Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19548-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3216/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2022 R.G.N. 2494/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Liquidazione
spese – fase trattazione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 17/09/2025 CC
CONSIDERATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO, difensore antistatario di COGNOME NOME, vittoriosa nella domanda di benefici pensionistici ex art. 38 co.1 e 4 L.448/2001, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 8.088,60, e, in riforma parziale della gravata sentenza resa dal Tribunale di Velletri, impugnata solo sulla statuizione relativa alla liquidazione in € 1.400,00 delle spese di lite, ne ha rideterminato l’importo in € 1.775,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%, con distrazione al difensore.
La Corte territoriale, nel ricalcolo delle spese processuali del primo grado, ha contemplato le voci inerenti alla fase di studio della controversia, introduttiva di giudizio e fase decisionale, escludendo fase istruttoria e di trattazione, con abbattimento del 50% per la particolare semplicità della causa, ed escludendo la maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis del DM 55/2014; ha infine condannato l’ente appellato al pagamento della somma di € 915,00 per le spese del secondo grado.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il difensore antistatario e la sua assistita, affidandosi ad unico motivo, illustrato da sintetica memoria, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Corte, discussa la causa nell’adunanza camerale del 17 settembre 2025, si è riservata di decidere nel termine di legge.
RILEVATO CHE
1.I ricorrenti deducono , in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione delle norme di diritto che presidiano all’osservanza dei parametri di base
indicati dal comma 1 dell’art. 4 del DM 55/2014 e dell’art. 4 comma 1-bis del DM n.37/2018, disattesi dalla Corte territoriale con motivazione inconferente, travisando o tacendo fatti incontrovertibili e decisivi; nonché deducono nullità della sentenza anche ai sensi delle stesse norme, per violazione dell’art. 2233 co.2 c.c. che vieta di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione forense, ed in violazione del minimo costituzionale.
In particolare , articolando l’unico motivo in quattro specifiche critiche, lamentano: A) che la Corte d’appello nel liquidare soltanto le fasi di studio e introduttiva ( in € 1.625,00) e decisionale ( in € 1.925,00), aveva escluso la fase istruttoria e di trattazione ( per il corrispondente valore di € 1.585,00), spettante in presenza di attività svolta, consistente nella redazione di memorie illustrative, nella precisazione delle conclusioni, nell’ esame degli scritti delle parti e nella formulazione di istanze al giudice, richiamando all’uopo atti allegati al fascicolo di secondo grado (memoria di replica alla memoria difensiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pec di comunicazione di rinvio d’ufficio, istanza di anticipazione di udienza, provvedimento dispositivo di udienza da remoto con note scritte contenenti istanze e conclusioni di parte, referto di spedizione telematica). semplicità della causa’ laddove non si era tenuto propria memoria di replica circa l’esistenza di
B) Contestano, poi, l’abbattimento del 50% del compenso risultante dalle sole fasi ammesse, motivato sulla ‘particolare conto dei riferimenti riportati nella memoria difensiva di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nella contrasti giurisprudenziali su cui avevano dibattuto le difese, né si era tenuto conto della corrispondenza con la cliente e con gli uffici dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, allegati all’indice delle produzioni innanzi al Tribunale, in tal modo dimostrando la difficoltà dell’affare. C) Ed ancora,
lamentano il rigetto dell’invocato aumento del 30% per l’uso di rete telematica, introdotto dall’art. 4 comma 1 -bis del DM 37/2018, non riconosciuto perché ritenuto non obbligatorio e ritenuto applicabile, per la particolare complessità della controversia, al fine di agevolarne la soluzione, rendendo facilmente accessibile la documentazione necessaria per la sua definizione, laddove il processo telematico è oramai imposto dalla normativa vigente. D) Infine, lamentano la liquidazione della somma di € 915,00 per il grado di appello, non motivata in presenza di una nota spese redatta in base ai parametri attuali, ed inferiore ai minimi imposti dal DM 37/2018. Conclude per la condanna complessivamente pari ad € 11.243,66, di cui € 6.066,82 come differenza tra quanto ricalcolato e quanto liquidato dal Tribunale, ed € 5.176,84 quale differenza tra quanto domandato e quanto liquidato dalla Corte d’appello.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso in cui non è menzionato il numero identificativo della sentenza impugnata né del ruolo della causa in appello con difetto di specificità e completezza della procura ad esso allegata; nel merito ne rileva l’infondatezza , potendosi disporre le riduzioni applicate per la controversia in esame non connotata da complessità giuridica o fattuale, trattandosi di riliquidazione della pensione in godimento con decorrenza del calcolo degli arretrati applicando il termine di prescrizione decennale.
Nella memoria depositata in prossimità di udienza il ricorrente avvocato si riporta alle produzioni documentali in atti conformi agli originali e ridetermina i valori della nota spese presentata innanzi a questa Corte secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
4. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, in atto e in procura speciale, del riferimento numerico alla sentenza impugnata; nel ricorso è puntualmente menzionato il numero della sentenza di primo grado e l’autorità giudiziaria emittente, sulla quale si era pronunciata la Corte d’appello di Roma, seconda sezione lavoro, rendendo così ricostruibile l’identificazione della pronuncia di secondo grado e l’oggetto della controversia, pertinente alle questioni sollevate in questa fase di giudizio. Va evidenziato che nella nota di iscrizione a ruolo sono esattamente riportati il numero di sentenza, la data della sua pubblicazione, il numero di registro generale e l’anno di iscrizione delle pronunce rese delle du e fasi di merito, nonché l’autorità giudiziaria dei due gradi, così integrando con sufficiente specificità e completezza il collegamento documentale tra l’atto impugnato ed il ricorso depositato. Quanto alla procura speciale conferita da COGNOME NOME, con firma autenticata per la difesa nel giudizio di cassazione, è presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto a cui accede, in ragione della specialità della procura collocata nel fascicolo telematico (depositata il 10/8/2022 unitamente al ricorso ed ai documenti allegati). È stato ritenuto soddisfatto il requisito di specialità della procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, che, ‘ sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso ‘ (Cass. ord. 1165/2022) ed ‘ anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da
impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso ‘ (ord. 8334/2024). Nel caso in esame la procura è datata 2/8/2022, epoca successiva alla sentenza pubblicata il 19/7/2022, ed il ricorso è stato notificato ad RAGIONE_SOCIALE l’8/8/2022 con deposito telematico di atti del 10/8/2022.
Passando all’esame dei motivi, i l ricorso è parzialmente fondato, solo con riferimento alla prima censura.
Questa Corte ha già osservato in numerose pronunce (da ultimo, ord. n.23736/2025 ed altre ivi citate) che, ai fini della liquidazione del compenso per la cd. fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, sia sufficiente la trattazione del processo (Cass. nr. 34575/2021), anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. nr. 4698/2019) rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure «l’esame degli scritti o documenti delle altre parti». La fase di trattazione/istruzione è, in definitiva, considerata «ineludibile» (tra le varie, in motivazione, si vedano Cass. n. 4837/2024, Cass. n. 37994/2022; Cass. n. 14483/2021; Cass. n. 21743/2019). Sulla ineludibilità della fase di trattazione si rammenti pure Cass. ord. n.31559/2019 e, sulla natura unitaria del compenso per la fase di trattazione, comprensiva anche dell’eventuale attività istruttoria, si veda ord. n. 29857/2023 secondo cui ‘Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel
corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561)’.
6.1 Ha, quindi, errato la corte di merito nell’affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione per il suo mancato espletamento; invero, come allegato e documentato dal ricorrente, sono stati compiuti gli atti difensivi enunciati in rubrica, di cui va tenuto conto ai fini del riconoscimento del compenso per la relativa fase processuale.
La seconda censura è infondata: di recente questa Corte (ord. 23855/25) ha riassuntivamente affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali, mentre non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati nel DM del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe (per cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella), la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., sez. L, n.6966/2025; Cass., sez. 3, n.7349/2022; Cass., sez. 3, n.89/2021; Cass., sez. L, n. 12537/2019, Cass., sez. 6- L, n.2386/2017; Cass., sez. 6 – 3, n.26608/2017; Cass., sez. L, n. 22991/2017; Cass., sez. 6 – 3, n.29606/2017). Nella specie, la riduzione del 50% e stata motivata in sentenza in ragione della ‘particolare semplicità della causa’, argomentazione non censurabile in sede di legittimità, rispettosa sia del canone
valutativo richiesto dall’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, sia del criterio motivazionale del ‘minimo costituzionale’, idoneo a supportare il ragionamento svolto nel l’esercizio del potere discrezionale del giudice, che comunque è avvenuto entro i limiti minimi della tabella; non si riscontra, quindi, nella compiuta liquidazione di spese, alcuna violazione del parametro tariffario ministeriale. Si rammenti, per quanto di utilità nella successiva fase di rinvio, che i valori medi di cui alle tabelle di liquidazione dei compensi, applicabili ratione temporis, possono essere diminuiti non oltre il 50% per tutte le fasi, salvo che per la fase istruttoria in un cui la diminuzione è consentita ‘in ogni caso non oltre il 70% ‘ .
8 . Infondata è anche l’ulteriore doglianza inerente alla mancata applicazione della maggiorazione del 30% nella redazione telematica del ricorso. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1bis -inserito dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dal 27 aprile 2018 e applicabile, ai sensi del medesimo D.M. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018)- dispone che «Il compenso determinato è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto». Trattasi non già della modalità telematica di redazione e trasmissione degli atti processuali, ma del cd. collegamento ipertestuale, ossia della tecnica redazionale idonea a consentire un ‘ agevole consultazione dell’atto e dei documenti allegati, più rapida e diretta all’ interno del fascicolo telematico, particolarmente utile nei casi di
complessità documentale. Questa Corte ha già affermato, con ord. n.9464/2025, che nell’interpretare la disposizione in oggetto, la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l’incremento del compenso. ‘Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l’effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass. n. 37692/2022; Cass. n. 1994/2023; Cass. n. 24532/2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione’. Ed è stato anche precisato (Cass. ord. n.21365/2023) che ai fini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, co. 1-bis, del DM n.55/2014, non è sufficiente il mero utilizzo del processo telematico, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.
8.1 – Nel caso in esame, si osserva che il motivo di ricorso si fonda, invece, sull’assunto erroneo che l’incremento del compenso competa a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dell’atto redatto , in presenza dell’utilizzo dello strumento informatico nel processo telematico, dovendo richiedersi una motivazione sulle ragioni per le quali quell’incremento non sia stato riconosciuto, ma tuttavia neppure illustra e dimostra, come invece sarebbe stato necessario, quali atti erano stati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall’art. 1, comma 1 bis, cit. (ex multis, Cass. nr. 32771 del 2021; Cass. nr. 35898 del 2022).
Il quarto motivo resta assorbito nel primo, poiché alla rideterminazione del compenso professionale spettante in base alle tariffe vigenti e tenuto conto della fase istruttoria e/o trattazione in questa sede riconosciuta e non liquidata, potrebbe conseguire un’entità di valore di causa -limitata al decisum in appello limitato alle spese (e non al disputatum)-, pari alla differenza tra quanto liquidato dal tribunale e quanto determinabile sommando la fase non liquidata; in base al valore differenziale all ‘esito risultante, si individuerà poi lo scaglione di riferimento dei valori di lite riportati nella tabella applicabile, su cui parametrare il compenso dovuto per le singole fasi del grado di appello (e conseguentemente, delle ulteriori fasi maturate, rescindente e rescissoria).
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi relativi al primo motivo, non ha fatto esatta applicazione delle norme di rilievo e va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti il secondo e terzo ed assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Roma, 17 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME