Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13503 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33654/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Canazei (Trento), in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, domiciliati in Trento, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo omologato di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 253/2018 depositata il 23/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
di omologa di concordato preventivo -sopravvenuta dichiarazione di fallimento -improcedibilità del giudizio
Ud.12/12/2023 CC
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Trento del 23 ottobre 2018 che ha respinto il suo reclamo contro la sentenza del Tribunale di Trento che, su ricorso del commissario giudiziale, aveva dichiarato annullato il concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 186 e 138 l. fall..
Il commissario giudiziale ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
4 Nelle more di questo giudizio di legittimità il Tribunale di Trento, ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e il reclamo proposto dalla società contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Trento con sentenza avverso la quale pende ricorso per cassazione (iscritto al n. 19057/2019).
Considerato che:
Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all’esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi un autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. (cfr. Cass. 30539/2018, Cass., Sez. U., 9935/2015, Cass., Sez. U., 1521/2013).
Questa esigenza di coordinamento, nel caso in cui sopravvenga la sentenza di fallimento nelle more dell’impugnazione avverso la statuizione di annullamento del concordato preventivo, da un lato comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente pr oponibili contro quest’ultima decisione e, co munque, l’improcedibilità del separato giudizio avverso la medesima
statuizione se già proposto (al pari di quanto accade per il diniego di omologazione del concordato preventivo), dall’altro fa sì che i motivi di impugnazione presentati contro l’annullamento dell’omologazione del concordato debbano tradursi in motivi di impugnazione della sentenza di fallimento, giacché il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi di impresa (Cass., Sez. U., 9146/2017).
Se dunque la sentenza di annullamento del decreto di omologazione del concordato preventivo è stata impugnata, le relative censure devono essere riproposte nel separato giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento ed il giudizio pendente avverso la pronunzia di annullamento diviene improcedibile.
Si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
6 . L’esito della lite, determinato da un fatto sopravvenuto estraneo al suo oggetto, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2023.