Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16449/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (STUDIO LEGALE BEVERE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 196/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
Il Tribunale di Taranto, accolta la domanda avanzata da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, accertato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE , già I.A.C.P., trasferì all’attore, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., un immobile promesso in vendita dalla convenuta, a condizione che RAGIONE_SOCIALE acconsentisse alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul predetto immobile e che il COGNOME versasse alla creditrice ipotecaria RAGIONE_SOCIALE la somma di € 21.000,00 a titolo di saldo prezzo.
L’attore aveva esposto di avere stipulato il contratto preliminare di compravendita con I.A.C.P. dell’unità immobiliare dal medesimo condotta in locazione, di avere versato acconti per € 25.000,00, impegnandosi a pagare il residuo prezzo di € 21.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo e di avere invano sollecitato SOGET alla stipulazione, avendo, inoltre, saputo da quest’ultima che Arca Jonica, subentrata a I.A.C.P., aveva revocato la procura conferita a SOGET e che, nelle more, in violazione del contratto preliminare, l’immobile era stato gravato dall’ipoteca in favore di SOGET.
La Corte d’appello di Lecce rigettò l’impugnazione di SOGET.
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 47/1985, dell’art. 29, co. 1 bis l. n. 52/1985, nonché degli artt. 1418 e 2932 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché, in fine, dell’art. 16 bis, co. 4 e 8 d. l. n. 179/2012.
Si sostiene che non vi erano in atti gli estremi della licenza edilizia o, in alternativa, della concessione in sanatoria e il preliminare era sul punto carente, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere pronunciato il trasferimento; non constava dagli atti telematici essere stato prodotta dichiarazione attestante
costruzione anteriore al 1968 e, pertanto, ogni deposito cartaceo doveva reputarsi ‘tamquam non esset’, poiché in violazione della normativa sul processo telematico.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 169 e 345 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod., proc. civ., nonché dell’art. 169 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta che il Tribunale, invece che decidere la causa sulla base della documentazione presente, accertata l’assenza del fascicolo di parte, aveva rimesso la causa sul ruolo perché essa parte lo mettesse a disposizione, nel mentre avrebbe dovuto decidere la causa sulla scorta della sola documentazione in atti.
La Corte d’appello, davanti alla quale era stata riproposta la questione aveva, errando, affermato trattarsi d’eccezione nuova, come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. e, inoltre, l’aveva ingiustamente disattesa nel merito.
L’eccezione, prosegue la ricorrente, non avrebbe potuto essere sollevata davanti al Giudice di primo grado, stante che <>.
Nel merito, era privo di sostegno probatorio l’asserto secondo il quale il fascicolo, tempestivamente depositato e non ritirato, per mero errore di cancelleria era stato inserito all’interno di quello
d’ufficio, constando dagli atti il contrario, e cioè che questo venne depositato dalla parte solo dopo la rimessione sul ruolo della causa.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Sostiene la ricorrente che il trasferimento era stato disposto senza essere ancorato al contenuto del preliminare e oltre la domanda formalizzata dal COGNOME. La Corte di merito, errando, aveva superato la doglianza valorizzando la motivazione della sentenza di primo grado, senza avvedersi del diverso contenuto del dispositivo.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2882 e seg. cod. civ., anche in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta l’impossibilità di cancellazione dell’ipoteca, perché iscritta su un assai vasto numero d’immobili, fra i quali quello oggetto di causa.
Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 107 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta l’ingiustizia della di lei condanna alle spese, che aveva assunto solo un improprio significato punitivo, poiché l’unica responsabile del mancato trasferimento era Arca Jonica e, per contro, non corrispondeva al vero che il COGNOME non sapesse dell’iscrizione ipotecaria, tanto da avere chiesto, per il tramite del suo difensore, di interessare per la cancellazione Equitalia Sud, che gestiva la procedura esecutiva. Di conseguenza, conclude la ricorrente, avrebbe dovuto essere accolta la chiamata in causa di quest’ultima.
Per ragioni di logica espositiva conviene prendere in primario esame il secondo motivo, che risulta fondato.
La Corte di merito, pur avendo giudicato tardiva l’eccezione, ha disatteso comunque nel merito il motivo, affermando che <>. Richiama, infine, il principio di diritto riguardante vicenda affatto diversa, come immediatamente dopo si dirà, concernente la ricerca di documenti regolarmente prodotti e andati smarriti.
Sulla base di quanto specificamente illustrato dalla ricorrente deve escludersi essersi trattato d’eccezione nuova, avendo essa dedotto l’irritualità della rimessione sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo del COGNOME nell’unica sede che le si era resa disponibile, costituita dal verbale di causa.
In disparte, va rilevato che la decisione, afferente al merito della legittimità del provvedimento di rimessione sul ruolo e acquisizione del fascicolo di parte, si pone in contrasto con il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Sez. 6, n. 2264, 26/01/2022, Rv. 663863).
Situazione non assimilabile, è bene precisare, è quella in cui al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, dei quali il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano
elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (cfr., Cass. nn. 16212/2017 e 21571/2020).
La giustificazione addotta in sentenza, sommamente generica e imperscrutabile, risulta del tutto apodittica e in contrasto con la specifica allegazione della ricorrente, la quale ha dedotto che il deposito del fascicolo del COGNOME era stato annotato dalla cancelleria solo il 23/1/2019, in epoca successiva alla rimessione della causa sul ruolo.
Non è stato, in definitiva, accertato che il fascicolo della parte fosse stato ritualmente depositato e non ritirato. In assenza di un tale accertamento, che sarà cura del Giudice del rinvio operare, la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base degli atti ritualmente prodotti.
In ragione dell’accoglimento del secondo motivo i restanti restano assorbiti in senso proprio.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo, alla Corte d’appello di Lecce, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.