Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28920 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28920 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
IMPUGNATIVA DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20350/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO -ricorrente – contro
ROMA CAPITALE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 5720/2021 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata il 2 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME domandò giudizialmente l’annullamento di un a comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà notificata da RAGIONE_SOCIALE (cui, in corso
di causa, è ope legis succeduta RAGIONE_SOCIALE) per la soddisfazione di un credito di Roma Capitale, causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
a suffragio dell ‘impugnativa, addusse l’omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica al preavviso;
l’adito Giudice di pace di Roma disattese la doma nda, sul rilievo della tardività della stessa, in quanto formulata elasso il termine (sancito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) di trenta giorni dalla notificazione del preavviso, statuizione confermata dalla decisione in epigrafe indicata, di reiezione dell’appello interposto dall’attore;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi; non spiegano difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE;
all’esito dell’a dunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con i due motivi di ricorso, ambedue riferiti all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si deduce:
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la sentenza impugnata attribuito efficacia di piena prova all’avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della cartella, nonostante l’espresso disconoscimento di conformità della copia all’origi nale formulato dalla parte attrice;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudice territoriale ritenuto regolare la notifica della cartella, in difetto della produzione in giudizio di essa;
il ricorso è nel suo complesso inammissibile;
a fondamento della gravata statuizione, il Tribunale capitolino ha posto confermando l’argomentazione della pronuncia di prime cure -la tardività della azione di impugnativa del preavviso di fermo, osservando « inoltre » come « la dedotta irritualità della notifica » della cartella, « seppur superata dalla declaratoria di inammissibilità », fosse comunque destituita di fondamento;
le censure dispiegate dal ricorrente non attingono criticamente, nemmeno in via indiretta o mediata, la pronunciata tardività della azione, essendo invece indirizzate unicamente a sostenere la invalidità della notifica della cartella di pagamento;
esse, pertanto, hanno ad oggetto affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, non decisive e priva di rilevanza ai fini del dictum , dacché estrinsecate dichiaratamente « ad abundantiam» ;
ciò posto, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cui il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sulla controversia ) sono ininfluenti ai fini della decisione, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155);
il ricorso è dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese;
attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione