Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23028-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 11/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Bologna, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 258/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
R.G.N. 23028/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
l a Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE , unitamene all’RAGIONE_SOCIALE, e respinto la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, supplenti fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività scolastiche (30 giugno 2013), nell’anno scolastico 2012 -2013, di riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute;
l a Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti ex art. 434 cod. proc. civ. nonché le eccezioni relative alla contestazione dei conteggi ed all’assenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta stragiudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEe ferie, ha ritenuto che la disciplina in materia (artt. 13 e 19 C.C.N.L. comparto scuola, sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, in vigore dal 7 luglio 2012, conv. in legge n. 135 del 2012, e successiva legge n. 228 del 2012) dovesse interpretarsi nel senso RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità anche al settore scolastico RAGIONE_SOCIALEa disposizione dettata per tutto il pubblico impiego dal sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, con conseguente obbligo di fruire le ferie secondo i rispettivi ordinamenti ed il correlato divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; di conseguenza, le diverse previsioni contrattuali avevano cessato di avere efficacia a far data dal 7 luglio 2012, non potendosi interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 in termini di differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe predette disposizioni. Pertanto, i supplenti avrebbero potuto vantare un diritto alla monetizzazione limitatamente all’eventuale differenza tra i giorni di ferie agli stessi spettanti e quelli in cui era loro consentito di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie medesime, ma nulla era stato allegato e dimostrato per far emergere l’esistenza di tale differenza ;
avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME articolando tre motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre è rimasto
intimato l’RAGIONE_SOCIALE;
4. le ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni relative alla contestazione dei conteggi ed alla richiesta stragiudiziale;
1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., non essendo stati riportati nel ricorso -sia pure in sintesi ma nel loro impianto specifico i motivi di appello formulati dalla controparte (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. L, 21/05/2004, n. 9734, e più di recente, Cass. Sez. L, 04/02/2022, n. 3612, che ha evidenziato come la deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo , che legittima l ‘ esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l ‘ ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 causa COGNOME ed altri c/Italia -, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza);
1.2. il motivo è altresì inammissibile con riferimento agli ulteriori profili di doglianza, relativi alla mancata contestazione dei conteggi ed alla
richiesta stragiudiziale, perché non coglie il decisum RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito sul punto, che ha rilevato come le relative questioni fossero state diversamente prospettate nell’atto di appello del RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 C.C.N.L., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla normativa sopravvenuta sulla fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie;
con il terzo motivo si deduce altresì la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, in relazione alla specificità del rapporto di lavoro dei supplenti, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sul diritto alla monetizzazione RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute, aggiungendosi ulteriori considerazioni sull’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa e sulla circostanza che per tutti i ricorrenti, alla scadenza del termine contrattuale (30 giugno 2013, momento di insorgenza del diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute), non potevano essere sottratte le giornate di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni, in quanto la fruizione dei riposi, sino al 1° settembre 2013, continuava ad essere disciplinata dall’art. 19 del C.C.N.L. scuola;
i due motivi, da valutare congiuntamente in quanto complessivamente intesi a censurare l’interpretazione resa dalla Corte di merito sulla disciplina in materia, sono fondati;
4.1. va, infatti, preliminarmente ribadito il diritto alle ferie, come diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore , secondo l’orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione -nello specifico RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/1988/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea – offerta dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016), ribadita da ultimo con la sentenza emessa in data 18 gennaio 2024 (in C-218/2022), con cui, proprio con riferimento al diritto italiano, è stato affermato che l ‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto RAGIONE_SOCIALEe ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà;
4.2. tanto premesso, quanto alla specifica questione in esame, il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione già adottata da questa Corte con precedente in termini ( i.e. con riferimento a supplenze conferite fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività RAGIONE_SOCIALE‘ anno scolastico 2012-2013), secondo cui la legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 56) ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali, sicché la disciplina RAGIONE_SOCIALEe ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, ha continuato ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall ‘ art. 19 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie nel periodo RAGIONE_SOCIALE ‘ anno scolastico destinato alle lezioni, con conseguente diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità per le ferie non godute (così Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268, che ha confortato il proprio convincimento con la valorizzazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea , nell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE );
5. in definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il primo, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/03/2024