rit-n ree-% hie ·· è I %../ GLYPH I I 11%.11.1 V NJ GLYPH li I GLYPH I GLYPH …)1/40 si ce,rrobora anche alla luce del seguente, ulteriore, rilievo.
Infatti, il rigetto della domanda proposta dalla COGNOME è stato fondato dal giudice di appello anche su un’ulteriore “ratio decidendi”, oltre quelle sulla quale sì appunta il primo motivo del presente ricorso.
Afferma, infatti, il Tribunale capitolino come la sentenza di anntA !a mento del prea, .;so di fermo “n 1 .)n avreblJe potuto essere annotata, non essendo annotabili i preavvisi che altro non sono che delle sollecitazioni al pagamento prima dell’adozione di provvedimenti diretti a fare pressione sul destinatario per indurlo a pagare”, sicché l’iniziativa – da assumersi da parte Comune ampezzano sulla base delle decisioni adottate dal Giudice di pace dì Roma – si sarebbe potuta sostanziare soltanto “nella LiGIJG d e l GLYPH fe.rerIn GLYPH t- , e 11.; I GLYPH ct GLYPH JGIIIGI ed I 1 .2 ” rt a · I I -n re%11.1 1% %AGII Gli II GLYPH I II 11.1./ GLYPH Il I
autotutela”, qualora il Comune “avesse ritenuto che il fermo si riferisse a preavvisi annullati per mancata notifica dei verbali di accerta mento sottostanti” .
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Orbene, poiché tale duplice “ratio decidendi” (ovvero, l’impossibilità per il Comune di procedere all’annotazione dell’annullamento del preavviso di fermo, nonché la mancata doglianza della RAGIONE_SOCIALE circa l’omesso annullamento, da parte del Comune stesso, in via di autotutela, dei provvedimenti di fermo) non è stata attinta da alcuna censura, deve rilevarsi come la questione oggetto del primo motivo di ricorso si presenti inammissibile anche per tale ragione.
Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui, qualora “I sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (tra le molte, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02).
7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
7.2.1. Quello incardinato dalla RAGIONE_SOCIALE, dapprima innanzi al adie.et GLYPH el.neen GLYPH COGNOME-, GLYPH P0i, in appello, innanzi ai TriL”,tunaie VILJ GLYPH 1../GILG %Ai INAJI I IGI
capitolino, non era un’opposizione esecutiva, ma soltanto un giudizio risarcitorio. Esso, infatti, mirava ad ottenere la condanna del Comune ampezzano (da configurarsi alla stregua di una richiesta di risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 cod. CiV.) all’annotazione presso il PRA, a proprie cura e spese, delle pronunce di annullamento degli atti di preavviso di fermo, oltre che al ristoro di un danno ulteriore consistito nei costi asseritamente sopportati dall’odierna rìcorrente per aver dovuto forzatamente rinunciare alla possibilità di alienazione del bene gravato dal fermo.
Non conferente è., dzinque, il riferimento al principio secondo cui “il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 29 novembre )004, n. 22430, Rv. 578146-01 rass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2011, n. 15363, Rv. 619222-01), e ciò in applicazione del principio compendiato nel classico brocardo “nulla executio sine titulo” (Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata sul punto), e ciò proprio perché il presente giudizio non è riconducibile a quelli di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
7.3. Il terzo motivo è, nuovamente, inammissibile.
7.3.1. Non ricorre, infatti, alcuna “extrapetizione” nel caso che occupa.
Invero, il riferimento – contenuto nella sentenza impugnata all’esistenza di altro provvedimento di fermo, apposto ad iniziativa di RAGIONE_SOCIALE, era funzionale solo al rilievo della inesistenza
del nesso causale tra il danno asseritamente patito dalla RAGIONE_SOCIALE (i costi sopportati per la perdita di possibilità di alienare il veicolo gravato dal fermo) e la mancata cancellazione del preavviso di fermo imputata al Comune di Cortina d’Ampezzo, giacché la presenza di tale, ulteriore, provvedimento di fermo avrebbe, comunque, inciso – in ipotesi – sulla commercialità del bene.
7.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
7.4.1. Quanto alla censura che investe la mancata arnmiissione della proxfia testimoni(le, esito s’impone ai serhsi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., giacché, qualora il ricorrente censuri la mancata ammissione della prova testimoniale, “oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare í testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare” (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto), trattandosi di “elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto”, occorre che “alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione”, e ciò “al fine di consentire «ex actis» alla Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 4 aprile 2018, n. 8204, Rv. 647571-01), condizione, anch’essa, non soddisfatta nel caso di specie.
In ordine, invece, alla mancata ammissione del giuramento decisorio, a parte il rilievo – destinato nuovamente a condurre a una declaratoria di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – che la circostanza secondo cui esso fu deferito nelle note conclusionali di appello non è fatta emergere attraverso la riproduzione di tale documento (riproduzione, viceversa, indi.spensabile; cfr. rass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01), deve rilevarsi quanto segue.
Per un verso, va notato che le circostanze oggetto di prova sono irrilevanti, in quanto il giuramento decisorio non è articolato né “de scientia”, né “de ventate”, ovvero su circostanze conoscibili dal soggetto ali vorre.bbe cle.ferire, r -n,. piuttosto su negozi intercorsi tra terzi (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 15 gennaio 2008, n. 647, Rv. 601141 -01). Per altro verso, poi, deve evidenziarsi che esso – nella prospettiva della COGNOME – è diretto a supportare la domanda risarcitoria proposta verso il Comune ampezzano, sicché tenderebbe a far confessare la realizzazione di un comportamento illecito, in violazione dell’art. 2739 cod. cív., norma chie, nel sancire il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, “trovando il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile”, non è limitato “agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità” (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2009, n. 12866, Rv. 608536 -01; conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2014, n. 6347, Rv. 629790 -01).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di I egittimità, essendo il Co mune di ,Corti n a d’A m p eZZO rimasto solo intimato.
In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198 -01),
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi 1’11