Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15510/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, ex lege rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 476/2024 depositata il 26/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE è stata investita del gravame proposto sia dal Fallimento n.103/2019 RAGIONE_SOCIALE sia da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.106 del 2019 che aveva deciso sulla querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ. proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE in bonis, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico legale rappresentante pro-tempore NOME COGNOME e dal medesimo COGNOME in proprio contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il Comando generale e il Comando RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE riscossione in relazione al processo verbale di constatazione redatto in data 7 aprile 2011 dal (soppresso) 2° RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne la dichiarazione di falsità e quindi di invalidità con le conseguenti misure.
2.A fondamento RAGIONE_SOCIALE querela deducevano gli attori che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE composto dai graduati cap. NOME COGNOME, cap. NOME COGNOME, lgt. NOME COGNOME, mar. NOME COGNOME, mar. NOME COGNOME, mar. NOME COGNOME si sarebbe svolto senza la presenza del cap. NOME COGNOME, la cui sottoscrizione era, invece, riportata nel documento in contestazione. Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il Comando generale e il Comando RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e chiedevano il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
L’adito tribunale, al termine del giudizio durante il quale veniva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società attrice seguito dalla
costituzione in prosecuzione degli organi RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, statuiva dichiarando il difetto di legittimazione di NOME COGNOME con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore di parte convenuta. Nel merito accoglieva la querela proposta e dichiarava la falsità del processo verbale di constatazione nella parte in cui indicava che alle operazioni conclusive RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale iniziata il 16/06/2010 svolte lo stesso giorno 7 aprile 2011 presso i locali RAGIONE_SOCIALE società attrice fosse presente il cap. NOME COGNOME. Rigettava ogni ulteriore domanda RAGIONE_SOCIALE curatela, con le statuizioni conseguenti la declaratoria parziale di falsità.
3.La corte d’appello veniva adita con due distinti giudizi di impugnazione dagli originari attori e all’esito RAGIONE_SOCIALE riunione dei giudizi respingeva entrambi i gravami.
4.Con riguardo a quello proposto da NOME COGNOME ed in relazione al primo motivo di appello, con il quale si deduceva la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del principio del contraddittorio non avendo il giudice sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio del difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘appellante, la corte territoriale aveva osservato che i rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE questione non aveva privato l’appellante RAGIONE_SOCIALE possibilità di contraddire sul punto e di precisare la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti.
5.Con gli altri motivi di gravame, comuni alle parti, si era lamentata la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non aver accolto anche le altre domande, assumendo gli appellanti che l’assenza del cap. COGNOME presso l’unità locale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del processo verbale di constatazione avrebbe comportato la falsità materiale e ideologica RAGIONE_SOCIALE‘intero atto.
6.La corte territoriale aveva ritenuto le doglianze infondate condividendo il ragionamento svolto dal giudice di prime cure
secondo il quale il processo verbale di constatazione rappresentava l’atto conclusivo di una verifica fiscale, ricognitiva di un’attività ispettiva svolta in un arco temporale ampio e configuravano un atto redatto e condiviso dall’intera linea gerarchica presso il reparto operante. Aveva pure considerato la corte d’appello che la sottoscrizione del cap. COGNOME accompagnata dal timbro del comando apposta quale visto di approvazione degli atti elaborati dal RAGIONE_SOCIALE non consentiva di contestare l’autenticità complessiva nella validità del documento in quanto lo stesso non recava false attestazioni in relazione alle risultanze intrinseche ed estrinseche emerse nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva svolta.
7.Inoltre il processo verbale di constatazione era atto amministrativo diverso dal processo verbale di verifica redatto giornalmente alla presenza del contribuente ed attestante esclusivamente le specifiche operazioni eseguite nel contesto RAGIONE_SOCIALE sede di Acquaviva RAGIONE_SOCIALE Fonti ed in cui il COGNOME COGNOME non era presente essendosi limitato a vistarlo per presa visione successivamente alla conclusione di tale specifica attività ispettiva.
8.Infine la corte territoriale aveva osservato che non era ravvisabile alcun falso ideologico o materiale dal momento che il processo verbale di constatazione indicava i militari effettivamente presenti e costituiva l’atto conclusivo RAGIONE_SOCIALE‘indagine fiscale articolata in più operazioni ed accertamenti rispetto ai quali nessuna falsa attestazione era stata contestata da parte degli appellanti la cui difesa si era incentrata unicamente sulla supposta falsità derivata.
9.La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello n. 476 2024 pubblicata il 26 marzo 2024 e notificata il 23 aprile 2024 è chiesta dal Fallimento e da NOME COGNOME con ricorso notificato il 24 giugno 2024 ed affidato a 9 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, il Comando
generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
10.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
11.Con il primo motivo i ricorrenti deducono (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la nullità del procedimento di appello per violazione degli articoli 221, comma 3, 71 e 72 cod. proc. civ. per non essere stata effettuata al Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE comunicazione degli atti al fine RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorio intervento nel processo per querela di falso.
11.1. La censura è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n.1. proc. civ.
11.2. La sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame del motivo non offre elementi per non confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
11.3.E infatti principio consolidato che nei giudizi civili in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., il disposto RAGIONE_SOCIALE legge è osservato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all’ufficio competente del P.M., per consentirgli d’intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun’altra comunicazione deve essere fatta a quell’ufficio, che, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà e dei poteri di cui all’art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità RAGIONE_SOCIALE udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e RAGIONE_SOCIALE sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (cfr. Cass.40377/2021; id.10894/2005; id. 4416/1980).
11.4.Ciò posto la doglianza non offre alcun elemento che giustifichi la rimeditazione del principio applicato dalla corte territoriale.
12.Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la nullità del procedimento d’appello e conseguentemente RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli articoli 71,72, 158 cod. proc. civ. del codice di rito ed il principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa per non essere stato consentito alle parti di prendere visione del parere scritto negativo rassegnato dalla P.M. e di cui la Corte territoriale da atto nella sentenza. Ciò in quanto detto parere non risulta tra i documenti del fascicolo telematico dei giudizi n. 624/2022 né in quello n. 716/2022 riuniti ai fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza.
12.1. La censura è inammissibile perché svolta in termini astratti senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE parte asseritamente violato.
13.Con il terzo motivo il ricorrente COGNOME ripropone il motivo di doglianza già oggetto di gravame lamentando che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuta infondata l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, secondo comma, cpc non avendo il primo giudice sottoposto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti la questione rilevata d’ufficio del difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME in camera di consiglio ( e non in udienza come secondo il ricorrente avrebbe ritenuto la corte di merito) così impedendogli di eccepire e di provare che il legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi .
14.Con il quarto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, secondo la prospettiva del ricorrente COGNOME, ritenuto che il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione attiva in capo al
medesimo sia stato fatto dal tribunale in udienza e non in camera di consiglio, sicchè avrebbe avuto il dirimente effetto di consentire allo stesso COGNOME di contraddire sul punto e precisare la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti e tale da giustificare la legittimazione attiva nella proposta querela di falso.
15.Il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME non si confrontano con la ratio decidendi che, diversamente da quanto dallo stesso asserito, non si fonda sull’assunto che il rilievo d’ufficio del suo difetto di legittimazione attiva sia avvenuto in udienza e non in camera di consiglio. Peraltro la corte d’appello ha evidenziato nella sentenza impugnata come la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione ed esaminata dal giudice del gravame osservando che il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE questione da parte del primo giudice non aveva privato in alcun modo l’appellante RAGIONE_SOCIALE possibilità di contraddire sul punto e di precisare, anche con la citazione in appello, la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti.
16.Con il quinto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc civ.) la nullità del procedimento d’appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello, investita del riesame sul rigetto RAGIONE_SOCIALE altre domande formulate in stretta consequenzialità con quella accolta, erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna motivazione sulle eccezioni sollevate dagli appellanti, che la falsità parziale del processo verbale di constatazione non comportasse la integrale invalidazione RAGIONE_SOCIALEo stesso per falsità materiale ed ideologica.
16.1. La censura è inammissibile. La corte territoriale ha giustificato le infondatezza del gravame sul punto spiegando che l’accertata falsità del processo verbale di constatazione del 7 aprile 2011 per la parte relativa alla sottoscrizione del cap. COGNOME non inficiava l’intero processo verbale in ragione RAGIONE_SOCIALE natura ricognitiva e riepilogativa RAGIONE_SOCIALE‘atto che dava conto di un’attività ispettiva protrattasi nel tempo (iniziata nel giugno 2010 e a cui il cap. COGNOME aveva attivamente partecipato), RAGIONE_SOCIALE sua sottoscrizione da parte degli altri pubblici ufficiali effettivamente presenti e RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione da parte degli appellanti RAGIONE_SOCIALE risultanze intrinseche ed estrinseche contenute nell’atto.
16.2. La doglianza non si confronta con tale motivazione assumendo apoditticamente la mancanza RAGIONE_SOCIALE stessa.
17.Con il sesto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, co. proc. civ.) l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, la circostanza che il COGNOME COGNOME non sottoscrisse la mattina del 7 aprile 2011 il processo verbale di constatazione, limitandosi egli ad apporre la propria sigla soltanto sul processo verbale di verifica il giorno successivo come risultava dagli atti e documenti richiamati nella impugnazione e non correttamente valutati da parte del tribunale prima e RAGIONE_SOCIALE corte d’appello poi.
17.1.La censura è infondata, benchè astrattamente ammissibile in virtù RAGIONE_SOCIALE deroga prevista dall’articolo 360, comma 4, cod. proc. civ. in cui è refluito il contenuto degli ultimi due commi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 348 ter cod. proc. civ. al momento che essa non si applica alle cause di cui all’articolo 70, primo comma, cod. proc. civ..
17.2.L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli
atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia).
17.3.Ciò posto, la censura non si fonda su un fatto storico accertato nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e decisivo perché idoneo a determinare una diversa conclusione del gravame, dal momento che il riferimento al processo verbale di verifica attiene ad un atto diverso da quello oggetto RAGIONE_SOCIALE querela e redatto giornalmente alla presenza del contribuente ed attestante esclusivamente le specifiche operazioni eseguite e rispetto al quale il giudice d’appello si è limitato ad affermare che era stato vistato dal COGNOME COGNOME per presa visione successivamente alle conclusioni di tale specifica attività ispettiva senza che ciò appaia interferire con la motivazione svolta in relazione al processo verbale di constatazione.
18.Con il settimo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. per non avere la corte territoriale ritenuto che l’assenza del COGNOME COGNOME alle operazioni e attività del 7 aprile 2011, accertata e dichiarata dal giudice di primo grado, comportava la falsità materiale del processo verbale di constatazione in quanto mancavano le condizioni per poter emettere l’atto e la falsità ideologica per l’abuso dei poteri documentali del pubblico ufficiale.
18.1.Ad avviso di parte ricorrente in ragione RAGIONE_SOCIALE assenza accertata del COGNOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE conseguente falsità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione allo stesso riferita non si potrebbe attribuire pubblica fede ad un atto non formato secondo le formalità richieste.
18.2.Il motivo è inammissibile perché nonostante parte ricorrente deduca formalmente violazioni e falsa applicazione di norme regolatrici l’art. 2699 e 2700 cod. civ. – non ha specificato quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si
assumano in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635). In definitiva la censura si risolve nella critica alla ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 7871/2025; 3340/2019).
19.Con l’ottavo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 d.lgs. 546 del 1992 per avere la corte territoriale affermato che l’assenza del COGNOME COGNOME alle operazioni espletate dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non era tale da compromettere la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute nè poteva rendere falso il processo verbale di constatazione nella sua interezza con particolare riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALE attività espletate e che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, ‘la cui difesa si è incentrata unicamente su una supposta falsità derivata’. Osserva parte ricorrente che le eventuali contestazioni inerenti i tributi e accessori di legge oggetto RAGIONE_SOCIALE constatazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avrebbero potuto essere oggetto di specifica contestazione davanti al giudice ordinario trattandosi di questioni che in base all’art. 2 del d. lgs. 546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria.
19.1.La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del rigetto RAGIONE_SOCIALE prospettata falsità materiale ed ideologica RAGIONE_SOCIALE‘intero verbale, e come il settimo motivo non ha specificato, in relazione alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 d.lgs. 546/1992 quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si assumano in contrasto con essa.
20.Con il nono motivo si deduce, (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc civ. ) la mancata applicazione del combinato disposto degli articoli 225 comma due, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 537 cod. proc. pen. là dove il tribunale prima la corte d’appello poi, a seguito di richiesta ribadita nella memoria conclusionale del 5 febbraio 2024, pur dichiarando falso il processo verbale di constatazione nella parte in cui ha indicato la presenza del COGNOME in data 7 aprile 2011, non ne avevano ordinato, per il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 226 cod. proc. civ. e art.537 cod. proc. pena., la cancellazione totale o parziale. 20.1.La censura è inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riguardo ai precedenti motivi sette ed otto . Parte ricorrente si limita a richiamare gli artt. 226 cod. proc. civ. e l’art. 537 cod. proc. civ. . senza specificare in relazione alla dedotta loro violazione in che termini la previsione ‘visto l’art. 226 cod. proc. civ., dispone che , a cura del cancelliere sia fatta menzione RAGIONE_SOCIALE sentenza sull’originale del documento impugnato’ contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado si assuma in contrasto con esse.
21.In conclusione il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, è condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
22.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/06/2025.