Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17514/2023 R.G. proposto da : COGNOME, ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
contro
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ,
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 444/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 444/2023, pubblicata il 13/3/2023, ha riformato la decisione di primo grado, dell’agosto 2018, che aveva respinto la domanda del Partito della Rifondazione comunista – Sinistra Europea e della Federazione Provinciale di Ancona del Partito della Rifondazione ComunistaSinistra Europea, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia /nullità dell’atto di donazione, a rogito Notaio Dor. COGNOME del 24/3/2015, di immobile di proprietà del Partito della RAGIONE_SOCIALE effettuato dal tesoriere all’epoca e legale rappresentante della Federazione provinciale del Partito, COGNOME NOME, nel confronti dell’associazione « RAGIONE_SOCIALE »., donazione deliberata il 30/9/2013 da un organo locale, il Comitato politico federale del partito.
Le parti attrici avevano lamentato che l’COGNOME, tesoriere uscente, aveva disposto la donazione immobiliare in forza di una delibera autorizzatoria di un organo locale non competente a provvedere in tal senso, poiché l’art. 73 dello Statuto del Partito (vedasi il testo, riportato nel controricorso: « 5. Il patrimonio immobiliare del partito appartiene all’intera comunità di iscritti ed iscritte al partito della Rifondazione Comunista -Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale ») prescriveva che unico ed esclusivo organo deputato alla deliberazione in merito all’alienazione del bene immobile era la Direzione Nazionale. Inoltre la donazione era stata disposta, in palese conflitto di interessi dell’COGNOME, a favore di un’associazione partecipata da quest’ultimo, che vi aveva interesse personali .
Il Tribunale aveva sostenuto che l’articolazione locale del Partito
era dotata di propria autonomia negoziale e decisionale e che la delibera autorizzatoria emessa dall’organismo locale avrebbe dovuto essere impugnata, secondo quanto previsto dall’art.23 c.c., il che non era avvenuto.
In particolare, i giudici d’appello, accogliendo la domanda attrice e dichiarando inopponibile nei confronti delle parti attrici l’atto di donazione, hanno sostenuto che il contratto di donazione non vincolava il rappresentato (Partito della Rifondazione Comunista), atteso che l’COGNOME aveva agito senza i necessari poteri ( falsus procurator ), in quanto, come riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. 7724/2000), « l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente ». L’inopponibilità al rappresentato (non la nullità) dell’atto compiuto dal falsus procurator prescinde dalla validità o meno della delibera assembleare autorizzativa (nella specie non previamente impugnata, ex cart.23 c.c., disposizione applicabile anche alle associazioni non riconosciute), aspetto questo invece valorizzato in primo grado, « perché non è la delibera che veicola la volontà dell’ente, ma la effettiva presenza di poteri di rappresentanza conformemente allo Statuto in capo a chi, rivestendo l’incarico nell’associazione, spende il suo nome ». E il giudice che dichiari la semplice inefficacia dell’atto non incorre nel vizio di ultrapetizione, ex art.112 c.p.c., ove la parte attrice, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator , posto che l’inefficacia costituisce un « minus » rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa (Cass. Sez. 2, n. 2860 del 07/02/2008)
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, l’Associazione l’Isola che non c’è propongono ricorso per cassazione, notificato l’1/9/2023, affidato a due motivi, nei confronti del Partito della Rifondazione Comunista -Sinistra Europea e Federazione Provinciale di ancona del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (che resistono con controricorso) .
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla distinzione giuridica, patrimoniale e fiscale esistente tra le articolazioni centrali e periferiche di una struttura complessa come quella dei partiti politici con rilevanza nazionale e al fatto che anche le articolazioni locali o periferiche di un’associazione politica godono di piena e completa autonomia giuridica e patrimoniale e nella specie il bene era stato donato dalla Federazione provinciale del Partito, proprietaria del bene, sulla base di delibera assembleare; b) con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1938 del codice civile rappresentanza senza potere, in quanto la situazione oggetto del presente procedimento rientra nell’ambito della c.d. rappresentanza apparente colposa e non in quello del cd. Falsus procurator , poiché il terzo acquirente (l’Associazione RAGIONE_SOCIALE non c’è) si era incolpevolmente affidato, in quanto per comprendere la mancanza di legittimazione dell’COGNOME avrebbe dovuto conoscere il contenuto della disposizione statutaria (art.73) e inoltre il Partito centrale non aveva impugnato la delibera della sua articolazione periferica, con condotta colpevole che determinava la cd rappresentanza apparente.
I controricorrenti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso, notificato loro il 1°/9/2023, in quanto preceduto da un promo ricorso, notificato il 12/5/2023, mai depositato.
L’eccezione non è fondata in quanto non si è consumato il potere di impugnazione, in difetto di previa declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione, mai depositata nei termini di legge e iscritta a ruolo.
Rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, la seconda impugnazione è anche tempestiva.
3.La prima censura è inammissibile, in quanto involge una questione giuridica e non un fatto il cui esame sia stato omesso (Cass. SU 8053/2014; Cass. 21152/2014, secondo cui ai fini del vizio motivazionale occorre la deduzione di omesso esame di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni; Cass. 29883/2017; Cass. 20718/2018; Cass. 13024/2022) , ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. e comunque non coglie la ratio decidendi .
La Corte d’appello, nell’accogliere il primo e ultimo motivo di gravame, in punto di validità ( rectius, inefficacia) dell’atto di donazione posto in essere dal legale rappresentante della Federazione provinciale del Partito, in quanto soggetto privo di potere dispositivo ai sensi dell’art.73 dello Statuto, ha ritenuto necessariamente che le federazioni provinciali non possono disporre dei beni immobili in quanto lo Statuto attribuisce solo all’organo Direzione Nazionale dell’associazione il potere di disporre dei beni immobili. Il tutto, a prescindere dalla validità o meno della delibera assembleare autorizzativa.
4. Il secondo motivo è infondato.
Invero, la buona fede dell’acquirente è del tutto irrilevante, nel caso di specie.
Infatti l’istituto non è applicabile quando la situazione che si pretende apparente sia in contrasto con situazioni giuridiche risultanti dalla pubblicità legale (Sezioni Unite Civili; sentenza 8 aprile 2002, n. 5035).
Nel caso di specie, lo Statuto del partito era stato doverosamente pubblicato il giorno 28-10-2014 sul Supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 251 (come risulta dal deposito del medesimo Statuto nel giudizio di primo grado).
NOME‘COGNOME legale rappresentante della donataria, era esso stesso iscritto al Partito donante ed era a conoscenza delle norme statutarie e quindi della qualità di falsus procurator del signor NOME COGNOME
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.