Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28218-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Vice Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 883/2015;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 28218/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME, dirigente della Regione RAGIONE_SOCIALE, era stato inizialmente sospeso dal servizio ex art. 9 c.c.n.l. Dirigenti RAGIONE_SOCIALE, in quanto sottoposto a misura cautelare in carcere, poi revocata e, quindi, era stato riammesso in servizio con delibera di G.R. del 1° luglio 2014, con sospensione del procedimento disciplinare e assegnazione di un diverso incarico per cui era prevista una retribuzione inferiore, sicché chiedeva – e otteneva – decreto ingiuntivo per la somma di €. 13.602,64 pari alla differenza di trattamento economico esistente tra i due incarichi dirigenziali per il periodo da luglio a settembre 2014;
il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo della Regione, ritenendo che la retribuzione dovesse parametrarsi all’incarico concretamente svolto, ma la Corte territoriale, adita dal lavoratore, andando in diverso avviso, accoglieva l’appello, ritenendo in primis che l’art. 3 legge n. 97 del 2001, pur venuta meno la cd. pregiudizialità penale, potesse trovare applicazione nei limitati casi in cui, a norma dell’art. 55 ter comma 1 d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione decidesse per la complessità degli accertamenti di sospendere il procedimento disciplinare;
in tal caso, tuttavia, laddove si decida di adottare una delle misure cautelari previste dall’art. 3 legge n. 97 cit., non poteva esserci pregiudizio di carriera e di trattamento economico, il quale ultimo, se deteriore rispetto a quello già in godimento, avrebbe
realizzato, infatti, «un surrettizio effetto di natura disciplinare», come era reso evidente dal fatto che, perfino in caso di impossibilità, per ragioni organizzative, del trasferimento di ufficio o di attribuzione di differente incarico, al dipendente collocato in aspettativa andava assicurato il trattamento economico già in godimento;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Regione, cui si oppone con controricorso l’COGNOME; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che:
1. con il primo motivo, la cui rubrica reca violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Regione denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello, per non avere questi preso in esame la circostanza – sopravvenuta al giudizio di primo grado e tempestivamente dedotta in appello – costituita dall’accertamento della falsa dichiarazione, da parte dell’COGNOME, del possesso del titolo di laurea, necessario per coprire incarichi dirigenziali: circostanza idonea a rendere nullo il contratto e a disattendere le sue richieste di pagamento somme;
con il secondo mezzo, proposto in via gradata, denuncia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) l’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: ove la carenza del necessario titolo di studio fosse stata considerata, il giudice di secondo grado ne avrebbe arguito che il contratto era invalido con esclusione del diritto alla retribuzione;
con il terzo mezzo, ulteriormente subordinato, si deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 55 ter comma 1 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 comma 1 della legge n. 97/2001 e dell’art. 9 c.c.n.l. Dirigenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22.2.2010; la Corte di merito aveva errato nel ritenere che il diverso incarico dirigenziale dovesse preservare il trattamento economico in godimento, non
considerando che la retribuzione, in assenza del rinvio a giudizio previsto dall’art. 3 legge n. 97 cit., non era assistita da garanzia di immodificabilità; al caso del dipendente non ancora rinviato a giudizio sovveniva l’art. 9 comma 7 c.c.n.l. cit., il quale assicura un’indennità alimentare del 50% dello stipendio tabellare; oltretutto, il mantenimento di retribuzione, in caso di cambio di sede o incarico, contrasterebbe col principio di parità di trattamento a parità di mansioni (art. 45 d.lgs. n. 165/2001);
4. va premesso che non colgono nel segno i rilievi in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione prospettati dal controricorrente per asserita violazione del principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1 n.6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi; è appena il caso di ricordare che tale principio, anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo – menzionate nella più recente Corte Edu, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) – non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
Ed invero, la ricorrente ha indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio svolto innanzi ai giudici di merito. In definitiva, nell’enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nei precedenti gradi di giudizio, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti.
