Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6486 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
R.G.N. 22591/20
C.C. 25/02/2025
Contratto prestazione d’opera Corrispettivo -Risarcimento danni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22591/2020) proposto da:
RAGIONE_SOCIALEC.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione con nuovo difensore depositata il 22 gennaio 2025, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) n. 83/2020, pubblicata il 20 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 762/2017 del 19 aprile 2017, il Tribunale di Bolzano ingiungeva il pagamento, a carico della RAGIONE_SOCIALE e a favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 14.126,05, oltre accessori, a titolo di compenso dovuto per i lavori di riparazione eseguiti sull’escavatore New Holland E 135 B, giusta fattura n. 2275 del 2 novembre 2016, distinta dei ricambi effettuati, documento di trasporto n. 19266 del 4 novembre 2016 controfirmato da RAGIONE_SOCIALE scheda di lavorazione, offerta IMS controfirmata da RAGIONE_SOCIALE e ordine di acquisto RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione del 29 maggio 2017, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, sostenendo che la sua accettazione per sottoscrizione del preventivo conteneva la condizione che il mezzo le fosse consegnato entro il 17 ottobre 2016 e che fosse munito di omologazione per il sollevamento dei carichi, mentre la consegna era avvenuta solo nel mese di novembre successivo e il mezzo risultava privo di omologazione, sicché era stata costretta a noleggiare un escavatore sostitutivo.
Aggiungeva che IMS aveva chiesto il pagamento di un importo superiore a quello preventivato.
Per l’effetto, concludeva per l’accertamento della non tenutezza al pagamento del credito azionato o almeno per la sua tenutezza in misura inferiore e, in via riconvenzionale, chiedeva che la controparte fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata restituzione e per la mancata omologazione del mezzo.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE la quale chiedeva -previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto -che l’opposizione fosse respinta, atteso che il preventivo n. 1082 del 5 agosto 2016, per complessivi euro 9.940,24, al netto dell’IVA, era stato controfirmato dalla RAGIONE_SOCIALE la quale aveva apposto unilateralmente, senza alcun accordo, la data di consegna del 17 ottobre 2016 e modificato le forme di pagamento, aggiunte che non erano state in alcun modo approvate o confermate dalla IMS, mentre, quanto all’omologazione, era stato emesso il preventivo di spesa n. 1282 del 7 ottobre 2016, controfirmato da RAGIONE_SOCIALE senza che IMS avesse potuto provvedere a tale incombenza, in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva ritirato l’escavatore, rappresentando la necessità e l’urgenza di un suo pronto utilizzo.
Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ed era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1219/2018, depositata il 20 novembre 2018, accoglieva in parte qua l’opposizione proposta e, per l’effetto, revocava il decreto
ingiuntivo opposto e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della IMS, della somma di euro 9.940,24, oltre IVA e interessi, respingendo la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da RAGIONE_SOCIALE
2. -Con atto di citazione del 12 maggio 2019, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure e, all’uopo, lamentava: 1) l’erroneo disconoscimento del compenso per tutti i lavori di riparazione del motore, in quanto ricompresi nell’intervento preventivato anche con riferimento ai maggiori costi sostenuti e non prevedibili; 2) la non tutelabilità dell’affidamento di RAGIONE_SOCIALE che riconsegnando il mezzo in officina -aveva restituito il preventivo non soltanto firmato, ma anche con l’apposizione di un termine di consegna non concordato tra le parti e, quindi, inefficace.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE la quale instava per il rigetto dell’impugnazione e, in via incidentale, chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata, nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria per la tardiva consegna del mezzo e aveva accertato la risoluzione per mutuo consenso della prestazione inerente all’omologazione.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano), con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava RAGIONE_SOCIALE al risarcimento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dei danni da ritardo arrecati, nella misura di euro 2.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, disponendo la compensazione della somma dovuta a titolo
