Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza art. 42 c.p.c. promosso da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALECAPITANERIA RAGIONE_SOCIALE PORTO DI LAMPEDUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E DEI RAGIONE_SOCIALE, UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LAMPEDUSA;
-intimati-
avverso l’ordinanza n. 1786/2024 resa nel giudizio RG n. 8492/2023 del Tribunale di Palermo pubblicata il 11.04.2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME; il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
RAGIONE_SOCIALE (haftungsbeschrankt), in persona di NOME COGNOME, si era rivolta al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, e in via cautelare la sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo di un natante disposto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di RAGIONE_SOCIALE per venti giorni, ai sensi degli artt. 1 e 2 sexies , d. l. n. 130/2020 e dell’art. 214 d. lgs. n. 285/1992.
L’adito Tribunale, dichiarata la propria incompetenza, ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace.
RAGIONE_SOCIALE (haftungsbeschrankt), in persona di NOME COGNOME, ricorre per regolamento di competenza avverso l’anzidetta decisione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con memoria di costituzione, nomata ‘controricorso’.
Il P. M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo.
Il ricorso è fondato, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza funzionale per materia del Tribunale di Palermo.
Il Tribunale ha declinato la propria competenza ritenendo che il richiamo operato dall’art. 1, co. 2 sexies, d. l. n. 130/2020 all’art.
214, d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) implicasse che, attraverso il rinvio di cui in essa norma all’art. 204 bis (sempre del codice della strada), importasse che, anche nel caso di fermo amministrativo di natanti, la competenza dovesse attribuirsi al giudice di pace.
Il ragionamento del Tribunale palermitano non è condivisibile. In materia deve darsi, infatti, piena continuità a quanto affermato nel recentissimo precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 710/2025), con il quale è stato correttamente evidenziato quanto segue:
<>.
Deve, inoltre, soggiungersi che appare implausibile la lettura interpretativa adottata dal citato Tribunale nel senso di reputare che con l’anzidetto rinvio alla norma del codice della strada, che prevede il fermo amministrativo del veicolo, il legislatore abbia inteso evocare l’applicabilità della regola sulla competenza di cui all’art. 214, co. 4, che regola il regime impugnatorio giudiziale RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per violazione del predetto codice, sol perché richiamata dal citato art. 214, regolante il fermo amministrativo di veicoli, ovviamente stradali.
Irragionevole apparirebbe la scelta legislativa di assegnare al giudice di pace una materia così complessa e riguardante beni di valore molte volte superiore a quello di un veicolo stradale, in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, per il solo fatto di aver reso applicabile il fermo amministrativo anche ai natanti.
Le spese verranno regolate dal Giudice dichiarato competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine previsto dall’art. 50 doc. proc. civ .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.