Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31613/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
TABLE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3430/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- La società RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione, ha acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE, un intero immobile, meglio noto come ‘palazzo del gas’, sito in Napoli alla INDIRIZZO, numeri 8 e 9.
Uno degli immobili siti in quel palazzo era preso in conduzione dalla società RAGIONE_SOCIALE, la quale, proprio in quanto conduttrice dell’immobile, ha preteso di far valere il diritto di prelazione sull’acquisto di quella porzione, oggetto, per l’appunto di locazione, e dunque ha introdotto una causa davanti al tribunale civile di Napoli, dove la società RAGIONE_SOCIALE si è costituita e si è difesa eccependo che non poteva operare la prelazione in quanto l’acquisto aveva riguardato un immobile per intero, mentre la società conduttrice aveva la locazione di una sola porzione di esso.
1.2- Il tribunale di Napoli ha disposto una consulenza tecnica incaricandone l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso nel senso che, anche a cagione di un dislivello di circa 2 m tra l’immobile condotto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ed il restante Palazzo, il primo doveva ritenersi una porzione staccata ed autonoma rispetto al secondo.
Sulla base di tale consulenza tecnica, e di altri elementi di prova fatti valere in quel giudizio, il tribunale di Napoli ha accolto la
domanda della società conduttrice, riconoscendole il diritto di prelazione, e dunque ha dichiarato il riscatto dell’immobile previo il pagamento della somma di 335.903,57 euro.
1.3.- La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale decisione, che però è stata confermata dalla corte di appello di Napoli la quale ha soltanto aumentato il prezzo della prelazione a 718.000 €.
1.4.- La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione, che però è stato dichiarato inammissibile in quanto censurava la valutazione delle prove, rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito (ord. n. 17352/ 2012).
1.5.- A quel punto RAGIONE_SOCIALE ha iniziato una nuova causa, sempre davanti al tribunale di Napoli, allo scopo di far valere la falsità della c.t.u. espletata in quel precedente giudizio, e sulla base della quale era stata accertata l’autonomia strutturale funzionale dell’immobile oggetto del diritto di prelazione: in tale giudizio ha convenuto sia la società RAGIONE_SOCIALE che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, come si è detto, aveva redatto la perizia nel giudizio precedente.
1.6.- Sia il tribunale di Napoli la Corte d’appello hanno però rigettato anche questa nuova azione.
1.7.- RAGIONE_SOCIALE ricorre nuovamente per cassazione con due motivi di censura illustrati da memoria e di cui chiedono il rigetto sia l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la società RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima costituitasi in giudizio con nuovo difensore a seguito del decesso del precedente, con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
2.- La causa qui intentata è strumentale ad una revocazione della precedente definitiva decisione: la società ricorrente mira a far dichiarare la falsità della consulenza tecnica sulla cui base è stata pronunciata la decisione passata in giudicato.
La corte d’appello di Napoli, con la decisione impugnata, ha ritenuto rilevante l’interesse ad agire, ossia ha ritenuto che la società RAGIONE_SOCIALE ha un effettivo interesse ad ottenere la declaratoria di falsità della consulenza tecnica espletata nel precedente giudizio, allo scopo di ottenere la revocazione della sentenza definitiva basata per l’appunto su quella consulenza tecnica.
Tuttavia, ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova utile a dimostrare che quella consulenza tecnica è falsa, essendosi limitata a proporre prove correttamente giudicate inammissibili o comunque irrilevanti dal giudice di primo grado.
2.1.- Questa ratio è qui contestata con due motivi
2.2.- Con il primo motivo si fa valere violazione, oltre che di alcuni articoli della Costituzione, altresì dell’articolo 2967 del codice civile e degli articoli 112, 115, 116, 395 del codice di procedura civile.
La tesi della ricorrente è che la Corte di appello ha rigettato la sua domanda, volta a far accertare la falsità della consulenza tecnica,
ritenendola sfornita di prova, pur dopo tuttavia aver rigettato le prove richieste e finalizzate a quell’accertamento.
Ricorda la società ricorrente di aver allegato una consulenza di parte, di aver chiesto una prova testimoniale, di avere altresì chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica, con la conseguenza il rigetto della domanda per difetto di prova è in contraddizione con la decisione di non ammettere le prove, pur richieste.
Inoltre, osserva la società ricorrente, la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione, per l’appunto, le richieste istruttorie tempestivamente formulate.
2.3.- Con il secondo motivo si prospetta violazione, oltreché che di alcuni articoli della Costituzione, altresì degli articoli 112, 115, 116 del codice di procedura civile e 2909 del codice civile.
Con tale motivo si censura la parte della decisione di appello che ha rigettato la domanda ritenendo che le risultanze derivanti dalla consulenza tecnica dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ossia quella redatta nel giudizio precedente, sarebbero ormai coperte dal giudicato di merito e quindi non più sottoponibili ad un nuovo scrutinio.
Secondo la ricorrente questa tesi è in violazione non solo delle norme sul giudicato ma anche di quelle che prevedono la revocazione, la quale è per l’appunto uno strumento fornito per mettere in discussione il giudicato stesso, attraverso un nuovo esame delle prove assunte, al fine di farle dichiarare false.
Inoltre, la circostanza che si sia formato giudicato non riguarda la falsità della prova su cui il giudicato si fonda, che ovviamente può essere fatta valere in qualsiasi momento proprio allo scopo di ottenere la revocazione.
Questi due motivi presentano connessione logica e può farsene uno scrutinio unitario.
Essi sono inammissibili.
La loro inammissibilità dipende dal fatto che la ratio decidendi è diversa da quella postulata dalla ricorrente.
Ed infatti, si legge chiaramente nella sentenza impugnata che ‘ le prove addotte dalla società attrice a sostegno della domanda di accertamento della falsità della consulenza tecnica di ufficio espletata dall’AVV_NOTAIO COGNOME sono (all’evidenza) le medesime sulle quali, dapprima il Tribunale e poi la Corte di appello (all’esito del giudizio c.d. presupposto), avevano fondato la loro decisione di accoglimento della domanda di riscatto ‘ (p.20).
La decisione impugnata quindi si fonda sulla circostanza che le prove offerte in questo giudizio sono quelle già proposte nel precedente a confutazione della consulenza tecnica, e dunque già valutate dai giudici di quel procedimento.
Ed infatti, prosegue la sentenza impugnata nel senso che ‘ l’odierna appellante, nel mettere in discussione tali valutazioni, non ha
offerto a questa corte alcun elemento di prova ulteriore o diverso da quelli già esaminati, idonei a confutarne il fondament o’.
Come è agevole ricavare dalla lettura della sentenza impugnata, la domanda è stata rigettata perché le prove offerte non erano sufficienti a dimostrare la falsità della consulenza tecnica espletata nel precedente giudizio, e tale valutazione di insufficienza probatoria, non solo è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, e dunque non può essere qui impugnata, ma di fatto non è neanche censurata adeguatamente nel senso che la ricorrente non contraddice la decisione impugnata su questo aspetto, ossia non dimostra di avere offerto prove rilevanti ad affermare la falsità della consulenza tecnica, al contrario di quanto stabilito dai giudici di merito: si limita piuttosto a sostenere che comunque delle prove erano state offerte e che si è deciso come se non lo fossero.
Inoltre, alla luce di tale ratio va letta l’affermazione della corte di merito secondo cui ogni questione, anche in ordine alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel precedente procedimento, è ormai preclusa: affermazione che è conseguenza della precedente, ossia significa nient’altro che, poiché le prove qui offerte sono le stesse di quelle proposte nel precedente procedimento a confutazione della consulenza tecnica, su tali prove è stata già effettuata la valutazione dei giudici precedenti, che non può essere qui rimessa in discussione.
Va infine ricordato che, se l’azione qui proposta è quella volta a far dichiarare la falsità della consulenza tecnica, al fine di ottenere poi la revocazione della precedente sentenza, è di tutta evidenza che quella falsità non può che basarsi su elementi nuovi, e dunque su prove ulteriori rispetto a quelle già valutate dal giudice che ha emesso la decisione da revocare.
Ed è questo che è mancato, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000,00 euro, oltre 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 01/07/2024.