il primo motivo è processualmente fondato e va come tale accolto, dovendosi fare richiamo al precedente di questa Corte (Cass., Sez. L, n. 18982 del 2022), intervenuto fra le stesse parti (sia pure con riferimento a diverso e successivo lasso temporale dello stesso rapporto di lavoro);
è indubbio – ed a ben vedere neppure la Corte territoriale fa affermazioni contrarie sul punto – che la proposizione di un’eccezione di nullità negoziale, rispetto ad una sentenza del Tribunale che abbia deciso nel merito sui diritti conseguenti al contratto stesso possa essere proposta anche con l’atto di appello, essendo evidente che la rilevabilità officiosa (art. 1421 cod. civ.) permette di censurare in tal senso la sentenza di primo grado che abbia omesso di apprezzarne l’esistenza;
il punto della presente causa è però un altro e riguarda la possibilità che, a fondare tale eccezione, siano dedotti fatti non risultanti dal processo di prime cure e conseguentemente siano prodotti documenti finalizzati a dimostrarli;
in proposito, si deve ritenere che le preclusioni rispetto all’introduzione in causa di nuovi fatti, sia pure a fondamento dell’eccezione di nullità, per quanto in linea teorica sussistente (Cass. n. 36353/2021), venga meno allorquando la conoscenza dei fatti che sostanziano tale eccezione sia sopravvenuta rispetto alla pronuncia di primo grado e ciò in lineare applicazione del principio generale di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.;
il punto di causa riguarda una vicenda in cui, come si evince dal ricorso per cassazione (pag. 10), dalla memoria illustrativa e dalle sentenze penali a cui in essa si fa riferimento, l’originario contratto fu stipulato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale NOME COGNOME dichiarò di avere conseguito la laurea in scienze politiche presso l’RAGIONE_SOCIALE di Trieste, circostanza poi rivelatasi non vera;
è indubbio che la P. A., a fronte di un’autocertificazione, possa in qualsiasi momento attivarsi per controllare la conformità al vero di essa, provvedendo ad adottare, in caso di accertata non veridicità, le conseguenti misure nei riguardi dell’interessato (v. art. 71 d.p.r. 445/2020);
tuttavia, è altrettanto indubbio che l’intero sistema delle autocertificazioni si basa su una presunzione di veridicità di esse che non consente di affermare che la già menzionata possibilità di controllo in capo alla P.A. sia equiparabile alla concreta conoscenza ab initio delle non veridicità successivamente emerse;
anzi, è del tutto corretto che, prima di affermare tale non veridicità, la RAGIONE_SOCIALE abbia proceduto non solo alle verifiche in proprio presso l’RAGIONE_SOCIALE di riferimento, ma anche, secondo quanto esposto con il ricorso per cassazione, ad una previa richiesta all’interessato di chiarimenti, al fine evidentemente di appurare se vi fossero errori in ipotesi emendabili o quant’altro necessario, prima di dare per certo il ricorrere di una dichiarazione inveritiera e degli effetti invalidanti ad essa in ipotesi conseguenti;
come emerge dal doc. 22 prodotto in appello e depositato poi anche con il ricorso per cassazione, risale al 11.11.2015 la nota con cui NOME COGNOME ammise, in risposta a quella richiesta di chiarimenti, di non avere conseguito la laurea dichiarata, adducendo di avere ricevuto un diverso titolo honoris causa presso l’RAGIONE_SOCIALE, poi a propria volta successivamente risultato essere istituzione non riconosciuta né nel nostro paese né in quello di provenienza;
è dunque evidente che la conoscenza giuridicamente rilevante dei fatti addotti a fondamento dell’eccezione di nullità del contratto si è avuta solo dopo la pronuncia di primo grado e nelle more dei termini per l’appello, sicché la questione doveva essere
affrontata nel merito della Corte territoriale, che ha errato nel non procedervi omettendo di adottare ogni statuizione a riguardo;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata su tale punto processuale, disponendo il rinvio affinché sia preliminarmente valutata la questione sulla validità o meno del contratto inter partes ;
è poi evidente la rilevanza della questione nel caso di specie, in quanto la salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro (v. per l’indennità sostitutiva delle ferie Cass. n. 15880/2002 ed invece, v., per le prestazioni previdenziali, quanto ritenuto da Cass. n. 10192/1996), sicché dovrà essere parimenti valutato in sede di rinvio, qualora sia ritenuta la nullità del contratto, se ricorrano o meno profili di controeccezione, ex art. 2126 cod. civ., rispetto alla portata invalidante di essa;
la cassazione su un profilo evidentemente preliminare caduca, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., la decisione di merito sulla legittimità o meno dell’attribuzione al ricorrente di un diverso incarico, che dovrà essa dunque esaminata ex novo , qualora si accerti la validità del rapporto;
ne consegue l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso formulati, entrambi, in subordine e per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8.2.2024.