Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3581 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3581  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
R.G.N. 19522/20 U.P. 30/1/2024
Fornitura -Corrispettivo -Compensazione credito -Fattura registrata
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE  (P.IVA:  P_IVA),  in  persona  del  suo legale  rappresentante pro -tempore ,  rappresentata  e  difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (P_IVA),  in  persona  del  suo  legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Genova  n. 376/2020, pubblicata il 14 aprile 2020, asseritamente notificata il 7 maggio 2020;
udita la  relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
sentite le conclusioni rassegnate  nel  corso  dell’udienza pubblica  dal  P.M.,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 3906/2022, depositata l’8 febbraio 2022, all’esito della camera di consiglio  non  partecipata  del  16  giugno  2021,  di  rimessione  alla pubblica udienza.
FATTI DI CAUSA
1. -Con  decreto  ingiuntivo  n.  30/2016,  il  Tribunale  di Savona  ingiungeva  alla  RAGIONE_SOCIALE  il  pagamento,  in  favore della RAGIONE_SOCIALE, della  complessiva  somma  di  euro 211.442,52, a titolo di compenso spettante per lo stoccaggio del materiale da riciclare raccolto nel proprio centro di Albenga.
Con atto di citazione del 29 febbraio 2016, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Savona, la RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto, assumendo: per un verso, che dal complessivo credito azionato dalla FG quello portato dalla fattura n. 865/2015 per euro 11.073,33, inerente ai costi di selezione del materiale cartaceo conferito e allo smaltimento in discarica del ‘sovvallo’, non fosse dovuto, in quanto riguardante lo svolgimento di un’attività mai pattuita tra le parti; e, per altro verso, che la RAGIONE_SOCIALE fosse creditrice del complessivo importo di euro 72.279,75, portato dalle fatture nn. 184/2015, 185/2015 e
512/2015,  a  titolo  di  corrispettivo  per  la  cessione  di  materiale cellulosico  proveniente  dalla  raccolta  di  carta  e  cartoni;  con  un residuo dovuto pari ad euro 121.088,59.
Si  costituiva  in  giudizio  la  RAGIONE_SOCIALE,  la  quale contestava  le  avverse  deduzioni  e  chiedeva  che  l’opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato.
In  particolare,  esponeva che era stata pattuita tra le parti un’attività  di  selezione  del  materiale  da  parte  di  RAGIONE_SOCIALE,  con  la previsione  di  un  compenso  di  euro  50,00  per  tonnellata  per  la selezione e di euro 120,00 per tonnellata per i costi di smaltimento.
In via riconvenzionale, chiedeva  il  pagamento  di  altre fatture in ordine a tale attività di selezione e smaltimento.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n.  328/2017, depositata  il  17  marzo  2017,  accoglieva  per  quanto  di  ragione l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della  RAGIONE_SOCIALE,  della  differenza  tra  la  somma  di  euro 200.369,19 e la somma di euro 72.279,75, oltre interessi legali.
Al  riguardo,  la  pronuncia  di  prime  cure  escludeva  che  vi fosse  la  prova  dell’accordo  tra  le  parti  per  la  selezione  e  lo smaltimento del materiale da riciclare, a fronte della mera e-mail di  offerta  senza  alcuna  accettazione  e  della  imprecisione  delle deposizioni rese sul punto dai testi escussi, assumendo che fosse irrilevante l’annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società  opponente,  mentre  riconosceva  la  spettanza  del  credito
opposto  in  compensazione  dalla  RAGIONE_SOCIALE  per  la  cessione  del materiale cellulosico e riconosceva il credito dell’ingiungente sulla scorta del riferimento al peso del materiale al lordo.
Respingeva, pertanto, anche la spiegata domanda riconvenzionale.
2. -Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2017, proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) l’erroneo disconoscimento delle spettanze dovute per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, in base alla fattura n. 865/2015 prodotta, regolarmente annotata e non contestata; 2) l’ammissibilità della pretesa di pagamento dell’ulteriore somma di euro 185.000,00 per la successiva selezione di materiale, quale modifica della domanda monitoria originaria; 3) l’erroneo riconoscimento della compensazione con il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, benché questa non avesse chiesto nell’atto di opposizione l’accertamento del proprio credito e la compensazione con il credito di cui al decreto ingiuntivo.
Si  costituiva  nel  giudizio  d’impugnazione  la  RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la  Corte  d’appello  di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno  dell’adottata pronuncia  la Corte territoriale rilevava,  per  quanto  interessa  in  questa  sede: a )  che  doveva essere convalidata la valutazione del Tribunale circa la mancanza di  prova  dell’accordo  con  cui  NOME  avrebbe  svolto  un’attività  di selezione  di  materiale  dietro  compenso,  all’esito  dell’istruttoria svolta, stante che le fatture emesse non potevano essere
utilizzate quale prova del credito nel successivo giudizio di opposizione; b ) che, a fronte della riconducibilità ad FG della posta elettronica da cui era partita la proposta di accordo, rimaneva il fatto che non vi era alcuna e-mail, in risposta, di accettazione della proposta, da parte di RAGIONE_SOCIALE, né alcuno dei testimoni escussi era presente al momento della stipulazione dell’accordo o vi aveva partecipato; c ) che, pertanto, nessuna spettanza poteva essere riconosciuta, sia in ordine alla fattura n. 865/2015, sia in ordine alla spiegata riconvenzionale, per l’attività di selezione e smaltimento; d ) che nella documentazione relativa agli accordi raggiunti tra le parti non vi era alcuna distinzione tra lordo e netto, né le testimonianze rese sul punto erano decisive, mentre assumevano importanza i documenti di identificazione rifiuti da raccolta stradale per conferimenti esenti da FIR, relativi ad imballaggi di carta e cartone, che non contenevano alcuna distinzione tra materiale accettato e materiale rifiutato; e ) che conseguentemente doveva essere confermato che la pattuizione riguardava un compenso di euro 30,00 a tonnellata per la carta e di euro 45,00 a tonnellata per il cartone, al lordo.
-Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE
-Con  ordinanza  interlocutoria  n.  3906/2022,  depositata l’8 febbraio 2022, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2021, questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente si dà atto che manca agli atti la copia notificata  della  sentenza  impugnata,  che  avrebbe  dovuto  essere prodotta  dalla  ricorrente  nel  termine  di  cui  all’art.  369,  primo comma, c.p.c.
Nondimeno, l’improcedibilità -ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. -non può essere dichiarata, atteso che la notifica del ricorso a mezzo PEC del 10 luglio 2020 è avvenuta entro il termine breve di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata del 14 aprile 2020 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), ove si consideri la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, come prevista, per l’emergenza epidemiologica da Covid19, dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23/2020, conv. dalla legge n. 40/2020).
2. -Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710, 2720, 2727, 2728, 2735 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla fattura n. 865/2015 e all’accordo intercorso per l’attività di selezione del materiale conferito, per avere la Corte di merito ritenuto carente la prova dell’accordo in ordine allo svolgimento di tale attività di selezione e smaltimento, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell’opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale, il che avrebbe dovuto
indurre ad attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all’emissione di detta fattura.
Senonché obietta la ricorrente che, stante l’efficacia obbligatoria piena dell’atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, essendo all’uopo rilevanti altresì la e -mail trasmessa da FG a RAGIONE_SOCIALE e le testimonianze rese dai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, che avevano sostenuto l’esistenza di un accordo in tal senso.
2.1. -Il motivo è fondato.
Infatti, la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di RAGIONE_SOCIALE, della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall’opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame).
Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti
di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del  06/12/2022;  Sez.  6-1,  Ordinanza  n.  2211  del  25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti  (vedi l’invio della  e -mail  del  12  febbraio  2015  e  le deposizioni testimoniali assunte).
3. -Con  il  secondo  motivo  la  ricorrente  contesta,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, 1490, 1492, 2727, 2728 c.c. e 112 c.p.c.,  per  avere  la  Corte  territoriale  riconosciuto  il  credito  in compensazione della RAGIONE_SOCIALE, avendo riguardo alla cessione del materiale cellulosico al lordo e non già al netto.
Sostiene  l’istante  che  il  credito  eccepito  in  compensazione avrebbe dovuto essere rideterminato calcolando la quantità esatta di materiale pulito, dopo aver eliminato il materiale di scarto pari al 40%, sicché il giudice avrebbe dovuto interporre una valutazione volta ad operare la riduzione del prezzo, gravando su RAGIONE_SOCIALE  l’onere  di  dimostrare  di  aver  consegnato  un  prodotto scevro da vizi (e, nella fattispecie, privo di impurità), nonostante le contestazioni della ricorrente.
3.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché -contrariamente all’assunto della ricorrente -, in materia di garanzia (speciale) per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi -e non già l’alienante della loro inesistenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28224 del 09/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Sicché, in difetto di prova a carico della FG della ricorrenza di  scarti  sul  materiale  ceduto,  il  prezzo  è  stato  correttamente calcolato al lordo del peso.
4. -In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in  motivazione,  il  primo  motivo  del  ricorso  mentre  il  secondo motivo deve essere rigettato.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al  motivo  accolto,  con  rinvio  della  causa  alla  Corte  d’appello  di Genova,  in  diversa  composizione,  che  deciderà  uniformandosi  al seguente  principio  di  diritto  e  tenendo  conto  dei  rilievi  svolti, provvedendo  anche  alla  pronuncia  sulle  spese  del  giudizio  di cassazione.
‘La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma  può  costituire piena prova  nei confronti di entrambe  le  parti  dell’esistenza  di  un  corrispondente  contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili’.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova,  in  diversa  composizione,  anche  per  la  pronuncia  sulle spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda