Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20263/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliata in VARESE, INDIRIZZO presso l ‘ avv. COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 464/2022 depositata il 21/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con decreto ingiuntivo n. 21434/2016 il Tribunale di Roma intimava a NOME COGNOME di pagare a Enel Energia S.p.A. la somma di euro 14.106,73 riguardo all’ultima fattura, del 7 aprile 2013, attinente a contratto di somministrazione che aveva a essa stipulato. COGNOME si opponeva, e controparte insisteva.
Il Tribunale, con sentenza n. 10615/2018, rigettava l’opposizione.
COGNOME proponeva appello, cui controparte resisteva e che, con sentenza n. 464/2022, la Corte d’appello rigettava.
COGNOME ha presentato un ricorso articolato in sei motivi, da cui l’intimata non si difende.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione dell’articolo 3 e dell’Allegato I, lettere i) -J), Dir. CEE 13/7/2009 n. 73, degli articoli 7, d.lgs. 1 giugno 2011 n. 93, 14 Del. AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas/09, Delibera AEEG 8/7/10 n. ARG/com 104/10, 1339 c.c., 1175 e 1375 c.c., 112 c.p.c.; si denuncia pure, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di ‘un fatto decisivo’.
Per dimostrare come RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto al conguaglio dei consumi con fattura del 24 gennaio 2011, e non con fattura del 7 aprile 2013, la ricorrente effettua assemblaggi di fotocopie di documenti nel motivo (pagine 7-10 del ricorso), per giungere ad affermare che controparte aveva violato le norme indicate in rubrica, essendo ‘la fatturazione dei consumi energetici, in base alla normativa in vigore negli anni 20092011, … oggetto di
un’organica disciplina, che trovava la sua fonte nella legislazione europea’, cui si fa subito dopo richiamo (ricorso, pagine 10 -13).
1.2 Si è dinanzi a un submotivo, che è palesemente inammissibile in quanto veicola un novum .
2.1 Si evoca poi un passo dell’appello in cui l’attuale ricorrente aveva lamentato che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo era stata emessa a più di due anni di distanza dalla chiusura del rapporto contrattuale, attribuendo quindi alla corte territoriale di avere ‘del tutto omesso qualunque cenno sul punto’, e qualificando ciò ‘fatto pretermesso’ decisivo perché, se controparte ‘non poteva emettere fattura per conguaglio dopo più di due anni’, la sua domanda di pagamento ‘sarebbe stata senza dubbio respinta’.
2.2 Riguardo a questo secondo submotivo, a parte che non si tratta propriamente di un fatto, bensì di una deduzione di effetti giuridici -tardività – di un asserito fatto, deve rilevarsi che il giudice d’appello non ha omesso di considerare la questione temporale, rimarcando in sostanza, nel § 4.1 della pronuncia, che Enel Energia aveva ‘ogni possibilità di verifica … nei limiti temporali della prescrizione’.
Il secondo submotivo, pertanto, è infondato.
3.1 Con il secondo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/falsa applicazione degli articoli 1218, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Si censura, come apodittica, che ‘la fattura 17/4/13 sarebbe giustificata dai calcoli di rettifica’ perché non provata, non essendo stata prodotta ‘la comunicazione del distributore, contenente i calcoli di rettifica’.
3.2 In questa causa si è verificata la c.d. doppia conforme dei giudici di merito, qui applicabile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., nonostante che la rubrica tenti di ‘coprire’ questa reale riproposizione che cade entro il suddetto limite.
Il motivo, pertanto, è inammissibile.
4.1 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1559, 1562, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi emergenti da documenti prodotti.
Il motivo verte sul contenuto della bolletta del 24 gennaio 2011, che sarebbe stata perfino ‘travisata’ o comunque oggetto di ‘omessa ponderazione’, e conclude nel senso che sussisterebbe ‘violazione delle norme in tema di contratto di somministrazione e di distribuzione dell’onere della prova’.
4.2 A ben guardare, la stessa ricorrente, in sostanza, riconosce che non vi è travisamento (il quale porterebbe semmai alla fattispecie di cui all’articolo 395 n.4 c.p.c.), bensì una violazione dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., laddove prospetta una ‘omessa ponderazione’ relativa al contenuto della bolletta del 24 gennaio 2011.
Tutto il motivo in realtà è riconducibile a una censura fondata sull’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., come dimostra pure il fatto che la parte conclusiva denunciante, appunto, ‘violazione delle norme in tema di contratto di somministrazione e di distribuzione dell’onere della prova’ – mediante la sua assoluta genericità.
Ne consegue che anche questo motivo cade – come il secondo nella inammissibilità prevista dall’articolo 348 ter c.p.c.
5.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione dell’articolo 1.1, Allegato A, Del. AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas 64/09, e degli articoli 2909 c.c. e 115 c.p.c.; si denunciano altresì, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.
5.2 Quanto alla pretesa violazione e/falsa applicazione dell’articolo
1.1, Allegato A, Del. AEEG 28 maggio 2009, n. ARG/gas 64/09, si è ancora dinanzi ad un novum .
Quanto al resto, pur tentando di schermarne la natura mediante il richiamo anche di un giudicato ‘Si era … in presenza di un fatto certo, pacifico, coperto dal giudicato interno e, in ogni caso, non oggetto di discussione tra le parti dinanzi alla Corte d’Appello’: così si afferma a pagina 23 del ricorso -, si incorre nel medesimo vizio del secondo e del terzo motivo, perché la sostanza è, evidentemente, quella cristallizzata dalla c.d. doppia conforme.
6.1 Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1236, 1375 c.c. e 115 c.p.c.
Si argomenta sulle ‘rettifiche’ compiute in ordine alla fattura del 24 gennaio 2011, anche tramite il passaggio della somministrazione ad altra utente.
7.1 Con il sesto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione degli articoli 2702, 2709, 2710 c.c. e 215 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., dell’articolo 116 c.p.c.
Pure in questa doglianza si critica una delle ragioni per cui il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il credito, affermando che, anche se detto giudice ‘ha riconosciuto idonea, a favore di Enel, la fattura del 2013’, non avrebbe però ‘attribuito, senza alcun motivo, pari dignità probatoria alla fattura di Enel del 2011 (oltre che a quella emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE)’ Dani è la ditta che è succeduta nel rapporto di somministrazione con Enel -.
7.2 I motivi sono inammissibili, trattandosi di censure ictu oculi di natura fattuale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024