SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 269 2026 – N. R.G. 00000718 2024 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d ‘A ppello di L’A quila
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME Massima Cucina
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, posta in decisione nell’udienza collegiale del 13 gennaio 2026, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. e P. Iva
, in persona del legale Curatore p.t., P.
con l’ AVV_NOTAIO
ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
(c.f. e P. Iva ), in persona del liquidatore p.t.; P.
resistente
in riassunzione ex art. 392 c.p.c.- contumace
e nei confronti di
(c.f. e P.iva ) in persona del legale rapp.te p.t., in P.
qualità di procuratrice speciale e mandataria della
cessionaria
della
cessionaria a sua volta della
a sua volta
cessionaria della
resistente
in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – contumace avente ad oggetto : riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 700/2021 pubblicata in data 11 maggio 2021 , di cui all’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15029/2024 pubblicata il 29 maggio 2024.
L’udienza de l 13 gennaio 2016 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 350- bis e 281 sexies c.p.c..
Conclusioni del ricorrente in riassunzione:
‘ Il precisa, dunque, le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte d’Appello di L’Aquila quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15029/2024 pubblicata il 29 maggio 2024 -, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e in applicazione del principio di diritto e di quanto statuito dalla predetta ordinanza della Corte di Cassazione, confermare la sentenza n. 8/2020 del 22 luglio 2020 del Tribunale di Sulmona, dichiarativa del fallimento della , respingendo il reclamo ex art. 18 l.fall., proposto dalla il 20 agosto 2020. Si intendono qui integralmente riproposte e richiamate le eccezioni, domande e deduzioni formulate dal Fallimento nei confronti della sin dal giudizio di reclamo.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, anche relativamente alla fase davanti alla Corte di Cassazione, oltre IVA, CA e spese generali come per legge ‘
Fatto e diritto
Con sentenza n. 8/2020 pubblicata in data 22 luglio 2020 il Tribunale di Sulmona dichiarava il fallimento della , già precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo aperto in data 14 maggio 2015, omologato in data 23 novembre del medesimo anno
sulla base della liquidazione di beni immobili e mobili, recupero dei crediti vantati nell’arco temporale di cinque anni 23 novembre 2020- .
1.1 Il procedimento fallimentare era stato introdotto in data 2 ottobre 2019 dalla
il cui credito veniva ceduto ad altri soggetti in forza di operazioni di cessione crediti, su ricorso da essa depositato deducendo di essere creditrice dell’importo di € 1.318.322,97, oltre ad € 54.156,98, e assumendo che dopo l’avvenuta omologazione del concordato non era stata svolta alcuna attività liquidatoria.
1.2 In sede fallimentare si era costituita la , eccependo l’inammissibilità dell’istanza fallimentare in considerazione della mancata domanda di risoluzione del concordato ex art. 186 l.f. e l’assenza di inadempimento nell’esecuzione del concordato in quanto non erano ancora spirati i termini degli adempimenti previsti nel piano concordatario.
1.3 Premettendo che la controversia verteva sulla possibilità di dichiarare il fallimento di una società in concordato senza preventiva risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 186 l.f., il Tribunale di Sulmona procedeva alla ricognizione della fattispecie di cui al predetto articolo in forza del quale ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato in presenza di un non grave inadempimento rilevando altresì che tale risoluzione non comporta come conseguenza il fallimento della società, con impossibilità di dichiarazione di fallimento ex officio (Cass. Civ. Sez. Un. n. 9934/2015).
Rilevava il Collegio la possibilità per i creditori concorsuali di agire per la dichiarazione di fallimento del debitore allorquando questi diventi insolvente non potendo adempiere alle proprie obbligazioni e portare a termine con profitto la liquidazione e dava atto dell’esistenza di un contrasto in giurisprudenza tra i sostenitori della possibilità di ammettere il fallimento senza previa dichiarazione di risoluzione del concordato -fallimento cosiddetto omisso medio- e tra coloro che ammettevano come unico rimedio la risoluzione ex art. 186 l.f. in caso di inadempimento del concordato.
Ripercorsi gli orientamenti di legittimità e ritenendo ammissibile il fallimento cosiddetto cosiddetto omisso medio, il Tribunale ne riteneva sussistenti i presupposti
sia con riferimento alle qualità dei soggetti sia in relazione alla misura dell’indebitamento , superiore alla soglia prevista dall’art. 15 l.f., , ritenendo anche provato lo stato di insolvenza.
Per quanto atteneva alla stato di insolvenza il Tribunale osservava che lo stesso si riferiva all” impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario nel tempo prestabilito (ossia entro novembre 2020) stante non solo l’inerzia nell’attuazione d el piano liquidatorio, il mancato pagamento nemmeno di parte del ceto creditorio, ma anche la circostanza che le uniche attività poste in essere hanno evidenziato l’impossibilità di liquidazione dei beni secondo la prospettiva rappresentata nel piano concordatario, con la compromissione concreta di soddisfacimento dei creditori ‘ .
In considerazione del fatto che i beni immobili costituivano il maggior apporto per l’adempimento del piano (in particolare il concordato omologato prevedeva il pagamento dei creditori nelle percentuali promesse attraverso la liquidazione del patrimonio immobiliare stimato in € 1.760715,00, la liquidazione delle immobilizzazioni materiali per € 10.000,00, l’incasso dei crediti per € 1 46,838,30, oltre ulteriori disponibilità per € 13.000 circa) , il Tribunale rilevava che non era stata posta in essere alcuna attività di vendita competitiva degli stessi, mentre le transazioni, non portate a compimento, avrebbero comportato delle minusvalenze importanti pregiudicando il soddisfacimento non solo dei creditori chirografari ma anche di quelli privilegiati, circostanze queste idonee ad integrare l’inadempimento del concordato, riscontrabile secondo la giurisprudenza di legittimità anche quando, sebbene i termini dei pagamenti non siano scaduti, la prosecuzione del concordato non potrebbe arrecare alcuna utilità ai creditori.
Il Tribunale proseguiva nel l’evidenziare come non fosse rilevante l’imputazione dell’impossibilità di esecuzione del concordato in capo al debitori o agli organi della procedura in quanto la mancata esecuzione, ove di non scarsa importanza, rileva in sé, ritenendo altresì non condivisibili gli assunti della debitrice società in relazione alla possibilità di prolungare il termine stabilito per dare attuazione al piano concordatario a seguito dell’emergenza Covid -19 in quanto a giudizio del Tribunale l’arco temporale non sarebbe stato comunque sufficiente per porre in essere le attività liquidatorie.
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale dichiarava il Fallimento della società .
Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 8/2020 del Tribunale di Sulmona proponeva reclamo ex art. 18 l.f. la alla Corte di Appello di L’Aquila sulla base di due motivi di seguito riassunti.
2.1 Errata e/o falsa applicazione dell’art. 184 e dell’art. 186 l.f.
Con il primo motivo di doglianza l’allora reclamante si doleva sostanzialmente della riconosciuta, da parte del Tribunale, impossibilità di dare esecuzione al piano concordatario entro il termine previsto e dell’avvenuto riconoscimento in capo alla dell’intero ammontare del credito originario senza tenere conto della falcidia concordataria.
A parere de lla in virtù del disposto dell’art. 184, 1°c., l.f. in relazione all’obbligatorietà del concordato per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso prenotativo, l’unica possibile azione che la avrebbe potuto intraprendere era quella di risoluzione del concordato ex art. 186 l.f., rappresentando le pronunce di merito atte a sostenere il proprio assunto.
2.2 Omessa e/o carente motivazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c. .
La reclamante lamentava l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Sulmona nel ritenere il concordato non più eseguibile secondo quanto previsto nel piano concordatario, potendosi valutare l’eventuale inadempimento solo al l’esito del compimento dell’attività liquidatoria.
La lamentava altresì l’omessa valutazione da parte del Tribunale fallimentare della convenienza o meno per i creditori della dichiarazione di fallimento anche in considerazione dell’analisi elaborata dall’ attestatore, il quale aveva dichiarato più conveniente la liquidazione concordataria rispetto a quella fallimentare.
Proseguiva la reclamante nell’evidenziare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale nel ricavare la sussistenza dello stato di insolvenza dall’impossibilità di portare a compimento il piano concordatario, omettendo di considerare che l’ulteriore proroga di sei mesi prevista dalla normativa emergenziale Covid -19 avrebbe consentito la liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare, anche se a prezzi inferiori rispetto alla
stima iniziale, anche in considerazione del fatto che il Liquidatore Giudiziale aveva evidenziato, in sede di udienza, che era stata data ampia pubblicità alle vendite liquidatorie anche se successivamente il aveva revocato l’autorizzazione alla vendita di alcuni lotti in conseguenza del divario tra quanto era stato stimato e quanto offerto. Con
2.3 Si costituiva in sede di gravame il nel merito il proposto reclamo e in qualità di procuratrice speciale e mandataria della cessionaria della cessionaria a sua volta della a sua volta cessionaria della
Dando preventivamente atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale in relazione all’ammissibilità del c osiddetto fallimento omisso medio e pur condividendo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza del Tribunale di Sulmona, la Corte di Appello, con sentenza n. 700/2021, pubblicata in data 11 maggio 2021, accoglieva il reclamo ritenendo, in virtù dei richiami alle sentenze dalla Corte di Cassazione n. 17703/2017 e n. 29632/2017, che ‘ la possibilità che l’iniziativa promani in via diretta dagli stessi creditori vincolati dal piano concordatario, ed anche in pendenza dei termini per l’esecuzione del concordato è condizionata dal fatto che essi intendano far valere il credito nella misura ristrutturata e la dichiarazione del fallimento da una valutazione dello stato di insolvenza che di quella ristrutturazione (concernente non solo la misura, ma anche le scadenze delle obbligazioni ristrutturate) tenga conto ‘, rilevando che il creditore istante aveva invocato il pagamento dell’intero ammontare del credito vantato e non quello risultante dalla falcidia concordataria e che il Tribunale ai fini della valutazione dello stato di insolvenza aveva fatto riferimento alla mancata soddisfazione dei crediti concordatari, crediti che però non erano esigibili in considerazione della pendenza dei termini entro i quali, sulla base del piano, potevano ancora essere adempiuti. […
Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila
, il
motivi, ovvero:
proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque
‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 15, 184 e 186 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -per aver la Corte d’Appello di L’Aquila erroneamente ravvisato il difetto di legittimazione attiva della (istante il fallimento) avuto riguardo alla misura del credito indicata nell’istanza di fallimento, così violando le disposizioni sostanziali indicate nel motivo di ricorso;
in subordine la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per aver la Corte d’Appello di L’Aquila erroneamente ravvisato il difetto di legittimazione attiva della avuto riguardo alla misura del credito indicata nell’istanza di fallimento, così violando la disposizione processuale di cui all’art. 81 c.p.c ;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: l’impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario e lo stato di insolvenza -per aver la Corte d’Appello di L’Aquila omesso di esaminare i risultati delle attività liquidatorie e, quindi, l’impossibilità di eseguire il piano di concordato e di soddisfare i creditori concorsuali nei tempi e secondo le modalità promesse; esame da cui sarebbe emersa l’irreversibile insolvenza della debitrice e la doverosità dell’immediata dichiarazione di fallimento ;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: l’insolvenza attuale -per aver la Corte d’Appello di L’Aquila omesso di valutare l’insolvenza ‘nuova’, vale a dire quella relativa alle obbligazioni contratte dopo l’omologazione del concordato di per sé idonea alla dichiarazione di fallimento;
in via subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -, per non essersi la Corte d’Appello di L’Aquila pronunciata sullo stato di insolvenza, pregresso (prima del deposito della domanda di concordato preventivo) e sopraggiunto (all’omologazione del concordato preventivo) della così violando la disposizione sostanziale indicata nel motivo di ricorso.
3.1 Le altre parti rimanevano contumaci.
3.2 . All’esito del giudizio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15029/2024, pubblicata il 29 maggio 2024, così statuiva: ‘ La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello d e L’Aquila in diversa composizione ‘.
3.3 Procedeva, la Corte, alla disamina congiunta del primo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente si era lamentata della circostanza che la Corte territoriale avesse escluso la legittimazione della creditrice per aver fatto valere l’intero credito vantato, nella misura originaria, anziché nella misura falcidiata, e de l terzo relativo all’omesso esame dei risultati dell’attività liquidatoria che avevano evidenziato l’ineseguibilità del piano concordatario e il mancato soddisfacimento dei creditori, la Corte di Cassazione li riteneva fondati.
Nell’accogliere i predetti motivi, il Supremo Consesso così si esprimeva:
‘ 2.- Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 4696/22) hanno stabilito che indubbiamente con l’omologazione lo stato di insolvenza è definitivamente e irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata e alle modalità satisfattive in essa contemplate. E tuttavia, hanno sottolineato, questa è cosa ben diversa dal precludere la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta tali modalità risultino inattuabili nel corso dell’adempimento dell’accordo definitivamente raggiunto, così da attestare che lo stato di insolvenza persiste pur dopo la vicenda concordataria. L’insolvenza, intesa quale fenomeno giuridico di sostrato economico, è sì rimossa dall’omologazione del concordato, ma nel senso che, da un lato, per effetto di questa, sul piano sostanziale essa non rileva più nella sua manifestazione d’origine ma, eventualmente, solo in quella rinveniente dalla mancata esecuzione del patto concordatario; e, dall’altro, sul piano processuale le precedenti istanze di fallimento non possono avere corso.
2.1.E allora, hanno rimarcato le sezioni unite, l’avvenuta omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l’accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell’accordo (anche se sotto sorveglianza ex art. 185 l.fall.) comportano l’applicazione dei principi generali di responsabilità; compresa, se dall’inesecuzione dell’accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento: il favore per il
concordato e per la sua missione preventiva non può spingersi oltre l’evidenza dell’impossibilità di esecuzione della proposta concordataria omologata.
Né l’impossibilità di esecuzione si concreta in una seconda insolvenza, poiché l’insolvenza resta quella che ha dato inizio alla procedura concordataria e che, all’esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità concordate.
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che l’omologazione non comporta di per sé novazione dell’obbligazione anteriore, quanto soltanto il diverso e più circoscritto effetto della parziale inesigibilità del credito.
3.- In base ai principi così fissati, si rivelano erronei entrambi i capisaldi su cui si regge la sentenza impugnata, ossia l’inammissibilità dell’istanza di fallimento da parte del creditore che faccia valere l’intero credito, e non già quello falcidiato (comunque nel caso in esame superiore, come si evince anche dalla sentenza, alla soglia prevista dall’art. 15 l.fall.), senza aver attivato il procedimento per la risoluzione del concordato, e la natura soltanto prospettica dell’insolvenza, in quanto tale inidonea a sostenere la dichiarazione di fallimento. Quanto al primo aspetto, che concerne la legittimazione dell’istante, ciò che conta è che nella qualità indicata, fosse creditore; qualità, questa, pacifica e che prescinde dalla disputa sull’entità del credito fatto valere, ai fini della legittimazione attiva disciplinata dall’art. 6 l.fall. E comunque, in base all’indirizzo di questa Corte, che le sezioni unite con la sentenza dinanzi richiamata hanno recepito (v. pag. 16 di Cass., sez. un., n. 4696/22, cit.), qualora il fallimento sia stato dichiarato, come nel caso in esame, quando è ancora possibile instare per la risoluzione del concordato, ex art. 186 l. fall., i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell’art. 184 l.fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile (così Cass. nn. 26002/18; 12085/20).
3.1.Neanche rileva di per sé, sul piano dell’insolvenza, che il fallimento sia dichiarato quando ancora non siano decorsi i termini fissati per l’adempimento delle obbligazioni
concordatarie, qualora emerga che l’accordo è oggettivamente venuto meno alla propria funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, o comunque è risultata l’obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare ‘.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all’intestata Corte di Appello, quale giudice di rinvio, dal in persona del Curatore, il quale ha invocato il rigetto del reclamo ex art. 18 l.f. proposto dalla
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rappresentando la sussistenza dello stato di insolvenza della e la legittimità del fallimento omisso medio .
4.1 Per le reclamate in riassunzione nessuno si è costituito.
4.2 L’udienza del 13 gennaio 2026, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; il reclamante in riassunzione ha precisato le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza nel termine assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Motivi della decisione.
5.1
Prima di passare alla disamina del merito del presente giudizio di rinvio, deve essere dichiarata la contumacia della
e della
(oggi
, in qualità di procuratrice speciale e mandataria della
cessionaria della cessionaria a sua volta della
a sua volta cessionaria della , le quali, sebbene regolarmente citate, non hanno inteso partecipare al presente giudizio di rinvio.
5.2 Preso atto della cassazione con rinvio effettuata dalla Corte di legittimità e dei principi di diritto dalla stessa espressi in relazione alla legittimità della creditrice istante di promuovere la procedura fallimentare facendo valere il credito nella misura originariamente quantificata anziché in quella falcidiata e in relazione alla valutazione dello stato di insolvenza della società debitrice, il reclamo originariamente proposto dalla avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa dal Tribunale di Sulmona, deve ritenersi infondato.
5.3 Come richiamato dalla stessa ordinanza di rinvio è stata riconosciuta la piena ammissibilità nel nostro ordinamento del cosiddetto fallimento omisso medio, come statuito dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4696/2022, secondo la quale: ‘ Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d. lgs. n. 5 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.f. ‘ .
5. 4 Fermo tale principio, e tornando all’oggetto del presente giudizio di rinvio come delineato dall’ordinanza di remissione, questa Corte ritiene di dover accogliere il rilievo attinent e alla possibilità per il creditore istante di far valere con l’istanza di fallimento il credito nella misura originaria anziché in quella falcidiata anche alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale recentemente ha ribadito: ‘ In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l. fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all’art. 184 l. fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l’effetto esdebitatorio parziale- non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del contratto omologato era già scaduto ‘ (Cass. Civ. Ord. n. 15862/2024) .
5.5 Ferma tale circostanza, la Corte ritiene che correttamente il Tribunale di Sulmona, con la sentenza oggetto dell’originario reclamo, sia addivenuta alla pronuncia dichiarativa di fallimento della società essendo emersa la circostanza della impossibilità di dare esecuzione al piano concordatario, destinato a rimanere così inadempiuto.
Emerge invero che all’epoca della decisione di primo grado , pubblicata il 22 luglio 2020, rispetto al decreto di omologa del concordato preventivo del 23.11.2015, il cui piano avrebbe dovuto essere eseguito al 23.11.2020, non era stata posta in essere alcuna
fattiva attività diretta a soddisfare i creditori, privilegiati e chirografari, non essendo stati venduti i beni immobili che costituivano la maggior parte dei cespiti in grado di soddisfare i creditori stessi, al prezzo stimato in sede di concordato. In particolare, il concordato omologato prevedeva il pagamento dei creditori nelle percentuali promesse attraverso la liquidazione del patrimonio immobiliare stimato in € 1.760715,00, la liquidazione delle immobilizzazioni materiali per € 10.000,00, l’incasso dei crediti per € 146,838,30, oltre ulteriori disponibilità per € 13.000 circa ; il Tribunale ha rilevato come non fosse stata espletata alcuna attività di vendita competitiva degli immobili, mentre le transazioni, non portate a compimento, avrebbero comportato delle minusvalenze importanti pregiudicando il soddisfacimento non solo dei creditori chirografari ma anche di quelli privilegiati.
Da tale situazione di fatto, emergeva chiaramente l’impossibilità di dare esecuzione al piano concordatario entro la scadenza prevista; la stessa Corte di Cassazione anche con recente pronuncia ha ribadito che ‘… per quanto con l’omologazione lo stato d’insolvenza venga ‘definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate’, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l’impossibilità di realizzare l’impegno concordatario di cui è sintomo l’inadempimento di crediti sorti dopo l’ammissione -attesta il permanere dello stato d’insolvenza, e conseguentemente determina che l’inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia esso stesso il fatto sopravvenuto legittimante la presentazione di nuove istanze di fallimento ‘ (Cass. Civ. Ord. n. 15859/2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso in riassunzione deve essere accolto con conseguente rigetto del reclamo originariamente proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona.
6. Si ritiene sussistano giusti motivi, integrati dalla particolarità della questione risolta a seguito del l’intervento dell e Sezioni Unite con la pronuncia n. 4696/2022, successivo alla pronuncia della prima sentenza d ella Corte d’Appello in sede di reclamo, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi di reclamo nonché del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello definitivamente pronunciando,
1) dichiara la contumacia della
e della
in qualità di procuratrice speciale e mandataria della
2) respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Sulmona n. 8/2020 del 22 luglio 2020, che conferma integralmente;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite dei due giudizi in sede di reclamo e del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 6 marzo 2026
Consigliere est.
NOME COGNOME
Presidente NOME COGNOME