Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2993 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 2993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2023
sul ricorso 5022-2021 proposto da: da :
NOME COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME, NINO CUCCUREDDU; CAVOUR , DI avvocati
– ricorrente –
contro
2022 4111 RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE),in persona del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO> INDIRIZZO> presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME in tempore, NOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 132/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 14 dicembre 2020, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità de licenziamento disciplinare intimato alla COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per risultare dall’ordinanza del GIP di Sassari, resa n procedimento penale avviato a carico della dipendente, essersi la medesima resa responsabile di falsa attestazione della presenza in servizio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver ques ritenuto sussistere plurimi elementi fattuali idonei a comprovare la condotta contestata, irrilevanti i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice pronunziatosi perciò correttamente e così non assolto l’onere gravante sulla lavoratrice di dimostrare circostanze idonee ad escludere il già provato inadempimento, violato dunque l’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 proporzionata la massima sanzione inflitta trattandosi di fatti modalità idonei ad incidere sul vincolo fiduciario;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidan l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare l violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale di esser pronunciata a prescindere dall’allegazione e prova dei fatt oggetto del giudizio e di aver pertanto argomentato la propria decisione sulla base di una motivazione soltanto apparente;
che, con il secondo motivo, denunciando, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 5, I. n. 604/1966, 116 c.p
651, 651 bis e 652 c.p.p., la ricorrente lamenta a carico del Corte territoriale il malgoverno delle regole in materia di oner della prova avendo la Corte medesima disatteso la direttiva che impone l’inversione di quell’onere a carico del datore di lavoro insuscettibile di ritenersi assolto con riferimento all’ordina con la quale nel procedimento penale è disposta una misura cautelare, inidonea a fare stato nel processo civile;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazion e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., la ricorrente lament non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale, in relazione al quale la Corte stessa ha poi rite di circoscrivere l’accertamento istruttorio, per cui farebbero fe fino a querela di falso non solo i fatti asseverati dagli agent polizia giudiziaria, pubblici ufficiali, ma anche l’apprezzament dagli stessi compiuto circa la rilevanza penale di quei fatti base ai quali è stata poi emessa l’ordinanza cui fa riferimento contestazione di addebito elevata a carico della ricorrente;
che contrariamente a quanto si legge a pagina 4 della motivazione della sentenza impugnata, che in tal senso va corretta ex art. 384 ultimo comma cod. proc. civ., gli atti de indagini preliminari non sono muniti di fede pubblica privilegiata.
che, infatti, se è vero che ai fini dell’accertamento d’una giu causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli at delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefonich ivi assunte, anche ove ne sia mancato il vaglio critico in se dibattimentale (cfr. Cass. n. 5317/17), nondimeno questi non sono vincolanti né sono muniti di fede pubblica privilegiata sino a querela di falso, dovendosi sempre consentire all’incolpato d fornire prova contraria alle risultanze delle indagini pena ancora non accolte in un giudicato penale (giudicato che nel caso in esame non risulta);
che neppure nel processo penale i verbali delle attività di poliz giudiziaria hanno il valore probatorio privilegiato di cui all’a 2700 c.c. (v. Cass. pen. n. 1361/2019), di guisa che l contestazioni circa il loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale medesimo, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen
che sempre restando in tema di giurisprudenza penale di questa S.C., come statuito, da ultimo, da Cass. pen. n. 30225/21, l natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta quei contenuti documentali che, in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (o da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione) ad attribuire all’atto medesimo pubblica fede, presentino i requisi dell’attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell’atto nell’esercizio del potere di pubblica certificazione anche Cass. pen. n. 37097/2011);
che in altre parole, la circostanza che l’atto provenga pubblico ufficiale investito di potestà certificativa non basta ex se a conferire all’atto stesso l’idoneità a fare fede fino a que di falso, ma occorre che abbia un particolare contenuto concernente l’opera propria del pubblico ufficiale, vale a dir quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in su presenza;
analoga è la giurisprudenza civile di questa S.C.: cfr., esempio, Cass. n. 1384/97, secondo la quale i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norm dell’art. 2700 cod. civ. per quanto attiene alle dichiarazioni de parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attes come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla liber
valutazione del giudice di merito l’intrinseca veridicità di det dichiarazioni;
che come l’atto pubblico non fa prova sino a querela di falso dell’intrinseca veridicità delle dichiarazioni pur formalmente da pubblico ufficiale “ricevute” in tale veste, vale a dire de dichiarazioni che il privato gli abbia consapevolmente rivolto e che il pubblico ufficiale abbia il dovere di giuridico documentare, a maggior ragione non fa prova dei meri altrui comportamenti semplicemente osservati dal pubblico ufficiale e documentati in atti di indagine di polizia giudiziaria;
che, ciò precisato, va, tuttavia, rilevato come tutti gli esp motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, basandosi la pronunzia della Corte territoriale sull’accertamento che la Cort medesima ha direttamente operato circa le oggettive divergenze tra quanto osservato dagli agenti investigativi durante i tre me di indagine e quanto risulta da tabulati di presenza del ricorrente,fdai quali risulta la costante presenza della medesim anche nelle occasioni in cui la stessa ha ammesso di essere uscita per esigenze di servizio, così asseverando le mancanze contestate riconducibili alla falsa attestazione della presenza ufficio e dal quale ha correttamente desunto l’idoneità dell stesse, per la loro pluralità in un arco temporale contenut ripetitività, gravità e durata, a pregiudicare l’affidame dell’RAGIONE_SOCIALE sul corretto adempimento delle prestazioni future ed a legittimare così l’irrogazione del massima sanzione espulsiva;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte delrricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° dicembre
2022 e, in sede di riconvocazione nella medesima composizione