Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30696 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 20474-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘), con l’Avv. NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME con l’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – contro
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in data 7.7.2021;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2/10/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
udito il P.M. che, nella persona del Sostituto procuratore dott.ssa NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso ;
udito per la parte ricorrente l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ;
udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di RAGIONE_SOCIALE, deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Prato; (iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’Hotel Dora oggetto del contratto di leasing; (v) l’insussi stenza dello stato di insolvenza.
Nella contumacia del Fallimento e del creditore istante RAGIONE_SOCIALE e con la sola costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall. e ha revocato la sentenza di fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato.
3. La Corte di merito ha in primo luogo ricordato che: (a) in data 24.12.2019 RAGIONE_SOCIALE agendo quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di RAGIONE_SOCIALE dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Siena; (b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare COGNOME RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’assenza di valida procu ra conferita a RAGIONE_SOCIALE per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, tale non potendo essere considerata la procura a rogito del Notaio COGNOME del 21.5.2018, versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di RAGIONE_SOCIALE tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da COGNOME RAGIONE_SOCIALE; (c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine , ai sensi dell’art. 182 c.p.c., sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di MONTE dei PASCHI di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE ad agire nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale; (d) con nota del 22.10.2020 RAGIONE_SOCIALE depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito Notaio COGNOME dell’8.05.2019 di attribuzione al dott. NOME COGNOME dei poteri di rappresentanza e firma, in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE Siena RAGIONE_SOCIALE nonché attestazione del ruolo ricoperto dal dott. COGNOME e cioè quello di responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del dott. COGNOME quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la conferma del mandato a RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con ‘comparsa di intervento volontario’, la società RAGIONE_SOCIALE, atto nel quale quest’ultima dichiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della RAGIONE_SOCIALE che ‘aveva già espressamente agito in nome e per conto di MONTE dei COGNOME
di RAGIONE_SOCIALE Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a’; (f) MONTE dei PASCHI di Siena RAGIONE_SOCIALE allegava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito Notaio COGNOME dell’8.05.2019, quella ci oè di attribuzione al dott. NOME COGNOME dei poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura alle liti a firma di quest’ultimo conferita all’Avv. COGNOME datata 21.10.2020 e chiedeva di dichiarare il fallimento di RAGIONE_SOCIALE; (g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito Notaio COGNOME del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., ‘per la produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome e per conto della società intervenuta’; (h) in data 2.12.2020 MONTE dei PASCHI di Siena RAGIONE_SOCIALE produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di NOME COGNOME con scadenza al 4.6.2021; (2) una nuova procura alle liti conferita da NOME COGNOME all’Avv. COGNOME datata 2.12.2020, in relazione al giudizio prefallimentare in corso, ‘con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di NOME spa’ ; (3) dichiarazione di COGNOME RAGIONE_SOCIALE datata 26.11.2020, avente ad oggetto la conferma a RAGIONE_SOCIALE del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da RAGIONE_SOCIALE, in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatori a degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termine per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicaz ione del principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di
rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, allora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procurator l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo; (ii) conseguentemente RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da controparte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge; (iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto l ‘ inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso Collegio fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art. 182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi ‘cristal l izzato’ il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator RAGIONE_SOCIALE; (vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a RAGIONE_SOCIALE ma a MONTE dei PASCHI di Siena RAGIONE_SOCIALE, una volta considerata l’irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria RAGIONE_SOCIALE; (vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di COGNOME RAGIONE_SOCIALE doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art. 105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato, invano, di ratificare l’operato del falsus procurator , in quanto COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di Siena, credito che già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE aveva posto a base dell’unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso RAGIONE_SOCIALE; (viii) l’atto di ‘intervento’ in causa della stessa parte sostanziale – che aveva già avviato il processo mediante il falsus procurator – non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procurator e dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da RAGIONE_SOCIALE in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il Collegio fallimentare non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine a MONTE dei PASCHI di Siena RAGIONE_SOCIALE per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo; (x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata.
La sentenza, pubblicata il 7.7.2021, è stata impugnata da COGNOME di RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE intimati, non hanno svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 25.3.2024, la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che ‘le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame’ meritassero ‘un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria dei vizi
processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata (per l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche all’istruttoria prefallimentare, v. Cass. 5259/2018)’. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilita dalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo -ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza -composto di ben 89 pagine, in spregio dunque alle raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014.
1.1 Il motivo così formulato è inammissibile.
Occorre infatti evidenziare che le dimensioni significative di un atto di impugnazione (nella specie, reclamo ex art. 18 l. fall.), il quale si comporrebbe, nel caso di specie, di 89 pagine, non rappresenta di per sè, alla stregua del diritto vigente, circostanza che ne possa determinare l’inammissibilità: tale evenienza potrebbe assumere semmai rilievo ove pregiudichi l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.
Ciò posto, risulta allora evidente l’inammissibilità delle censure che sono state dedotte nel motivo di ricorso qui in esame, in modo del tutto generico e non autosufficiente, non avendo spiegato la ricorrente in quale modo la lunghezza delle deduzioni contenute nel reclamo fallimentare avesse inciso sulla non facile intellegibilità dell’atto di impugnazione.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a RAGIONE_SOCIALE in quanto, con nota del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di
rappresentanza sollevato nei suoi confronti per essere stata provata la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di COGNOME RAGIONE_SOCIALE qual era già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del Notaio COGNOME.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio dei poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale.
3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezione di parte circa l’altrui difetto di legittimazione. Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contraria alla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte.
Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE Siena RAGIONE_SOCIALE invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c.
esaminati
4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere congiuntamente e vanno accolti per le ragioni qui di seguito precisate.
Ritiene il Collegio che l’atto di ratifica sostanziale, nei confronti della mandataria RAGIONE_SOCIALE, da parte della RAGIONE_SOCIALE quale titolare del diritto di credito azionato ai sensi
dell’art. 6 l. fall. nel giudizio prefallimentare, ha in realtà integrato, dal punto di vista processuale, la presentazione di una autonoma domanda di fallimento nel predetto giudizio da parte del soggetto a ciò legittimato, proprio ai sensi del detto art. 6, in ragione dell’incontestata titolarità del credito da parte di MPS.
La costituzione in giudizio di COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha dunque rappresentato, al di là anche della qualificazione giuridica da assegnare a tale atto di intervento giudiziale, da un lato, un atto di ratifica dell’operato del falsus procurator RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., e, dall’altro, atto di autonoma iniziativa processuale volta ad attivare la procedura prefallimentare nei confronti della società debitrice RAGIONE_SOCIALE
Ha dunque errato la Corte di appello ad aver ritenuto la dichiarazione di fallimento di quest’ultima società non sostenuta da idonea domanda presentata da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l. fall., e ciò proprio in ragione del fatto che la costituzione nel corso del giudizio prefallimentare del titolare del credito, già mandante nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la riscossione del credito, aveva comunque determinato, per le ragioni già evidenziate, la presentazione di autonoma domanda di fallimento da parte del creditore a ciò legittimato.
Né può ritenersi che il ‘secondo termine’ concesso, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., direttamente a MONTE DEI COGNOME RAGIONE_SOCIALE SIENA RAGIONE_SOCIALE – non potesse essere rilasciato in conseguenza di quello già concesso, in prima battuta, a RAGIONE_SOCIALE, posto che, una volta costituitasi in giudizio legittimamente la società mandante e titolare sostanziale del credito, quest’ultima aveva senz’altro dirit to al rilascio del predetto termine per la regolarizzazione della sua costituzione in giudizio, trattandosi, nel suo caso, di ‘primo termine’ ex art. 182 c.p.c.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall’accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2.10.2024