Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 30141 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
Cooperativa sociale RAGIONE_SOCIALE Onlus (già RAGIONE_SOCIALE, prima, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi) con sede in Tolmezzo, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 84007880309 (ente incorporante mediante fusione la soc. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Tolmezzo, INDIRIZZO C.F. P_IVA) , rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. NOME COGNOME del Foro di Udine (C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tolmezzo (UD), INDIRIZZO (P.I.: 02471020301; tel.: NUMERO_TELEFONO, fax: NUMERO_TELEFONO, e -mail: EMAIL, PEC: EMAIL), giusta delibera consiliare dd. 01.09.2021 e procura speciale alla lite ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso.
Ricorrente
Azienda unità locale socio-sanitaria n. 1 Dolomiti (P. IVA nP_IVA, con sede in INDIRIZZO in persona del Direttore Generale Dr. NOME COGNOME autorizzata a stare in giudizio in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20 dicembre 2021, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato cartaceo la cui copia per immagine conforme all’originale è notificata in uno al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME di Belluno (C.F. CODICE_FISCALE), fax NUMERO_TELEFONO, P.E.C. EMAIL pec.studioviel.net, e NOME COGNOME Mattia di Roma EMAIL ordineavvocatiromaEMAIL, con domicilio eletto presso lo studio di
(C.F. CODICE_FISCALE, PEC salvatoredimattia quest’ultimo in INDIRIZZO
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 1816 depositata il 28 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE otteneva dal tribunale di Belluno un decreto ingiuntivo contro l’Azienda Ulss n° 1 Dolomiti per il pagamento di euro 69.070,75 dovuti per rette di degenza del signor NOME COGNOME -affetto da emiparesi spastica da paralisi cerebrale infantile, cifoscoliosi ed insufficienza mentale -dal marzo 2001 al giugno 2005.
Il decreto veniva opposto dall’Azienda Ulss e il tribunale di Belluno con sentenza n° 358/2019 la accoglieva, accertando che l’Azienda ingiunta non era tenuta al pagamento.
Osservava il primo giudice che la Cooperativa, dopo che l’Azienda Ulss n° Belluno aveva comunicato la cessazione del pagamento della retta nell’interesse del disabile, aveva adito il Tar Veneto, il quale, con sentenza n° 1473/2001, aveva affermato a carico dell’Azienda Ulss l’obbligo di pagare le rette di degenza sino al 28
febbraio 2001, fermo restando l’obbligo di pagamento anche per il periodo successivo ‘ permanendo le esigenze di mantenimento e riabilitazione del disabile ‘.
Tale giudicato aveva, tuttavia, natura condizionale, desumibile dalla stessa motivazione, in cui il pagamento era espressamente condizionato alla permanenza della prevalente natura sanitaria delle prestazioni.
Pertanto, essendo cessata tale prevalenza, come era desumibile dalla deposizione del teste NOME COGNOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE, era anche venuto meno l’obbligo dell’Azienda Ulss n° nel periodo in contestazione (marzo 2001 –
1 Dolomiti, tanto più che le prestazioni sanitarie erano state rese giugno 2005) dalla Azienda sanitaria n° 3 Alto Friuli.
2 .-L’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, con motivazione che recepisce i passaggi della prima decisione.
3 .- Chiede la cassazione di tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE
Resiste l’ Azienda unità locale sociosanitaria n. 1 Dolomiti, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo la Cooperativa ricorrente ha depositato la memoria prevista dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Dopo aver troppo stringatamente riassunto i precedenti gradi di giudizio (pagine 2-3), il ricorso esordisce con la menzione della sentenza n° 1473/2001 del Tar Veneto (pagina 4), facendo osservare che essa aveva già sancito l’obbligo dell’Azienda Ulss di
pagare le rette del disabile ‘ rebus sic stantibus ‘ e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto un mutamento di tale situazione fattuale (pagina 5).
Passa poi ad enunciare l’intitolazione di due motivi di ricorso (pagina 6), che tuttavia nel prosieguo vengono trattati congiuntamente (pagine 7-15), facendo leva su un presunto errore reso nella deposizione dal teste NOME COGNOME e sulla mancanza di un ‘ quid novi ‘, ossia di un mutamento delle condizioni fattuali considerate dalla sentenza del Tar.
Si tratta, in tutta evidenza, di rilievi che attengono al merito della decisione e che non sono conoscibili da questa Corte, come, del resto, si desume dalla stessa rubrica dei due motivi.
Col primo, infatti, la Cooperativa denuncia la ‘ inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: nello specifico assenza del quid novi idoneo ad innovare la sentenza resa dal tar veneto n. 1473/2001 dd. 09.05.2001 in merito al soggetto tenuto al pagamento delle rette di spedalità del signor COGNOME NOME per il periodo dal marzo 2001 al giugno 2005 permanendo la continuità delle prestazioni fruite ‘.
Col secondo si duole della ‘ contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata, nella specie tra la motivazione resa e le risultanze istruttorie nonché con la sentenza Tar Veneto citata: in particolare sulla impossibilità che il ‘quid novi’ sia stato ritenuto integrato in epoca antecedente alla pronuncia tar veneto come invece statuito dalla sentenza della corte d’appello qui impugnata, pur avendo la pronuncia amministrativa già negato fosse avvenuto qualsiasi mutamento in fatto ed in diritto ‘.
Ora, nonostante l’esordio contenente intitolazione dei due mezzi, da una parte, è totalmente mancata nell’intero ricorso l’indicazione delle norme di legge violate (art. 366, primo comma, n° 4); e, dall’altra, il ‘ fatto decisivo ‘ indicato (il ‘ quid novi ‘, ossia il
mutamento della situazione fattuale dopo Tar Veneto 1473/2001) non è stato affatto pretermesso dalla Corte, che, invece, l’ha ritenuto sussistente sulla base delle risultanze dell’istruttoria orale (con conclusioni non sindacabili nella presente sede).
Anche il secondo motivo, col quale si fa valere la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, impinge nel merito della lite, poiché detta contraddittorietà è prospettata facendo leva su fatti sindacabili solo dal giudice del merito.
Secondo la ricorrente, infatti, la Corte avrebbe ‘ confuso e ribaltato l’effetto con la causa ‘, trascurando di considerare che la Cooperativa avrebbe cessato di erogare le prestazioni sanitarie a causa della illegittima comunicazione dell’Azienda Ulss di non provvedere più al pagamento delle stesse: sicché, a dire della ricorrente, il mutamento della situazione sarebbe stato cagionato dall’illecito commesso dalla stessa Azienda Ulss.
Com’è evidente, il mezzo non è sussumibile né nel numero 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., non essendo stata indicata alcuna norma di legge violata, né nel numero 5), non essendoci alcun ‘ fatto decisivo ‘ il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello.
5 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida
in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024, nella camera di consiglio