Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5044  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13419/2021 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
VIGNERI NOME
-intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  LECCE  n.  1080/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare -non trascrittocon l’RAGIONE_SOCIALE, aveva versato l’intero prezzo convenuto di €  70.000,00  ma  non  gli  era  stata  trasferita  entro  il  termine contrattuale previsto la proprietà del bene; le fideiussioni che il promittente venditore gli aveva rilasciato erano risultate sottoscritte  da  società  non  iscritta  all’RAGIONE_SOCIALE  degli  RAGIONE_SOCIALE finanziari.
Il promissario acquirente aveva quindi agito ex art.2932 c.c. nei confronti dell’imprenditore promittente venditore, formulando altresì domande risarcitorie e restitutorie.
Dopo l’introduzione del giudizio era intervenuto il fallimento di NOME COGNOME e la causa, interrotta, era stata riassunta nei confronti della procedura concorsuale.
Costituitosi il Fallimento, che aveva evidenziato sia l’intervenuta ammissione al passivo dell’attore -per € 70.000,00  versate  in  esecuzione  del  preliminare  e  per  € 3.528,00  a  titolo  di  canoni  di  locazione  versati  dopo  la  data prevista  per  la  consegna  dell’immobile -,  sia  il  fatto  che  il curatore fallimentare era stato altresì autorizzato allo scioglimento del contratto ex art.72 LF, il primo Giudice aveva respinto le domande proposte, compensando le spese di lite.
 NOME  COGNOME  aveva  proposto  appello  contestando  la legittimità  dell’esercizio  del  diritto  di  recesso  ex  art.72  LF  da parte del curatore fallimentare, sul presupposto che si dovesse considerare  l’intervenuto  integrale  pagamento  del  prezzo  da parte  propria  come  una  forma  di  esecuzione  del  contratto preliminare, preclusiva dello scioglimento del vincolo.
 La  Corte  d’Appello  di  Lecce  aveva  respinto  l’impugnazione rilevando, in particolare, che: -il pagamento  del prezzo effettuato  in  base  al  contratto  preliminare  non  era  ostativo all’applicazione  dell’art.72  LF  perché  non  rappresentava  un
indice di esecuzione del contratto ma solo uno degli effetti prodromici ed anticipatori dell’assetto di interessi che, con riferimento al passaggio di proprietà dell’immobile, avrebbe potuto trovare attuazione solo con il contratto definitivo; -il Tribunale aveva altresì rilevato che la scelta del promissario acquirente di proporre domanda di ammissione al passivo sia per la restituzione del prezzo versato, sia per i danni subiti, presupponeva la risoluzione del contratto ed era incompatibile con la domanda di adempimento in forma specifica ancora coltivata in questa sede; su questa seconda ragione della decisione l’appellante non aveva articolato censure nell’atto introduttivo dell’impugnazione; solo in comparsa conclusionale NOME COGNOME aveva argomentato sull’impossibilità di effetti preclusivi correlabili alla domanda di ammissione al passivo per l’ingente ammontare di questo ma la censura, comunque tardiva, o investiva solo un punto marginale della motivazione oppure, se la si fosse ritenuta una ragione del rigetto della domanda, l’appello sarebbe stato da considerare inammissibile.
 Contro  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Lecce  ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a tre motivi, i primi due dei quali sono enumerati come separati ma sono trattati insieme nell’atto introduttivo.
Non ha depositato controricorso il Fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  articolato  in  due  punti, NOME COGNOME lamenta: ‘1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 2. Violazione ed errata falsa applicazione dell’art. 72 L. Fall. (norma di diritto)’
Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Lecce avrebbe mal interpretato l’art.72 LF, ritenendolo applicabile in una
fattispecie in cui invece esso non operava: avendo infatti il promissario acquirente puntualmente e compiutamente adempiuto ed eseguito tutte le obbligazioni assunte con il contratto preliminare, sarebbe stato impossibile per il curatore sciogliersi dal vincolo negoziale facendo riferimento alla norma richiamata. Si sarebbe dovuta pertanto considerare, nel caso di specie, solo la disciplina codicistica, che comprende anche la possibilità di agire per la conclusione del contratto definitivo ex art.2932 c.c., norma azionata dal ricorrente.
9.1. I motivi in esame, che si possono considerare articolati in modo ammissibile attraverso una loro valutazione unitaria che permette  di  inquadrarli  nell’ambito  di  operatività  dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., sono infondati.
I rilievi del ricorrente presuppongono un’individuazione errata delle obbligazioni che sorgono in capo alle parti del contratto preliminare, che sono state ben identificate dal Giudice d’Appello  nell’obbligazione  alla  stipula  del  contratto  definitivo di compravendita immobiliare -al quale ineriscono propriamente  le obbligazioni di consegna  del bene  e di pagamento del  prezzo-  da  parte  del  promittente  venditore  e del promissario acquirente.
Ne consegue che, ai fini dell’effettuazione della scelta ad opera del curatore ai sensi dell’art.72 LF -di subentro nel contratto in essere o di suo scioglimento, l’intervenuto pagamento del prezzo effettuato -nel caso di specie in modo integrale- dal promissario acquirente nella vigenza del contratto preliminare non ne rappresenta l’intervenuta esecuzione -ostativa alla possibilità di sciogliere il vincolo negoziale- ma costituisce un effetto prodromico, anticipatorio dell’assetto di interessi che si sarebbe raggiunto solo con la stipula del contratto definitivo, costituente il momento di traslazione del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita.
L’orientamento interpretativo di questa Corte sulla questione in esame è univoco e da tempo consolidato nel senso esposto -si richiamano: Cass. 28479/05 ‘ Con riferimento alla norma dell’art. 72 della legge fall., l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l’esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l’effetto traslativo della proprietà della cosa e l’esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l’iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. Tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l’immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo ‘, che può trovare realizzazione solo nella stipula del contratto definitivo o nella sentenza ex art.2932 c.c. che di esso faccia le veci; Cass. n.28480/2005 ‘ Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, …, l’avvenuta esecuzione del contratto da parte del promissario acquirente non impedisce, in caso di fallimento del promittente venditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferitagli dall’art. 72, quarto comma, della legge fall. Nella compravendita, infatti, … non è … applicabile il principio secondo cui l’avvenuta esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto definitivo determina l’insorgere “ex
uno latere” degli effetti finali dell’operazione economica programmata, realizzando quindi, rispetto ad una delle parti, lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle stesse, alla stipulazione del definitivo. Non si giustifica, pertanto ‘ la possibilità di escludere, ‘in caso di sopravvenuto fallimento del venditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto, qualora l’acquirente abbia già eseguito la propria prestazione ‘. La giurisprudenza successiva è in linea con le indicazioni emergenti dalle pronunce richiamate-.
9.2. In sostanza, nel contratto preliminare di compravendita, compresa la compravendita immobiliare, l’immediato godimento dell’immobile e l’integrale pagamento del prezzo costituiscono attuazione di clausole accessorie del contratto stesso, compatibili con la sua natura meramente obbligatoria, che non ne rappresentano l’esecuzione tipica, rappresentata dall’adempimento dell’obbligo a contrarre, e che non determinano effetti traslativi, essendo a tal fine indispensabile il perfezionarsi per iscritto del relativo e ulteriore consenso delle parti attraverso la stipula del contratto definitivo.
10. Con  il terzo motivo di ricorso proposto, che viene prospettato ‘per completezza di difesa’, NOME COGNOME prospetta  la  ‘Violazione  ed  errata  falsa  applicazione  dell’art. 1453  cod.  civ.  (norma  di  diritto)  in  riferimento  all’art.  2932 cod.  civ.  (Esecuzione  in  forma  specifica  e  insinuazione  al passivo)’.
Secondo  il  ricorrente  nemmeno  il  disposto  dell’art.1453  c.c. sarebbe stato correttamente interpretato dalla Corte di merito, perché egli prima avrebbe agito per l’adempimento del contratto,  introducendo  il  presente  giudizio  con  domanda  ex art.2932 c.c., e solo dopo si sarebbe insinuato nel Fallimento; in ogni caso, essendo stato ammesso  al passivo  come
creditore  chirografario,  NOME  COGNOME  avrebbe  pochissime possibilità di recuperare anche solo in parte l’importo versato e non  avrebbe  quindi  interesse  alla  cessazione  degli  effetti  del contratto.
Poiché  il  contratto  preliminare  di  compravendita  intervenuto tra NOME COGNOME e l’imprenditore edile poi fallito si è sciolto su legittima iniziativa del curatore del Fallimento AVV_NOTAIO, per quanto sopra detto, il motivo di ricorso in esame è inammissibile.
 In  conclusione,  il  ricorso  per  cassazione  proposto  da NOME COGNOME deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali  di  questo  giudizio,  non  avendovi  partecipato  il Fallimento intimato.
 Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  raddoppio  del contributo unificato, se dovuto.
PQM
la Corte respinge il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  la  Corte  dà  atto  della sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte  del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo  unificato,  pari,  in  ipotesi,  a  quello  previsto  per  il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 bis .
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  seconda