Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3531  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16449/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME  COGNOME,  che  lo rappresenta  e  difende  con  l’avvocato  COGNOME  giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 196/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Tribunale di Taranto, accolta la domanda avanzata da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, accertato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, trasferì all’attore, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., un immobile promesso in vendita dalla convenuta, a condizione che RAGIONE_SOCIALE acconsentisse alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul predetto immobile e che il COGNOME versasse alla creditrice ipotecaria COGNOME la somma di € 21.000,00 a titolo di saldo prezzo.
L’attore aveva esposto di avere stipulato il contratto preliminare di compravendita con RAGIONE_SOCIALE. dell’unità immobiliare dal medesimo condotta in locazione, di avere versato acconti per € 25.000,00, impegnandosi a pagare il residuo prezzo di € 21.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo e di avere invano sollecitato COGNOME alla stipulazione, avendo, inoltre, saputo da quest’ultima che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, aveva revocato la procura conferita a COGNOME e che, nelle more, in violazione del contratto preliminare, l’immobile era stato gravato dall’ipoteca in favore di COGNOME.
La Corte d’appello di Lecce rigettò l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione  della  l. n. 47/1985,  dell’art.  29,  co.  1  bis  l. n. 52/1985,  nonché  degli  artt.  1418  e  2932  cod.  civ.,  anche  in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché, in fine, dell’art. 16 bis, co. 4 e 8 d. l. n. 179/2012.
Si  sostiene  che  non  vi  erano  in  atti  gli  estremi  della  licenza edilizia o, in alternativa, della concessione in sanatoria e il preliminare  era  sul  punto  carente,  con  la  conseguenza  che  non avrebbe potuto essere pronunciato il trasferimento; non constava dagli  atti  telematici  essere  stato  prodotta  dichiarazione  attestante
costruzione  anteriore  al  1968  e,  pertanto,  ogni  deposito  cartaceo doveva reputarsi ‘tamquam non esset’, poiché in violazione della normativa sul processo telematico.
 Con  il  secondo  motivo  viene  denunciata  violazione  e  falsa applicazione  degli  artt.  101,  169  e  345  cod.  proc.  civ.,  anche  in relazione  all’art.  360,  n.  5,  cod.,  proc.  civ.,  nonché  dell’art.  169 cod. proc. civ.
La  ricorrente  lamenta  che  il  Tribunale,  invece  che  decidere  la causa sulla base della documentazione presente, accertata l’assenza  del  fascicolo  di  parte,  aveva  rimesso  la  causa  sul  ruolo perché essa parte lo mettesse a disposizione, nel mentre avrebbe dovuto decidere la causa sulla scorta della sola documentazione in atti.
La  Corte  d’appello,  davanti  alla  quale  era  stata  riproposta  la questione  aveva,  errando,  affermato  trattarsi  d’eccezione  nuova, come  tale  inammissibile,  ai  sensi  dell’art.  345  cod.  proc.  civ.  e, inoltre, l’aveva ingiustamente disattesa nel merito.
L’eccezione, prosegue la ricorrente, non avrebbe potuto essere sollevata davanti al Giudice di primo grado, stante che <>.
Nel merito, era privo di sostegno probatorio l’asserto secondo il quale  il  fascicolo,  tempestivamente  depositato  e  non  ritirato,  per mero  errore  di  cancelleria  era  stato  inserito  all’interno  di  quello
d’ufficio, constando dagli atti il contrario, e cioè che questo venne depositato dalla parte solo dopo la rimessione sul ruolo della causa.
 Con  il  terzo  motivo  viene  denunciata  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Sostiene  la  ricorrente  che  il  trasferimento  era  stato  disposto senza  essere  ancorato  al  contenuto  del  preliminare  e  oltre  la domanda formalizzata dal COGNOME. La Corte di merito, errando, aveva superato la doglianza valorizzando la motivazione della sentenza di primo grado, senza avvedersi del diverso contenuto del dispositivo.
 Con  il  quarto  motivo  viene  denunciata  violazione  e  falsa applicazione  dell’art.  2882  e  seg.  cod.  civ.,  anche  in  relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta l’impossibilità di cancellazione dell’ipoteca,  perché  iscritta  su  un  assai  vasto  numero  d’immobili, fra i quali quello oggetto di causa.
 Con  il  quinto  motivo  viene  denunciata  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 96 e 107 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta l’ingiustizia della di lei condanna alle spese, che aveva assunto solo un improprio significato punitivo, poiché l’unica responsabile del mancato trasferimento era RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per contro, non corrispondeva al vero che il COGNOME non sapesse dell’iscrizione ipotecaria, tanto da avere chiesto, per il tramite del suo difensore, di interessare per la cancellazione RAGIONE_SOCIALE, che gestiva la procedura esecutiva. Di conseguenza, conclude la ricorrente, avrebbe dovuto essere accolta la chiamata in causa di quest’ultima.
Per ragioni di logica espositiva conviene prendere in primario esame il secondo motivo, che risulta fondato.
La Corte di merito, pur avendo giudicato tardiva l’eccezione, ha disatteso  comunque  nel  merito  il  motivo,  affermando  che  <>.  Richiama,  infine,  il  principio  di  diritto  riguardante vicenda affatto diversa, come  immediatamente  dopo  si dirà, concernente la ricerca di documenti regolarmente prodotti e andati smarriti.
Sulla  base  di  quanto  specificamente  illustrato  dalla  ricorrente deve  escludersi  essersi  trattato  d’eccezione  nuova,  avendo  essa dedotto l’irritualità della rimessione sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo  del  COGNOME  nell’unica  sede  che  le  si  era  resa  disponibile, costituita dal verbale di causa.
In disparte, va rilevato che la decisione, afferente al merito della legittimità del provvedimento di rimessione sul ruolo e acquisizione del fascicolo di parte, si pone in contrasto con il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Sez. 6, n. 2264, 26/01/2022, Rv. 663863).
Situazione non assimilabile, è bene precisare, è quella in cui al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, dei quali il giudice è tenuto a disporne la  ricerca  o,  eventualmente,  la  ricostruzione,  solo  se  sussistano
elementi  per  ritenere  che  tale  mancanza  sia  involontaria,  ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (cfr., Cass. nn. 16212/2017 e 21571/2020).
La giustificazione addotta in sentenza, sommamente generica e imperscrutabile,  risulta  del  tutto  apodittica  e  in  contrasto  con  la specifica  allegazione  della  ricorrente,  la  quale  ha  dedotto  che  il deposito del fascicolo del COGNOME era stato annotato dalla cancelleria solo il  23/1/2019, in epoca successiva alla rimessione della causa sul ruolo.
Non è stato, in definitiva, accertato che il fascicolo della parte fosse stato ritualmente depositato e non ritirato. In assenza di un tale accertamento, che sarà cura del Giudice del rinvio operare, la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base degli atti ritualmente prodotti.
 In  ragione  dell’accoglimento  del  secondo  motivo  i  restanti restano assorbiti in senso proprio.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i rimanenti, cassa e  rinvia,  in  relazione  all’accolto  motivo,  alla  Corte  d’appello  di Lecce, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.