Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34327 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34327 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25286/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
FALLIMENTO NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 2022/2015 depositata il 17/12/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con sentenza del 04/07/2005 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di NOME COGNOME, quale titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (di seguito RAGIONE_SOCIALE), esercente il commercio di autoveicoli, caravan e accessori da campeggio (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.1. -Le operazioni di inventario fallimentare ebbero inizio nel piazzale sito in Bari, INDIRIZZO, sede operativa della RAGIONE_SOCIALE, solo in data 23/01/2006 -alla presenza di NOME COGNOME, cognato della fallita e titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (di seguito RAGIONE_SOCIALE), quale nuovo conduttore della predetta area (prima del fallimento già condotta in locazione da RAGIONE_SOCIALE), giusta contratto di locazione stipulato il 20/05/2005 -e terminarono in data 04/03/2006, alla presenza del predetto cognato e del marito della fallita, NOME COGNOME, i quali, qualificandosi come ‘collaboratori’ della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), società esercente attività di vendita, rivendita e locazione di autocamper, fecero in quella sede presente che: i) la signora NOME COGNOME era estranea a BBV, mentre in BV era stata ‘ prestanome ‘ del marito, in quanto agente di commercio protestato; ii) i fratelli NOME e NOME COGNOME avevano proseguito l’attività di BV, utilizzandone le attrezzature e vendendo mezzi usati per conto di privati, tra i quali la stessa RAGIONE_SOCIALE, a fronte di una provvigione; iii) il conduttore BBV aveva concesso in sublocazione parte del predetto piazzale, per un canone mensile di euro 500,00, a RAGIONE_SOCIALE, che lo utilizzava a fini espositivi.
1.2. -Il curatore del RAGIONE_SOCIALE NOME inventariò fra i beni rinvenuti nel piazzale anche tre autocaravan privi di immatricolazione, che affidò in custodia a NOME COGNOME, il quale li consegnò poi a RAGIONE_SOCIALE, che li aveva acquistati a novembre del 2005 (dopo la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE) e li aveva collocati nel suddetto piazzale, a fini espositivi, nel gennaio del 2006.
1.3. -La domanda di rivendica dei tre autocaravan proposta da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 103 l.fall. venne rigettata dal giudice delegato, sul rilievo che, in difetto di trascrizione al PRA, si trattava di beni mobili non registrati, con conseguente presunzione della proprietà in capo alla ditta fallita che ne aveva il possesso, ex art. 1153 c.c., mentre la scrittura privata datata 20/02/2006, contenente l’accordo di collab orazione tra i RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, era inopponibile perché priva di data certa.
1.4. –COGNOME propose opposizione ex art. 98 l.fall. (‘vecchio rito’) , cui il RAGIONE_SOCIALE resistette proponendo a
sua volta domanda riconvenzionale di restituzione dei tre autocaravan, o di corresponsione del loro controvalore, essendo stati frattanto alienati a terzi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
1.5. -Frattanto, con sentenza del 16/04/2007 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della società di fatto tra NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (di seguito RAGIONE_SOCIALE SDF), in estensione al fallimento individuale dichiarato il 04/07/2005.
1.6. -Nel 2010 i l Tribunale di Bari respinse l’opposizione di COGNOME e accolse la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la prima non avesse assolto l’onere di dimostrare la proprietà dei beni, stanti l’inapplicabilità dell’art. 2710 c.c., l’inopponibilità dell’accordo del 20/02/2006 e l’inammissibilità della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. , a fronte della natura strettamente documentale delle circostanze articolate.
1.7. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’ appello di COGNOME ed ha confermato la decisione di primo grado, sulla base, però, di una differente motivazione.
1.8. -In particolare, il giudice a quo ha ritenuto: i) che l’acquisto dei tre autocaravan da parte di RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva (novembre 2005) al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (luglio 2005) è stato documentalmente provato; ii) che tuttavia al tempo dell’acquis izione di quei beni all ‘attivo fallimentare (marzo 2006), « la sede di INDIRIZZO poteva ricondursi soltanto alla s.d.f. tra RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarata fallita solo il 16.4.2007 »; iii) che nonostante le esigenze di garanzia dei terzi e certezza dei rapporti giuridici sottese all’ effetto ‘ ex nunc ‘ della dichiarazione del fallimento in estensione, sarebbe « indubbia l’unicità della procedura (…) tanto più se si considera che NOME, imprenditrice individuale, era anche socia della s.d.f. con marito e cognato, qualità che invero assorbiva la prima, e che in tale veste era comunque contitolare dei beni acquisiti alla massa della s.d.f. »; iv) che occorre allora « stabilire se i documenti di acquisto possano far ritenere l’appellante proprietaria effettiva dei veicoli per cui è causa, o invece semplice soggetto interposto rispetto alla s.d.f. » , tesi quest’ultima « ritenuta preferibile, anche
alla luce del principio di preponderanza (‘più probabile che no’) che caratterizza il regime della prova nel processo civile »;
1.9. -La prova dell’interposizione fittizia di RAGIONE_SOCIALE nell’acquisto dei tre autocaravan, da ricondurre sostanzialmente alla società di fatto, risiederebbe in queste circostanze: i ) l’accordo del 20/02/2006 (intervenuto fra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE per l ‘uso del piazzale e di una stanza ad uso ufficio in INDIRIZZO, a far data dal 01/03/2006, dietro rimborso forfettario di euro 800,00 mensili), oltre ad essere privo di data certa rispetto al RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato anche redatto successivamente (ma pur sempre prima del RAGIONE_SOCIALE SDF) al solo scopo di giustificare la presenza dei beni sul piazzale, ed avrebbe un contenuto simulato, come si evincerebbe dalle dichiarazioni rese al curatore del RAGIONE_SOCIALE SDF da NOME COGNOME (« per alcuni contratti, pur stipulati da BBV, la RAGIONE_SOCIALE risultava essere il venditore ») e da NOME COGNOME (per cui RAGIONE_SOCIALE metteva a disposizione di BBV le proprie convenzioni con finanziatori e lo favoriva nella fornitura di mezzi da rivendere), oltre che dalla inattività della RAGIONE_SOCIALE.
–COGNOME impugna detta decisione con cinque motivi di ricorso per cassazione. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c., degli artt. 115, 116, 244, 246, 251 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., nonché la nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nella sentenza impugnata, avuto riguardo alla premessa iniziale per cui COGNOME avrebbe pienamente provato per via documentale di aver acquistato e pagato i beni rivendicati.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., richiamati dall’art. 2056 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. , per avere la corte territoriale determinato un arricchimento indebito della procedura fallimentare, avendo RAGIONE_SOCIALE pacificamente provveduto all’acquisto dei tre automezzi « pagandoli in maniera tracciabile », mentre era rimasta
una mera illazione che detto pagamento fosse stato « con ogni probabilità effettuato con denaro fornito dai COGNOME ».
2.3. -Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. , poiché l ‘apprensione dell’accordo del 20/02/2006 da parte del curatore, durante le operazioni di inventario del 04/03/2006, consentirebbe (in uno all’esecuzione dell’accordo e all’emissione delle relative fatture) di attribuire allo stesso data certa anteriore al RAGIONE_SOCIALE SDF.
2.4. -Il quarto mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 621 c.p.c. in rapporto agli artt. 2727-2729 c.c., per non avere la corte territoriale dato ingresso alla prova testimoniale richiesta, pur avendo riconosciuto l’idoneità dei documenti prodotti a dimostrare « in via non presuntiva né testimoniale » l’acquisto dei tre autocaravan da parte di RAGIONE_SOCIALE.
2.5. -Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. alla luce degli artt. 147 e 148 l.fall., con riguardo alla sopravvenuta declaratoria di fallimento in estensione della s.d.f. tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. -per illegittima applicazione retroattiva degli effetti sostanziali e processuali del sopravvenuto fallimento di detta società di fatto -e dell’art. 81 c.p.c. , non potendo il RAGIONE_SOCIALE COGNOME azionare in nome proprio un diritto altrui, cioè quello facente capo asseritamente al RAGIONE_SOCIALE della società di fatto.
-Il quinto motivo, da esaminare con priorità logicogiuridica, è fondato, con assorbimento dei restanti.
3.1. -I vizi lamentati in modo assorbente con l’ultimo mezzo originano infatti da una impropria valorizzazione degli effetti del successivo e distinto RAGIONE_SOCIALE della società di fatto tra NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiarato in estensione circa due anni dopo l’originario RAGIONE_SOCIALE individuale di NOME, mentre era in corso il giudizio per cui è causa, di cui il secondo RAGIONE_SOCIALE non è mai stato parte.
3.2. -Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , non vi è affatto identità tra il RAGIONE_SOCIALE dell’impresa
individuale di NOME COGNOME (parte del presente giudizio) e il RAGIONE_SOCIALE della suddetta società di fatto (ad esso rimasto estraneo).
Vale al riguardo il consolidato principio (espresso per lo più in materia di revocatoria fallimentare) per cui, in tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, si accerti l’esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l’esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile), la successiva dichiarazione di fallimento “in estensione” ha natura costituiva ed effetto soltanto ex nunc , in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus ) va ad essa riconosciuta (Cass. Sez. U, 8257/2002; conf. Cass. 19896/2005, 13421/2008, 26944/2016).
A partire dall’arresto nomofilattico del 2002 è stata dunque disattesa la tesi dell’unitarietà sostanziale tra la procedura concorsuale dell’imprenditore individuale e quella della società di fatto, tanto più che l ‘art. 147 l.fall. richiede inequivocabilmente una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento della società (e ciò anche dopo le modifiche apportate dalle riforme del 2006 e 2007 -peraltro non applicabili ratione temporis -che hanno enucleato nel quinto comma l’ipotesi originariamente ritenuta compresa nel secondo comma dell’art. 147 l.fall. , che formalmente contemplava solo la dichiarazione di fallimento dell’ ulteriore socio illimitatamente responsabile, in estensione al fallimento della società); è difatti da questa seconda dichiarazione che originano tutti gli effetti nei confronti del fallito, del creditore e dei terzi, fatta salva la conservazione degli effetti già prodottisi con la prima dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, il cui titolo muta, ma solo ex nunc , in fallimento di socio della accertata società di fatto.
3.3. -Muovendo da queste premesse giuridiche non possono allora ritenersi corrette le conclusioni cui perviene la corte territoriale (peraltro sulla base di un percorso motivazionale radicalmente diverso da quello adottato in primo grado) laddove, per un verso, dà atto della piena prova documentale fornita da
NOME circa l’acquisto dei beni per cui è causa in data successiva al RAGIONE_SOCIALE di NOME (che pure li ha inventariati ed acquisiti all’attivo ) e per altro verso assume -attraverso un ‘ articolata ricostruzione della vicenda in termini simulatori -che NOME sarebbe un soggetto interposto rispetto all’acquisto di quei beni, in capo, però, non già al RAGIONE_SOCIALE che aveva spiegato la relativa domanda riconvenzionale, bensì al RAGIONE_SOCIALE della società di fatto, che come detto non è stato mai parte del giudizio e rispetto al quale non vi è stato alcun contraddittorio.
-Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.