risarcitorio con quella dovuta a titolo di compenso riconosciuto in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza di prime cure, con la condanna alla restituzione di quanto versato in eccedenza; quindi, regolamentava le spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui era disposta la compensazione per un terzo, con la condanna di RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad IMS i residui due terzi.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’attività ulteriore in tesi eseguita di pulizia e cambio dell’olio in sede di rimontaggio del motore, i cui costi non erano stati preventivati, non costituiva attività necessaria per il perfezionamento della riparazione; b ) che, infatti, ove tale attività fosse stata indispensabile per ultimare l’opera, sarebbe stato sufficiente esporre anche la relativa voce di spesa nel preventivo sottoposto a RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, sarebbe bastato formulare in un secondo momento la relativa offerta a completamento, il che non era accaduto, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE non era tenuta al pagamento dell’ulteriore somma extra preventivo; c ) che il termine per la riparazione del mezzo ricoverato, apposto dalla società cooperativa sulla conferma d’ordine, era stato accettato dall’appellante per fatti concludenti, non avendo quest’ultimo mai replicato in alcun modo, né manifestato dissenso dopo il ricevimento del modulo, ma anzi procedendo con i lavori di riparazione, sicché doveva ritenersi accertato che il termine per la riparazione non era stato rispettato; d ) che la circostanza secondo cui la spesa sostenuta per il noleggio di un escavatore sostitutivo sarebbe stata evitabile, sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto usufruire gratuitamente di un mezzo di cortesia fornito da
IMS, non era provata, con l’effetto che le somme sborsate per tale noleggio, per l’intero periodo del ritardo nella consegna dell’escavatore riparato, dovevano essere rimborsate; e ) che dalle deposizioni rese dai testi COGNOME e COGNOME emergeva che la società cooperativa aveva più volte sollecitato l’esecuzione del secondo contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto l’incarico di curare l’omologazione del mezzo per il sollevamento dei carichi, sicché erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l’accordo sciolto per fatti concludenti, senza che peraltro le parti avessero proposto alcuna domanda di risoluzione su punto; f ) che il perdurante interesse della RAGIONE_SOCIALE all’omologazione dell’escavatore rilevava ai fini della quantificazione del danno da ritardo, che doveva ricomprendere anche le giornate di noleggio dell’escavatore sostitutivo successive all’effettiva riconsegna del mezzo riparato ma non omologato, per un importo di euro 2.200,00, come risultava dalla fattura dimessa, esclusa l’IVA che per la società non costituiva un costo.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE che -a sua volta -ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.
4. -La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1321 e 1375 c.c., in
relazione al compimento dell’opera di riparazione del mezzo a seguito di approvazione del preventivo di spesa, per avere la Corte di merito ritenuto che la controparte non fosse tenuta al pagamento della somma extra preventivo, poiché riferita ad un’attività non necessaria per il perfezionamento della riparazione, benché, con riferimento ai lavori di una certa complessità, fosse sempre possibile una percentuale di incremento per le spese imprevedibili, nella misura del 5/10% di maggiorazione fisiologica, maggiorazione che non avrebbe dovuto essere previamente comunicata, né approvata appositamente dal cliente committente.
Obietta l’istante che la pulizia e il cambio dell’olio avrebbero riguardato una piccola voce ulteriore, effettuata a titolo di perfezionamento dell’opera e con scrupolo nel compimento del lavoro, e non concernevano che una piccola quantità del prezzo extra preventivo.
1.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché la sentenza impugnata ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali la somma pretesa extra preventivo non fosse dovuta, senza che la censura addotta valga a scalfire la relativa ratio decidendi .
Infatti, la Corte d’appello ha ritenuto, per un verso, che le spese ulteriori pretese per la pulizia e il cambio dell’olio in sede di rimontaggio del motore non fossero necessarie e, quindi, non costituissero una conseguenza diretta delle opere preventivate e, per altro verso, che detta voce di spesa non solo non fosse stata inserita nel preventivo originario, ma neanche avesse costituito
oggetto di una seconda offerta prima dell’esecuzione. Il che ne avrebbe escluso la spettanza.
Nei termini anzidetti la doglianza postula una rivalutazione degli accertamenti in fatto, che non può essere svolta in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In ogni caso, sarebbe stata preclusa l’applicazione dell’art. 1664 c.c. al contratto di riparazione del mezzo, rientrante pacificamente nel tipo del contratto di prestazione d’opera (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21421 del 11/11/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4557 del 16/05/1996; Sez. 3, Sentenza n. 11333 del 17/11/1993).
2. -Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1375 e 1366 c.c., in relazione al principio di affidamento, per avere la Corte territoriale reputato che la IMS avesse accettato la conferma d’ordine per fatti concludenti, anche con riferimento all’inserimento del termine per la riparazione del mezzo, non avendo mai replicato in alcun modo, né manifestato dissenso dopo il ricevimento del modulo.
Osserva l’istante che non avrebbe potuto, invece, ravvisarsi, secondo buona fede, alcun comportamento significativo dell’accettazione di tale termine, poiché l’aggiunta apposta da RAGIONE_SOCIALE sul preventivo controfirmato sarebbe avvenuta in modo
scorretto e senza che vi fosse stata un’espressa accettazione di tale termine a cura della IMS.
2.1. -Il motivo è infondato.
La censura mira, in realtà, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge, ad ottenere una riponderazione dei fatti, con precipuo riguardo all’accettazione del termine di consegna del mezzo riparato, come apposta dal cliente sul preventivo controfirmato e ricevuto da RAGIONE_SOCIALE
Sul punto, la sentenza impugnata ha sufficientemente chiarito che la mancata accettazione di tale termine avrebbe dovuto imporre un contegno di rifiuto a cura di IMS, che nella fattispecie non vi è stato.
Anzi IMS ha ricevuto la consegna del preventivo controfirmato con l’apposizione del termine, senza nulla osservare e dando esecuzione al contratto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024; Sez. 1, Sentenza n. 4592 del 26/10/1977), così accettando per facta concludentia tale termine (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12899 del 15/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 11/04/1987).
3. -Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’erronea imputazione del risarcimento danni per una spesa evitabile o comunque non dovuta, per avere la Corte distrettuale accolto la domanda risarcitoria in ordine alle somme sborsate per il noleggio di un mezzo sostitutivo per l’intero periodo del ritardo nella consegna dell’escavatore riparato, senza tenere conto che tale spesa era
evitabile, sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto tranquillamente (osservando le regole di correttezza e collaborazione contrattuale) rivolgersi a IMS per richiedere un mezzo di cortesia, di cui avrebbe potuto usufruire gratuitamente.
Detta circostanza avrebbe potuto essere desunta qualora RAGIONE_SOCIALE avesse operato secondo lealtà e correttezza, a prescindere dalla prova della messa a disposizione di un mezzo di cortesia.
3.1. -Il motivo è infondato.
Esso non aggredisce, infatti, la ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui la circostanza addotta sulla gratuita messa a disposizione di un mezzo di cortesia era priva di prova.
Ed invero, ha chiarito la sentenza impugnata che il teste COGNOME aveva semplicemente dichiarato che IMS aveva un escavatore disponibile per il noleggio, ma non che lo avesse fornito al cliente gratuitamente.
Il che non escludeva, dunque, la necessità che RAGIONE_SOCIALE fosse stata costretta a richiedere il noleggio oneroso di un mezzo sostitutivo nell’attesa della riparazione del mezzo oltre il termine fissato per la consegna, secondo il quantum debitamente documentato.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1372 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento della risoluzione contrattuale del secondo contratto, per avere la Corte del gravame ritenuto che non vi fosse stata alcuna risoluzione del contratto con cui era stata richiesta l’omologazione del mezzo per il sollevamento dei carichi, essendo
emerso dalla prova testimoniale raccolta che la RAGIONE_SOCIALE aveva più volte sollecitato l’esecuzione di tale operazione, né alcuna domanda di risoluzione era stata proposta.
Espone l’istante che non avrebbe avuto alcun rilievo il fatto che gli impiegati della RAGIONE_SOCIALE avessero sostenuto di aver sollecitato tale omologazione, in mancanza di alcuna prova (scritta) dell’effettuazione di detti solleciti da parte di RAGIONE_SOCIALE
4.1. -Il motivo è infondato.
La censura è, infatti, diretta a contestare l’esito della prova testimoniale assunta con i testimoni COGNOME e COGNOME in merito all’avvenuto sollecito dell’omologazione del mezzo per il sollevamento dei carichi.
Ebbene, non vi era alcuna preclusione acché la manifestazione dell’interesse ad ottenere l’omologazione del mezzo fosse ricavata dalla prova orale assunta, non essendo affatto prescritto che detta prova avrebbe dovuto essere di natura esclusivamente documentale.
Sennonché dalle deposizioni dei citati testi è stato desunto l’intesse specifico e concreto della RAGIONE_SOCIALE ad ottenere detta omologazione, il che ha influito sull’individuazione del tempo del ritardo calcolato ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni (per il noleggio di un mezzo sostitutivo fino alla consegna e all’omologazione del mezzo riparato).
Ora, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non
dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).
D’altronde, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome ‘suo’ è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che ‘la legge disponga altrimenti’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).
Né d’altro canto la doglianza esposta confuta l’ulteriore assunto della sentenza impugnata, a mente del quale, in ogni caso, la risoluzione del secondo contratto d’opera, avente ad oggetto l’effettuazione dell’omologazione dell’escavatore per il sollevamento dei carichi, non era stata richiesta da alcuna delle parti, sicché non avrebbe potuto essere dichiarato d’ufficio l’avvenuto scioglimento per reciproco disinteresse delle parti.
5. -L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in tema di liquidazione delle spese processuali, per avere la Corte d’appello regolamentato le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tali spese nella misura di due terzi e compensando il residuo terzo.
Deduce l’istante che non aveva mai contestato l’esatta esecuzione della prestazione, ma solo l’entità delle somme pretese, sicché l’esito complessivo della controversia (che si era conclusa con la riduzione della somma pretesa a titolo di compenso e con il riconoscimento del risarcimento dei danni invocato) avrebbe dovuto indurre a ritenere esclusivamente soccombente la IMS.
E d’altronde avrebbe dovuto tenersi conto della disponibilità in sede conciliativa manifestata da RAGIONE_SOCIALE a riconoscere le somme versate all’esito della concessione della parziale esecuzione del decreto ingiuntivo, con la compensazione delle spese di lite.
5.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 6-L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
E così è accaduto nella fattispecie.
La soccombenza prevalente della RAGIONE_SOCIALE è stata giustificata dal fatto che il credito invocato da IMS per la causale dedotta con l’azione monitoria è stato comunque riconosciuto, seppure per un importo ridotto rispetto a quello preteso.
Ora, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Nella fattispecie, dunque, a fronte del riconoscimento del credito di IMS per un importo (di euro 9.940,24, oltre IVA) inferiore a quello richiesto (il che non era in sé causa di soccombenza), la compensazione parziale delle spese è stata correttamente riconosciuta alla stregua dell’accoglimento, in sede di gravame, della domanda di risarcimento danni avanzata da RAGIONE_SOCIALE per un importo di euro 2.200,00.
Né ricorrevano i presupposti di cui all’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., secondo cui, allorché il giudice accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92.
Infatti, la proposta conciliativa avanzata da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado prevedeva il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento danni in suo favore di euro 2.684,00, comprensiva di IVA (mentre la sentenza d’appello ha riconosciuto, a tale titolo, la minore somma di euro 2.200,00, reputando che l’IVA non fosse dovuta, sicché non vi era corrispondenza tra l’oggetto della proposta e l’oggetto della statuizione di condanna in appello).
6. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.
Le spese e compensi di lite devono essere compensati -in ragione della soccombenza reciproca non paritaria tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. -per un terzo mentre i residui due terzi seguono la soccombenza prevalente, con liquidazione come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa per un terzo le spese di lite e condanna la ricorrente
principale alla refusione, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, dei residui due terzi di tali spese, che liquida -per l’intero in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda