Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15510/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrenti- contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ex lege rappresentati e difesi dall’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) con domicilio digitale @mailcert.avvocaturastatoEMAIL ;
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE – COMANDO GENERALE, AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 476/2024 depositata il 26/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La Corte d’appello di Bari è stata investita del gravame proposto sia dal Fallimento n.103/2019 RAGIONE_SOCIALE sia da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.106 del 2019 che aveva deciso sulla querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ. proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE bonis, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante pro-tempore NOME COGNOME e dal medesimo COGNOME in proprio contro il Ministero dell’economia delle finanze, la Guardia di finanza, il Comando generale e il Comando regionale Puglia, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione in relazione al processo verbale di constatazione redatto in data 7 aprile 2011 dal (soppresso) 2° Nucleo operativo del gruppo Guardia di finanza di Bari al fine di ottenerne la dichiarazione di falsità e quindi di invalidità con le conseguenti misure.
2.A fondamento della querela deducevano gli attori che l’intervento del Nucleo operativo della Guardia di finanza di Bari composto dai graduati cap. NOME COGNOME cap. NOME COGNOME lgt. NOME COGNOME mar. NOME COGNOME mar. NOME COGNOME mar. NOME COGNOME si sarebbe svolto senza la presenza del cap. NOME COGNOME la cui sottoscrizione era, invece, riportata nel documento in contestazione. Si costituivano il Ministero dell’economia e delle finanze, la Guardia di finanza, il Comando generale e il Comando regionale Puglia, l’Agenzia delle entrate a mezzo dell’Avvocatura erariale e chiedevano il rigetto della domanda.
L’adito tribunale, al termine del giudizio durante il quale veniva dichiarato il fallimento della società attrice seguito dalla
costituzione in prosecuzione degli organi della procedura concorsuale, statuiva dichiarando il difetto di legittimazione di NOME COGNOME con condanna al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta. Nel merito accoglieva la querela proposta e dichiarava la falsità del processo verbale di constatazione nella parte in cui indicava che alle operazioni conclusive della verifica fiscale iniziata il 16/06/2010 svolte lo stesso giorno 7 aprile 2011 presso i locali della società attrice fosse presente il cap. NOME COGNOME Rigettava ogni ulteriore domanda della curatela, con le statuizioni conseguenti la declaratoria parziale di falsità.
3.La corte d’appello veniva adita con due distinti giudizi di impugnazione dagli originari attori e all’esito della riunione dei giudizi respingeva entrambi i gravami.
4.Con riguardo a quello proposto da NOME COGNOME ed in relazione al primo motivo di appello, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio non avendo il giudice sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio del difetto di legittimazione attiva dell’appellante, la corte territoriale aveva osservato che i rilievo officioso della questione non aveva privato l’appellante della possibilità di contraddire sul punto e di precisare la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti.
5.Con gli altri motivi di gravame, comuni alle parti, si era lamentata la nullità della sentenza per non aver accolto anche le altre domande, assumendo gli appellanti che l’assenza del cap. COGNOME presso l’unità locale dell’Astra Bingo al momento della sottoscrizione del processo verbale di constatazione avrebbe comportato la falsità materiale e ideologica dell’intero atto.
6.La corte territoriale aveva ritenuto le doglianze infondate condividendo il ragionamento svolto dal giudice di prime cure
secondo il quale il processo verbale di constatazione rappresentava l’atto conclusivo di una verifica fiscale, ricognitiva di un’attività ispettiva svolta in un arco temporale ampio e configuravano un atto redatto e condiviso dall’intera linea gerarchica presso il reparto operante. Aveva pure considerato la corte d’appello che la sottoscrizione del cap. COGNOME accompagnata dal timbro del comando apposta quale visto di approvazione degli atti elaborati dal Nucleo operativo della guardia di finanza non consentiva di contestare l’autenticità complessiva nella validità del documento in quanto lo stesso non recava false attestazioni in relazione alle risultanze intrinseche ed estrinseche emerse nel corso dell’attività ispettiva svolta.
7.Inoltre il processo verbale di constatazione era atto amministrativo diverso dal processo verbale di verifica redatto giornalmente alla presenza del contribuente ed attestante esclusivamente le specifiche operazioni eseguite nel contesto della sede di Acquaviva delle Fonti ed in cui il capitano COGNOME non era presente essendosi limitato a vistarlo per presa visione successivamente alla conclusione di tale specifica attività ispettiva.
8.Infine la corte territoriale aveva osservato che non era ravvisabile alcun falso ideologico o materiale dal momento che il processo verbale di constatazione indicava i militari effettivamente presenti e costituiva l’atto conclusivo dell’indagine fiscale articolata in più operazioni ed accertamenti rispetto ai quali nessuna falsa attestazione era stata contestata da parte degli appellanti la cui difesa si era incentrata unicamente sulla supposta falsità derivata.
9.La cassazione della sentenza d’appello n. 476 2024 pubblicata il 26 marzo 2024 e notificata il 23 aprile 2024 è chiesta dal Fallimento e da NOME COGNOME con ricorso notificato il 24 giugno 2024 ed affidato a 9 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comando
generale della guardia di finanza regionale Puglia e l’Agenzia delle entrate.
10.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
11.Con il primo motivo i ricorrenti deducono (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la nullità del procedimento di appello per violazione degli articoli 221, comma 3, 71 e 72 cod. proc. civ. per non essere stata effettuata al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari comunicazione degli atti al fine dell’obbligatorio intervento nel processo per querela di falso.
11.1. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.1. proc. civ.
11.2. La sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per non confermare o mutare l’orientamento della stessa.
11.3.E infatti principio consolidato che nei giudizi civili in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell’art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all’ufficio competente del P.M., per consentirgli d’intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun’altra comunicazione deve essere fatta a quell’ufficio, che, nell’esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all’art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (cfr. Cass.40377/2021; id.10894/2005; id. 4416/1980).
11.4.Ciò posto la doglianza non offre alcun elemento che giustifichi la rimeditazione del principio applicato dalla corte territoriale.
12.Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la nullità del procedimento d’appello e conseguentemente della sentenza per violazione degli articoli 71,72, 158 cod. proc. civ. del codice di rito ed il principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa per non essere stato consentito alle parti di prendere visione del parere scritto negativo rassegnato dalla P.M. e di cui la Corte territoriale da atto nella sentenza. Ciò in quanto detto parere non risulta tra i documenti del fascicolo telematico dei giudizi n. 624/2022 né in quello n. 716/2022 riuniti ai fini della pronuncia della sentenza.
12.1. La censura è inammissibile perché svolta in termini astratti senza alcuna indicazione dell’interesse della parte asseritamente violato.
13.Con il terzo motivo il ricorrente COGNOME ripropone il motivo di doglianza già oggetto di gravame lamentando che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuta infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 101, secondo comma, cpc non avendo il primo giudice sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio del difetto di legittimazione attiva dell’COGNOME in camera di consiglio ( e non in udienza come secondo il ricorrente avrebbe ritenuto la corte di merito) così impedendogli di eccepire e di provare che il legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi .
14.Con il quarto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) il travisamento della prova e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, secondo la prospettiva del ricorrente COGNOME ritenuto che il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione attiva in capo al
medesimo sia stato fatto dal tribunale in udienza e non in camera di consiglio, sicchè avrebbe avuto il dirimente effetto di consentire allo stesso Abrusci di contraddire sul punto e precisare la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti e tale da giustificare la legittimazione attiva nella proposta querela di falso.
15.Il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché le doglianze dell’COGNOME non si confrontano con la ratio decidendi che, diversamente da quanto dallo stesso asserito, non si fonda sull’assunto che il rilievo d’ufficio del suo difetto di legittimazione attiva sia avvenuto in udienza e non in camera di consiglio. Peraltro la corte d’appello ha evidenziato nella sentenza impugnata come la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione ed esaminata dal giudice del gravame osservando che il rilievo officioso della questione da parte del primo giudice non aveva privato in alcun modo l’appellante della possibilità di contraddire sul punto e di precisare, anche con la citazione in appello, la domanda di per sé carente nell’indicazione specifica di quale pretesa fondata sul processo verbale di constatazione fosse stata avanzata direttamente nei suoi confronti.
16.Con il quinto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc civ.) la nullità del procedimento d’appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello, investita del riesame sul rigetto delle altre domande formulate in stretta consequenzialità con quella accolta, erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna motivazione sulle eccezioni sollevate dagli appellanti, che la falsità parziale del processo verbale di constatazione non comportasse la integrale invalidazione dello stesso per falsità materiale ed ideologica.
16.1. La censura è inammissibile. La corte territoriale ha giustificato le infondatezza del gravame sul punto spiegando che l’accertata falsità del processo verbale di constatazione del 7 aprile 2011 per la parte relativa alla sottoscrizione del cap. COGNOME non inficiava l’intero processo verbale in ragione della natura ricognitiva e riepilogativa dell’atto che dava conto di un’attività ispettiva protrattasi nel tempo (iniziata nel giugno 2010 e a cui il cap. COGNOME aveva attivamente partecipato), della sua sottoscrizione da parte degli altri pubblici ufficiali effettivamente presenti e della mancata contestazione da parte degli appellanti delle risultanze intrinseche ed estrinseche contenute nell’atto.
16.2. La doglianza non si confronta con tale motivazione assumendo apoditticamente la mancanza della stessa.
17.Con il sesto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, co. proc. civ.) l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, la circostanza che il capitano COGNOME non sottoscrisse la mattina del 7 aprile 2011 il processo verbale di constatazione, limitandosi egli ad apporre la propria sigla soltanto sul processo verbale di verifica il giorno successivo come risultava dagli atti e documenti richiamati nella impugnazione e non correttamente valutati da parte del tribunale prima e della corte d’appello poi.
17.1.La censura è infondata, benchè astrattamente ammissibile in virtù della deroga prevista dall’articolo 360, comma 4, cod. proc. civ. in cui è refluito il contenuto degli ultimi due commi dell’articolo 348 ter cod. proc. civ. al momento che essa non si applica alle cause di cui all’articolo 70, primo comma, cod. proc. civ..
17.2.L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli
atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
17.3.Ciò posto, la censura non si fonda su un fatto storico accertato nel contraddittorio delle parti e decisivo perché idoneo a determinare una diversa conclusione del gravame, dal momento che il riferimento al processo verbale di verifica attiene ad un atto diverso da quello oggetto della querela e redatto giornalmente alla presenza del contribuente ed attestante esclusivamente le specifiche operazioni eseguite e rispetto al quale il giudice d’appello si è limitato ad affermare che era stato vistato dal capitano COGNOME per presa visione successivamente alle conclusioni di tale specifica attività ispettiva senza che ciò appaia interferire con la motivazione svolta in relazione al processo verbale di constatazione.
18.Con il settimo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. per non avere la corte territoriale ritenuto che l’assenza del capitano COGNOME alle operazioni e attività del 7 aprile 2011, accertata e dichiarata dal giudice di primo grado, comportava la falsità materiale del processo verbale di constatazione in quanto mancavano le condizioni per poter emettere l’atto e la falsità ideologica per l’abuso dei poteri documentali del pubblico ufficiale.
18.1.Ad avviso di parte ricorrente in ragione della assenza accertata del capitano COGNOME e della conseguente falsità della sottoscrizione allo stesso riferita non si potrebbe attribuire pubblica fede ad un atto non formato secondo le formalità richieste.
18.2.Il motivo è inammissibile perché nonostante parte ricorrente deduca formalmente violazioni e falsa applicazione di norme regolatrici l’art. 2699 e 2700 cod. civ. – non ha specificato quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si
assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635). In definitiva la censura si risolve nella critica alla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 7871/2025; 3340/2019).
19.Con l’ottavo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2 d.lgs. 546 del 1992 per avere la corte territoriale affermato che l’assenza del capitano COGNOME alle operazioni espletate dalla guardia di finanza non era tale da compromettere la validità delle operazioni compiute nè poteva rendere falso il processo verbale di constatazione nella sua interezza con particolare riferimento alle risultanze delle attività espletate e che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante, ‘la cui difesa si è incentrata unicamente su una supposta falsità derivata’. Osserva parte ricorrente che le eventuali contestazioni inerenti i tributi e accessori di legge oggetto della constatazione da parte della guardia di finanza non avrebbero potuto essere oggetto di specifica contestazione davanti al giudice ordinario trattandosi di questioni che in base all’art. 2 del d. lgs. 546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria.
19.1.La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del rigetto della prospettata falsità materiale ed ideologica dell’intero verbale, e come il settimo motivo non ha specificato, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si assumano in contrasto con essa.
20.Con il nono motivo si deduce, (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc civ. ) la mancata applicazione del combinato disposto degli articoli 225 comma due, cod. proc. civ. e dell’articolo 537 cod. proc. pen. là dove il tribunale prima la corte d’appello poi, a seguito di richiesta ribadita nella memoria conclusionale del 5 febbraio 2024, pur dichiarando falso il processo verbale di constatazione nella parte in cui ha indicato la presenza del capitano COGNOME in data 7 aprile 2011, non ne avevano ordinato, per il combinato disposto dell’articolo 226 cod. proc. civ. e art.537 cod. proc. pena., la cancellazione totale o parziale. 20.1.La censura è inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riguardo ai precedenti motivi sette ed otto . Parte ricorrente si limita a richiamare gli artt. 226 cod. proc. civ. e l’art. 537 cod. proc. civ. . senza specificare in relazione alla dedotta loro violazione in che termini la previsione ‘visto l’art. 226 cod. proc. civ., dispone che , a cura del cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull’originale del documento impugnato’ contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado si assuma in contrasto con esse.
21.In conclusione il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
22.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/06/2025.