Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23836/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate da ll’avvocato NOME COGNOME che le difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI ORTONA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE – SEDE DISTACCATA DI ORTONA n. 345/2023 depositata il 24/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 204 bis c.d.s. e art. 7 d.lgs. n. 150/2011, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di armatrice RAGIONE_SOCIALEa nave ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘imbarcazione, per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 2 bis , lettere d), ed f), del d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in l.n.173 del 2020, come modificato dal d.l. n.1 del 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 2023 e del comma 2sexies , primo periodo, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 1, sanzionata dal medesimo comma 2sexies .
Tale sanzione era stata comminata sulla base del fatto che il comandante RAGIONE_SOCIALEa nave, dopo aver soccorso alcuni migranti a bordo di un barcone ed aver ricevuto l’ordine di recarsi il più presto possibile al porto di Ortona, aveva deviato la sua rotta in seguito ad una segnalazione relativa ad un’altra imbarcazione in difficoltà, con a bordo 400 migranti, nonostante il RAGIONE_SOCIALE avesse impartito l’ordine di proseguire per il porto di Ortona.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente tale sanzione sarebbe illegittima, in quanto il comandante aveva l’obbligo di prestare soccorso
all’imbarcazione in difficoltà, in base alle convenzioni internazionali in materia di navigazione.
Si costituivano le amministrazioni interessate deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il Tribunale di Chieti rilevava d’ufficio l a propria incompetenza in favore di quella del locale Giudice di Pace.
Secondo il Tribunale lo stesso ricorrente aveva dedotto di agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 204 bis c.d.s., che richiama va l’art. 203 c.d.s., a sua volta richiamato dall’art. 214 c.d.s., al quale faceva riferimento l’art. 1 , comma 2 quater, d.l. n. 130 del 2020 (applicabile anche all’infrazione di cui al comma 2 sexies , contestata).
Il Tribunale evidenziava anche che la ricorrente non aveva impugnato l’ordinanza che applica va la sanzione (non ancora emessa), ma esclusivamente il provvedimento di fermo amministrativo.
Poste tali premesse, il Tribunale osservava che l’art. 204 bis c.d.s. richiamava l’art. 7 d. lgs. n.150 del 2011, il quale, al comma 2, prevede la competenza del Giudice di Pace, a prescindere dal valore RAGIONE_SOCIALEa sanzione. Di conseguenza, non assumeva alcun rilevo il fatto che, nella fattispecie, non fosse contestata una violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada, in quanto il richiamo effettuato dalla normativa speciale in materia di navigazione alla disciplina del codice RAGIONE_SOCIALEa strada si estendeva anche alla competenza giurisdizionale.
In conclusione, il Tribunale declinava la propria competenza in favore di quella del Giudice di Pace.
L’associazione RAGIONE_SOCIALE per mezzo dei suoi rappresentanti legali, NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME
hanno proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e le amministrazioni indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso.
Il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE:
Secondo parte ricorrente l’ art. 1, c. 2 sexies, del d.l. n. 130 del 2020 nulla ha a che vedere con la circolazione di veicoli su strada; le diverse disposizioni previste dall’art. 1, commi 2 quater e 2 quinquies , del d.l. n. 130 del 2020 non possono estendersi al fermo di cui al comma 2 sexies , in quanto espressamente non estese dalla norma.
Il mancato richiamo espresso al codice RAGIONE_SOCIALEa strada impedisce che possa derogarsi, per mancanza appunto di norma speciale espressamente derogatoria, alle regole procedurali ordinarie, sicché non potrebbe farsi luogo all’applicazione né del codice RAGIONE_SOCIALEa strada né tanto meno RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011.
Peraltro, la sanzione non è una sanzione pecuniaria e, quindi, dovrebbe applicarsi la regola generale RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per la fondatezza del regolamento di competenza. In particolare l’Ufficio di Procura osserva che l ‘opposizione alla sanzione amministrativa accessoria e non pecuniaria del fermo, prevista dall’art. 1, comma 2sexies , del d.l. n. 130 del 2020, non è compresa tra le cause attribuite alla competenza del giudice di pace dall’art. 7 c.p.c., a mente del quale ‘ Il giudice di pace è competente per
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice ‘, tenuto conto del fatto che la misura afflittiva per cui è causa inerisce ad una nave, bene mobile registrato di valore evidentemente superiore ai diecimila euro.
Ad analoga conclusione, in mancanza di norma alcuna del d.l. n. 130 del 2020 riferita allo strumento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al fermo, si perviene sulla base RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 19 81 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. n. 50/2011: l’art. 22 -bis l. n. 689/81, richiamato dall’art. 6, d. lgs. n. 150/201, attribuisce al giudice di pace la competenza RAGIONE_SOCIALE sole opposizioni alle sanzioni pecuniarie, nei limiti del valore di euro 15.493.
La Procura, infine, evidenzia che, contrariamente a quanto asserito nell’ordinanza impugnata, l’art. 1, comma 2 -sexies , del d.l. n. 130 del 2020 non opera alcun richiamo alle norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, e in particolare all’art. 214 la cui applicazione, in quanto compatibile, è prevista soltanto dall’art. 1, comma 2quater , del d.l. n. 130 del 2020 per il caso di violazione del provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2 (fattispecie diversa da quella per cui è causa), o quando la violazione RAGIONE_SOCIALEa disattenzione alle indicazioni diramate dalle autorità competenti indicate nel comma 2sexies sia reiterata, ipotesi non contestata nel caso di specie.
Ne consegue la necessità di dare applicazione al principio di cui all’art. 9, comma 1, c.p.c., che, come noto, prevede che ‘ Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice ‘.
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 2 -septies prevede che nel caso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1981 l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nel caso di specie la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria e quella accessoria del fermo del veicolo sicché si rientra nella previsione sopra citata che, come evidenziato dal P.G., non fa alcun riferimento al codice RAGIONE_SOCIALEa strada richiamato solo dal comma 2 quater in relazione al fermo del veicolo quale sanzione accessoria di quella prevista per la violazione del comma 2 del medesimo d.l. n.130 del 2020 mentre quella contestata alla ricorrente attiene alla diversa violazione prevista da ll’art . 1, comma 2 sexies .
Si impone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con affermazione RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale di Chieti.
Le spese del presente regolamento saranno regolate secondo l’esito RAGIONE_SOCIALEa lite dal giudice del merito ( Cass. sez. 1, ord. 19 gennaio 2005 n. 1082).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine massimo di legge a decorrere dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa II