Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 65 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 65 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4037/2023 proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difesa dall’avv . NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
Fallimento RAGIONE_SOCIALE soc. RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n.1799/2022, depositata in data 16/12/2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Bari, con la gravata sentenza, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato il fallimento della società.
1.1 La Corte rilevava che era stato osservato il procedimento notificatorio, previsto dall’art. 15 l.fall., sussistevano i presupposti dello stato di insolvenza e la cooperativa esercitava attività commerciale.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia ‘violazione dell’art. 15 L.F. con riferimento al comma 1 n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e l’omesso esame di una questione rilevante con riferimento al successivo n. 5 di esso articolo’ ; si imputa alla Corte di aver omesso di considerare che il Giudice delegato con provvedimento emesso all’udienza del 5.10.2021 aveva onerato al P.M. di notificare alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato dalla Procura presso il Tribunale di Foggia, il decreto di comparizione delle parti emesse dal giudice e il relativo verbale di udienza. La notifica alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta a mezzo del biglietto di cancelleria, non utile a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio, per cui la sentenza andava dichiarata nulla in accoglimento della prima censura sollevata con il reclamo.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2545 terdecies c.c. nonché 2697 c.c. con riferimento al comma 1° n. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c. ; la Corte, a dire del ricorrente, avrebbe erroneamente fondato la natura commerciale della cooperativa facendo richiamo al criterio di economicità che caratterizzava l’attività dalla Cooperativa.
2 Il primo motivo è inammissibile.
2.1 La Corte distrettuale, dopo aver dato conto dei principi che governano il regime speciale del processo notificatorio disciplinato dall’art . 15 comma 3 l.fall., ha, con accertamento non contestato dal ricorrente, affermato che ‘la notifica, su richiesta della Procura della Repubblica, è stata previamente eseguita presso la sede legale della società sita in Apricena -loc. Palombino ma non è andata a buon fine. Ed infatti, la cartolina riporta l’attestazione del funzionario UNEP dell’impossibilità di notificare al predetto indirizzo non avendo rinvenuto né persone né alcun riferimento -insegna o logo riconducibile alla società destinataria; né citofono. Il funzionario UNEP dà, altresì, atto che: ‘Successivamente ho notificato ai sensi dell’art. 15 LF mediante deposito nella casa comunale di Apricena’ (vd. all. 1 e 2 della produzione della Curatela). Dalla relazione di notificazione in atti emergono le ragioni per cui l’Ufficiale Giudiziario non ha potuto effettuare la notifica presso la sede legale della società con conseguente perfezionamento della stessa mediante deposito nella casa comunale .’
2.2 Ciò premesso, della specifica vicenda processuale della rinnovazione della notifica disposta in udienza dal giudice delegato non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata (che, al contrario, ha ritenuto conforme a legge la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) ed i ricorrenti non hanno riprodotto nel loro odierno ricorso -in palese violazione del principio di specificità del ricorso stesso il verbale dell’udienza del 5.10.2021 né hanno trascritto nel corpo del ricorso la specifica censura sollevata nel reclamo promosso innanzi alla Corte d’Appello.
2.3 Va allora fatta applicazione del pacifico orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 25909/2021 e 31999/2022) secondo il quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il
ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo , non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804/2019; 2038 /2019; 20694/2018;15430/2018; 23675/2013 e 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765/2005; 12025/2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di inedite questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164/2007; 17041/ 2013; 25319/2017 e 20712/2018).
3 Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto, con riferimento alle Cooperative che, come quella per cui è causa, non esercitano attività di cui al d.lgs. n. 112/2017, questa Corte ha affermato che lo scopo di lucro (cd. soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere
assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies cod. civ. (cfr. Cass. 14250/2016 e 25478/2019),
3.1 Pertanto, anche la natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l’indagine sull’accertamento del già menzionato scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l’attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica (Cass. 6835/2014).
3.2 La Corte non si è discostata da tali principi ed ha, con accertamento in fatto non contestato, desunto la natura commerciale della compagine sociale dai dati emersi dal registro delle imprese che indicano tra le attività esercitate dall’impresa , a partir e dal 16/11/2012, quelle di ‘il trasporto di cose per conto di terzi’ e a parti r e dal 16/11/2012 il ‘commercio di autoveicoli usati’ , confermati nella visura dei beni mobili registrati (PRA) allegata, da cui risulta che dalla medesima data la società ha posto in essere la compravendita complessiva di n. 79 automezzi di varia natura.
4 In conclusione, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2023