Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9896/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, C/O AVV_NOTAIO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 100/2021 depositata il 20/01/2021.
-citazione in giudizio di un terzo -costituzione del creditore -nullità – sanatoria
Ud.28/10/2025 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del 20 dicembre 2011 emesso dal Tribunale di Bari per l’importo di € 1.073.000,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE, quale garante delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE, società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il decreto è stato emesso a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione in data 19 -23 aprile 2010, risultato inadempiuto.
A seguito della sentenza di fallimento dell’ingiunta RAGIONE_SOCIALE, pronunciata nelle more della prima udienza di trattazione, RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio, allegando di avere impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento e che avrebbe inteso giovarsi degli effetti del giudizio in caso di inerzia del curatore, nell’ipotesi di rientro in bonis .
Il Tribunale di Bari ha dichiarato improcedibile l’opposizione, rilevando che l’opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata notificata a RAGIONE_SOCIALE) e non a RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società (il Fallimento REM intimato è rimasto contumace) e ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello sanato il vizio dell’opposizione a decreto ingiuntivo che vedeva quale parte convenuta un terzo, per effetto della costituzione del creditore, legittimato attivo all’azione monitoria . Nel merito, il giudice di appello ha rilevato che, stante l’intervenuto fallime nto del l’opponente , il credito della banca dovesse accertarsi nelle forme dell’ammissione allo stato passivo , con conseguente improcedibilità
della domanda di condanna proposta in sede monitoria e riproposta in sede ordinaria, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo.
Propone ricorso per cassazione il successore a titolo particolare del creditore, affidato a due motivi, il secondo dei quali articolato con un secondo profilo. La società e il Fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio. È intervenuta in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. quale cessionaria ex art. 111 cod. proc. civ. di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 638 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per effetto della costituzione in giudizio del creditore opposto. Osserva parte ricorrente che l’opposizione è stata indirizzata nei confronti di MPS, soggetto non destinatario dell’opposizione, presso un difensore non domiciliatario di RAGIONE_SOCIALE. Censura la statuizione del giudice di appello sul presupposto che sarebbe stato onere dell’opponente riproporre l’iter notificatorio presso l’effettivo destinatario , al fine di conservare efficacia processuale all’opposizione proposta , stante l’omessa notificazione al creditore ingiungente RAGIONE_SOCIALE. Deduce, pertanto, che l’omessa o inesistente notifica al creditore comporta l’inapplicabilità del principio della sanatoria, principio applicabile alla notifica nulla.
Il primo motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili di censura dedotti. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, nel caso di specie non si tratta di omesso esame di fatti storici sostanziali, intesi in senso naturalistico (Cass., n. 13024/2022), bensì di atti del processo, la cui violazione non è deducibile con tale censura.
n. 9896/2021 R.G.
Quanto alla dedotta violazione di legge, la sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente incardinato l’atto di opposizione, ancorché il soggetto evocato in giudizio fosse un soggetto diverso dal creditore del procedimento monitorio, purché il legittimato passivo dell’opposizione , beneficiario dell’ingiunzione di pagamento e attore in senso sostanziale, si sia costituito nel giudizio di opposizione e abbia, così, sanato la nullità della citazione in opposizione (Cass., n. 15946/2019; Cass., n. 4470/1999). La decisione del giudice di appello è stata, pertanto, incentrata sulla sanatoria (del vizio) dell’atto di citazione proposto (a monte) nei confronti di soggetto diverso dal legittimato passivo e, conseguentemente, notificato a quest’ultimo , laddove il ricorrente ha censurato la sentenza deducendo la nullità (a valle) della notificazione dell’atto di citazione, argomento estraneo alla ratio decidendi.
C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 305, 645 e 653 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata, da un lato, ha ritenuto che il debitore dichiarato fallito conservi la propria legittimazione processuale a riassumere il giudizio e, dall’altro , ha dichiarato improcedibile il giudizio. Osserva il ricorrente che, dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento , il debitore conserva la propria legittimazione processuale al fine di non vedersi opporre il titolo esecutivo una volta tornato in bonis ; in questo caso, tuttavia, il giudizio proseguirebbe nel merito ai fini dell’accertamento dell’ esistenza del credito sul presupposto del ritorno in bonis del debitore ma non ai fini della declaratoria di improcedibilità. Da questo assunto, il ricorrente fa discendere l’annullamento della condanna alle spese nei confronti della società debitrice appellante.
n. 9896/2021 R.G.
Il secondo motivo è complessivamente inammissibile in quanto -una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto -il giudizio ordinario diviene improcedibile e qualunque pretesa dei creditori, ancorché azionata monitoriamente, va proposta in sede concorsuale mediante ammissione allo stato passivo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME