SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2072 2025 – N. R.G. 00000013 2025 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE Giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P.
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 15 novembre 2024, emise decreto ingiuntivo n. 3306/24 nei confronti di per il pagamento della somma di € 74.503,13, oltre interessi e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì l’illegittimità della pretesa di pagamento in quanto, come già contestato con PEC del 29.2.2024, la fattura azionata conteneva addebiti per conguagli dei presunti consumi del mese di aprile 2022, nonostante la precedente fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 10.5.2022, dell’importo di € 32,42, già emessa per il medesimo periodo, riportasse una lettura ‘rilevata’ dei consumi, specificando che solo “in caso di presenza di letture stimate, le stesse potranno essere oggetto di ricalcolo”. Eccepì, inoltre, la tardività della fatturazione, eseguita a distanza di oltre 1 anno e mezzo dai presunti consumi, con mancato rispetto di quanto prescritto dal TIF (Testo Integrato della Fatturazione), in forza del quale l’Autorità ARERA ha stabilito che ciascuna fattura di periodo deve essere emessa entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel merito, affermò che, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante.
si costituì ed evidenziò che l’erogazione e misurazione del gas al punto di consegna è effettuato dal distributore, nel caso di specie Spiegò che, nel maggio 2022, sulla base dei dati ricevuti dal distributore, aveva emesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di € 32,42 per un consumo pari a 0 smc per il periodo di aprile 2022, precisando che nel documento contabile era indicato che la fattura era stata emessa ‘salvo conguagli, errori e/o omissioni’. Infatti, nel mese di dicembre 2023, aveva trasmesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 28/12/2023 relativa al gas fornito nel periodo 1° aprile 2022 – 31 ottobre 2023, dalla quale risultava che, con riguardo al PDR P_IVA e alla Matricola Contatore n. NUMERO_DOCUMENTO, riconducibili a erano stati contabilizzati flussi di fornitura di gas, in base alla lettura del contatore, per un consumo effettivo da parte di per il periodo aprile 2022, ammontante a 53.640 smc. Osservò che non aveva mai contestato l’eccessività del predetto consumo rispetto ai quantitativi in precedenza consumati, né il mal funzionamento del contatore. Sostenne la legittimità del ricalcolo contenuto nella fattura n. 9397/2023 per il periodo 1° aprile/30 aprile 2022, in quanto entrambe le fatture erano state emesse ‘salvo conguagli e/o errori o omissioni’, come specificato nell’intestazione dei documenti fiscali ed era giustificato da ‘una lettura precedentemente errata’. Contestò la pretesa tardività della fatturazione, evidenziando che il termine di 45 giorni solari per l’emissione della ‘bolletta di periodo’ di cui all’art. 4 del TIF non costituisce un termine di decadenza, tant’è che lo stesso TIF prevede, agli artt. 16 e segg., un sistema di indennizzo per il caso di emissione di bollette in ritardo, mentre l’unico termine per l’emissione di bollette e/o fatture energetiche (anche di conguaglio) è quello di due anni introdotto dalla Legge n. 205/2019 (Legge di Bilancio 2018). Chiese, in ogni caso, lo spostamento dell’udienza per consentire la chiamata in causa di ssendo matura per la decisione, la causa venne , ai sensi dell’art. 189 e
Disattesa l’istanza di estensione del contraddittorio, e rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del 13 novembre 2025 281 sexies cod. proc. civ.
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Preliminarmente, va rilevato che l’emissione in data 27.9.2025 del decreto ex art. 19 CCII da parte del Tribunale di Monza per la concessione delle misure protettive erga omnes a favore del , per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione della relativa istanza in data 6 agosto 2025, non inibisce la procedibilità del giudizio sul merito della pretesa creditoria.
Peraltro, il suddetto decreto non ha concesso misure cautelari.
Nel merito, l’opposizione è infondata.
ha richiesto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di gas in relazione a consumi effettivi rilevati dal distributore sulla base della contabilizzazione dei quantitativi erogati registrata dal contatore installato presso il punto di prelievo della RAGIONE_SOCIALE opponente.
Nessuna contestazione è stata sollevata da in merito a tali quantitativi o all’erronea loro rilevazione, né con riferimento alla funzionalità del contatore.
D’altra parte, non essendovi alcuna preclusione alla possibilità di rettificare i consumi riportati sui documenti contabili, facendo fede i dati riscontrabili sui misuratori installati presso i punti di prelievo, e non sussistendo alcun termine di decadenza, salva la prescrizione (nella specie, non eccepita), va osservato che l’attività di contabilizzazione è rimessa a chi gestisce la distribuzione del prodotto, non alla società che lo commercializza, che si limita ad emettere la fatturazione sulla base dei dati di consumo trasmessi dal distributore.
Nella specie, si è limitata a contestare che la prima fattura era stata emessa, per il medesimo periodo, riportando una lettura ‘rilevata’, cioè effettiva, dei consumi e specificando che solo “in caso di presenza di letture stimate, le stesse potranno essere oggetto di ricalcolo”.
ritiene, dunque, che la possibilità di ricalcolo dei consumi non possa essere effettuata allorché sia stata dichiarata in fattura l’esistenza di un dato di consumo effettivo, senza considerare che il medesimo documento precisa anche, ed avverte, che ogni
fattura viene emessa ‘salvo conguagli e/o errori o omissioni’, come specificato nell’intestazione.
Precisazione, questa, del tutto ragionevole proprio per il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non rileva direttamente i consumi riportati dal contatore, dato che le vengono trasmessi dal distributore.
Inoltre, non risulta aver neppure dedotto che vi sia stata alcuna carenza nella fornitura del gas rispetto al proprio consueto fabbisogno.
L’opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 3306/24 emesso dal Tribunale di Monza in data 15 novembre 2024, dichiarandone l’esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
con sentenza esecutiva.
Monza, 18 novembre 2025.
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME