Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 132 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22374-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Casoria, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA NAPOLI, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 894/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera NOME COGNOME.
rilevato che
Con atto di citazione notificato il 24/9/1999 la società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pari a Lire 882.339.043 oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di due contratti di appalto ( n.6848 e n. 6849) stipulati inter partes in data 8.10.1980 per l’installazione di complessivi 296 impianti autonomi di riscaldamento in appartamenti da costruire in località Secondigliano di RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda, per quel che qui ancora rileva, la società attrice ha esposto che, a causa di reciproci inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del rapporto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto all’RAGIONE_SOCIALE una somma pari a Lire 40.7000, ovvero pari a Lire 1.800.000 per ciascuno dei 22 impianti effettivamente installati e collaudati in relazione al contratto che ne prevedeva invece originariamente 96.
Si è costituito in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza del la pretesa attorea.
Istruita la causa ed espletata ctu, con sentenza n. 11718/2011 depositata in cancelleria in data 31 ottobre 2011, l’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata la propria potestas iudicandi, ha accolto la domanda proposta, condannando l’I. A.C.P. al pagamento in favore di parte attrice RAGIONE_SOCIALE somma pari ad Euro 75.455, 63.
1. In particolare, il tribunale, recependo le valutazioni del ctu, ha argomentato che il prezzo degli impianti era stato desunto dal Prezziario per l’esecuzione delle o pere pubbliche in Campania, non avendo parte attrice provveduto a produrre la documentazione contabile dimostrativa dei prezzi di acquisto dei beni. Su detti prezzi, il giudice di primo grado ha ritenuto di applicare,
conformemente a quanto indicato dal ctu, uno sconto del 30%, secondo quanto avviene di regola nella prassi commerciale di settore.
Avverso la citata decisione, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello, onde contestare la quantificazione del compenso effettuata dal giudice di prime cure, asseritamente erronea in quanto non supportata da alcun elemento probatorio ed appiattita sulle apodittiche valutazioni del consulente tecnico.
RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento impugnat o. Stante la permanenza dell’interesse a proseguire il giudizio, è altresì comparsa la RAGIONE_SOCIALE, la quale ha fatto proprio l’atto di appello proposto dal fallimento e le relative conclusioni.
Con sentenza n. 894/2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 27 febbraio 2017, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame spiegato, confermando integralmente la decisione impugnata.
7.1. La Corte distrettuale, dopo aver evidenziato l’irrilevanza delle riserve contenute nel verbale di consegna dei lavori del 18.1.1994 e la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile dimostrativa del prezzo di acquisto dei beni forniti, ha ritenuto generiche le contestazioni mosse dall’appellante alla statuizione sulla quantificazione del compenso, e che, pertanto, la valutazione equitativa espressa dal Tribunale, orientata dai rilievi del ctu , doveva essere confermata.
7.2. La corte territoriale ha ritenuto generiche le impugnazioni con riguardo ad entrambi i contratti, così come ha respinto l’appello relativo al vizio di extrapetizione, per avere la sentenza applicato d’ufficio la compensazione fra le somme, nonché la censura relativa alla parziale compensazione delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza, con atto notificato in data 18 settembre
2017, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
considerato che
Il primo motivo (violazione dell’art. 115, comma 2, co d. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, per avere fatto assurgere la prassi dello sconto del 30% sui materiali a ‘fatto notorio’, idoneo a fondar e il convincimento del giudice, pur trattandosi di una valutazione soggettiva del consulente tecnico del tutto arbitraria e non rientrante in alcuna nozione di comune esperienza.
1. Secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, allorquando la domanda sia supportata da riscontro documentale, o comunque allorquando non vi sia contestazione fondata su idonea prova, il giudice non potrebbe e non dovrebbe porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impressioni soggettive -proprie o del proprio consulente tecnico -contrastanti con le prove in atti. Ed infatti, sostiene la ricorrente, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e del contraddittorio, andrebbe operato in modo rigoroso, cioè solo quando un fatto sia acquisito alle conoscenze RAGIONE_SOCIALE collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. In nessun caso la prassi commerciale RAGIONE_SOCIALE riduzione del 30% del prezzo degli impianti commissionati sarebbe potuta, in questo senso, assurgere a fatto notorio.
2 Sicché, la corte partenopea sarebbe incorsa nella dedotta violazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., là dove, a confutazione di un dato documentale incontestato (ossia, il prezzo dei materiali), avrebbe discrezionalmente fatto ricorso ad una circostanza (la prassi commerciale RAGIONE_SOCIALE riduzione del prezzo del 30%) in realtà non passibile di assurgere a fatto notorio.
3. Così operando, la corte di merito avrebbe altresì violato l’art. 2697 cod. civ., in quanto avrebbe ribaltato gli oneri probatori, supplendo a quello gravante in capo all’IRAGIONE_SOCIALE.P. in relazione il fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata in giudizio.
10. Il secondo motivo (violazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, pri mo comma, n. 5, cod. proc. civ.) lamenta l’illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, là dove ha ritenuto fatto notorio una circostanza -id est la prassi commerciale RAGIONE_SOCIALE riduzione del prezzo dei materiali del 30% ‘contraddetta dalle prov e in atti e frutto di una supposizione del ctu ‘ ed acriticamente recepita dai giudici di merito.
10. 1. A giudizio del ricorrente, le opinioni meramente soggettive e le regole di parziale valutazione RAGIONE_SOCIALE realtà, specialmente se richiedenti particolari competenze tecniche limitate ad un determinato settore economico-sociale, costituirebbero fatti a valenza solo suggestiva, sicché non sarebbero dotate di un grado di univocità e sicura percezione da parte RAGIONE_SOCIALE collettività da risultare indubitabili e, dunque, non potrebbero integrare un fatto notorio.
11. Il ricorso così articolato è inammissibile, in quanto, ancorché formalmente volto a denunciare la violazione di legge, tende in concreto a stimolare una rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALE causa, non consentita in questa sede.
11.1. Peraltro la società ricorrente non si confronta con tutte le plurime rationes decidendi sottese al provvedimento impugnato, ovvero con l’accertato difetto di prova circa l’asserito prezzo versato per l’acquisto delle merci, nonch é con la ritenuta irrilevanza delle riserve svolte nel verbale del 18.1.1994, cui non aveva fatto seguito la richiesta specifica del compenso ritenuto dovuto con la conseguenza che esse erano state ritenute come non apposte .
11.2. Cio posto deve rilevarsi che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito RAGIONE_SOCIALE denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
11.3. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. S.U. 7931/2013; Cass. 4293/2016; 16314/2019).
11.4. Pertanto, in assenza di specifica impugnazione delle sopra enunciate rationes decidendi , il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo.
12.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate in euro 8200,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione