Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35090 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35090 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9101 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio della quale in Pescara, alla INDIRIZZO elettivamente si domiciliano
-ricorrenti-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso il secondo in Roma, al INDIRIZZO
-controricorrente-
Oggetto: Revoca dell’ammissione a concordato preventivo- Dichiarazione di fallimento- Impugnazione- Giudizio di rinvio.
e nei confronti di
s.p.a. Banca Intesa Sanpaolo, già s.p.a. Banca dell’Adriatico -intimata-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata in data 10 gennaio 2019, n. 35/2019;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che la C orte d’appello di L’Aquila accolse il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e dal socio accomandatario in proprio contro la sentenza del Tribunale di Teramo dichiarativa del loro fallimento.
A fondamento della decisione la corte aveva reputato ammissibile il concordato di gruppo proposto dalla società ed esclusa la frode che era stata affermata in primo grado quanto al pagamento dei professionisti, dovuto in prededuzione e onorato direttamente da RAGIONE_SOCIALE, debitrice della società in concordato; a questo pagamento era stata riconosciuta natura di atto di liberalità e, comunque, alle prestazioni dei professionisti natura di atti di ordinaria amministrazione, in relazione ai quali il compenso si era ritenuto rispondente ai parametri di pertinenza e proporzionalità.
La corte aveva inoltre stabilito che il valore dell’immobile offerto in concordato era capiente per il pagamento di tutti i privilegiati.
La corte aveva accolto altresì il reclamo contro la decisione di primo grado nella parte in cui si era escluso, ai fini della considerazione del piano e della proposta, l’immobile di proprietà dei soci illimitatamente responsabili, oggetto di una cessione limitata alla ” misura dei due terzi “, ma aveva comunque affermato che il bene in questione non recava alcuna utilità ai creditori
sociali, perché gravato di prelazioni reali. Ancora, la corte aveva accolto la censura sul valore di mercato dell’immobile, ritenendo insindacabile la decisione dei creditori che, nella sostanza, sarebbero arbitri di valutarne la congruità, attinente al giudizio di fattibilità economica, estraneo ai compiti del tribunale. Si era inoltre ritenuta affidabile la società conduttrice, considerando che i canoni erano alfine pervenuti, mentre ogni giudizio sulla capacità solutoria della conduttrice (benché gravata di debiti bancari, garantiti dalla società locatrice, ora in concordato) ancora una volta replicava una questione di mera fattibilità economica.
Questa Corte, con sentenza n. 1180/18, ha accolto parzialmente il ricorso che era stato proposto dal Fallimento di società e socio contro la pronuncia del giudice del reclamo.
In particolare, ha osservato, la valutazione di neutralità dei pagamenti sul piano economico del concordato era errata, poiché i pagamenti avevano determinato almeno una corrispondente diminuzione dell’attivo liquido promesso ai creditori e una variazione attuativa significativa del piano, che non li contemplava e che, anzi, prevedeva tempi diversi per quei pagamenti; tanto più che la loro emersione era avvenuta solo nel corso delle contestazioni rivolte alla società ex art. 162 l.fall., il che aveva minato l’ordinata rappresentazione dell’attivo, consistentemente violato.
Inoltre, questa Corte ha ritenuto erronea l’esclusione in via assoluta che la valutazione di congruità dell’immobile potesse essere operata dal tribunale in sede di riscontro della fattibilità, anche perché nel caso in esame l’immobile era l’unico attivo diverso dalla liquidità di ritorno dai canoni locatizi. Era, stato, invece, pretermesso il limite individuato dal tribunale sul punto dei criteri di stima, ingiustificatamente resi astratti rispetto alle cognizioni di esperienza e al relativo rilievo giuridico, poiché la corte aveva sovrapposto ad essi il richiamo alla convenienza senza
considerarne l’incidenza sulla causa in concreto del concordato e trascurando che è onere del debitore concordatario esporre i criteri estimativi dell’attivo senza potersi limitare al mero richiamo a valori peritali che non tengano conto del mercato coattivo in cui la liquidazione dovrà avvenire.
Ancora, questa Corte ha rimarcato che il giudice del reclamo non aveva valutato le plurime ragioni di infattibilità del concordato, quanto al pesante indebitamento bancario in cui versava la conduttrice e al complessivo apprezzamento di inaffidabilità del rapporto di godimento unilateralmente sostituito mediante l’ingresso de facto di altra società di famiglia, con affitto d’azienda, in mancanza di opportune garanzie di solvibilità, trattandosi di soggetto del tutto diverso. Sul punto, ha osservato questa Corte, le considerazioni svolte erano del tutto elusive del giudizio di assoluta incertezza circa la regolare ritrazione dei canoni di pagamento, già emesso dal tribunale e che implica una compromissione del risultato voluto dal concordato.
In esito a questa sentenza entrambe le parti hanno riassunto il giudizio e la C orte d’appello di L’Aquila , quale giudice del rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da società e socio contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
A sostegno della decisione ha fatto applicazione dei principi dettati da questa Corte con la sentenza indicata e, quanto alla dichiarazione di fallimento, ha anzitutto riconosciuto la legittimazione della banca istante posto che i crediti vantati nei confronti della proponente il concordato, poi fallita, erano sicuramente esigibili, in quanto beneficiaria della sospensione disposta ex art. 20 della l. n. 44/99 era la RAGIONE_SOCIALE, garantita dalla società proponente il concordato e poi fallita con contratto autonomo di garanzia. E comunque, ha aggiunto, la banca era titolare di un credito non usurario; né per potere richiedere la pronuncia di fallimento è necessario che il credito sia liquido, o
esigibile, o certo . In ogni caso, in esito all’istruttoria fallimentare i debiti scaduti e non pagati superavano la soglia di euro 30.000,00, anche senza considerare quelli nei confronti delle banche, come del resto emergeva dalle stesse dichiarazioni della debitrice in sede di proposta concordataria.
Il giudice del reclamo ha poi ravvisato lo stato d’insolvenza della società, posto che l’unico flusso finanziario era rappresentato dall’incameramento dei canoni locatizi, d’ importo palesemente insufficiente a fronte della notevole mole dei debiti.
Contro questa sentenza società e socio propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, cui il solo Fallimento replica con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente va dichiarata l ‘inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per tardività, come del resto eccepito dal controricorrente, perché non è stato rispettato il termine per proporlo, che è di trenta giorni e che è iniziato a decorrere dalla comunicazione/notificazione della sentenza impugnata eseguita dalla cancelleria il 10 gennaio 2019, come gli stessi ricorrenti riferiscono a pag. 2 del loro ricorso, di modo che alla data di notificazione del ricorso, risalente all’11 marzo 2019, esso era ormai spirato.
2.- Il dies a quo di decorrenza del termine è difatti ancorato dal l’art. 18, comma 14, l.fall. alla notificazione a cura della cancelleria.
In particolare, è irrilevante stabilire se quella della cancelleria sia stata una notificazione oppure una comunicazione, dato che nell’attuale contesto normativo non vi è più ragione per operare questa distinzione, ai fini del decorso del termine del quale si discute. Per orientamento costante, difatti, in considerazione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione è
assicurata anche dalla trasmissione che di esso abbia eseguito il cancelliere a norma dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45 disp.att. c.p.c. (dovuta all’art. 16, comma 6 , del d.l. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/12): ciò perché questa novella ha imposto la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento.
2.1.- Né vi è di ostacolo il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d.l. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/14, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. l.fall.: la norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali -di carattere derogatorio e speciale- in base alle quali la notificazione va eseguita dalla cancelleria, tra le quali si colloca appunto l’art. 18 l. fall. (tra varie, Cass. n. 23575/2017; n. 26872/18; n. 27685/18; n. 7535/23).
3.- Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spese del controricorrente, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 novembre il 2023.