Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36095 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6415/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4911/2019 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.La RAGIONE_SOCIALE, società che trasforma e vende all’ingrosso prodotti petroliferi, ha stipulato un contratto di deposito di carburante con la società RAGIONE_SOCIALE, che svolge invece attività di custodia di quei prodotti.
2.-Durante il deposito si è verificato uno sversamento di gran parte del prodotto depositato, in conseguenza del quale v’è stato un sequestro penale del sito, per i reati di inquinamento ambientale poi risoltosi con un dissequestro. A quel punto la RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere da quest’ultima il risarcimento del danno per la perdita di gran parte del prodotto depositato: dapprima con due domande distinte, di responsabilità da deposito e di responsabilità extracontrattuale, quest’ultima poi oggetto di rinuncia.
3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, sul presupposto, tra l’altro, che non erano state adeguatamente contestate le ragioni della convenuta, che si era difesa allegando il fatto del terzo, e che aveva chiamato in garanzia le compagnie di assicurazione RAGIONE_SOCIALE ed AXA, queste ultime poi
costituitesi per far dichiarare la mancata copertura assicurativa dovuta al dolo del contraente.
3.1.- La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato questa decisione, ma, subito dopo la notifica dell’appello, la RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita, con la conseguenza che il giudice di appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione poiché, a suo dire, la domanda avrebbe dovuto essere trasferita nella procedura fallimentare, ed ha altresì dichiarato per conseguenza inammissibile l’appello incidentale fatto dalla fallita convenuta.
4.-Questa decisione è qui impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con sei motivi . Si sono costituite con controricorso le compagnie di assicurazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per chiedere il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
5.- I sei motivi- in realtà di tratta di tre motivi articolati in sei censure- sono, almeno i primi quattro, volti a contestare la tesi che, essendo sopravvenuto in appello il fallimento della appellata, l’impugnazione deve dirsi improcedibile in quanto la domanda va proposta nella procedura concorsuale.
5.1.- Infatti, con il primo motivo, si prospetta violazione degli articoli 24 e ss. legge fallimentare e 303 c.p.c.
La tesi è che, sebbene in astratto valida la regola che le domande verso il fallito si propongono nella procedura concorsuale, questa regola non si applica al caso presente, dove il fallimento è sopraggiunto dopo la decisione di primo grado, caso nel quale, per evitare il giudicato, l’appello può proseguire pur se è stato dichiarato il fallimento dell’appellato.
5.2.Il secondo motivo prospetta la medesima censura per sostenere la nullità per errore in procedendo.
5.3.- Cosi, allo stesso modo, il terzo motivo, che non ha rubrica, è svolgimento del primo, in quanto aggiunge alla tesi in quello esposta che, se la domanda dovesse essere trasferita nella procedura concorsuale, la società creditrice, avendo perso in primo grado, non avrebbe titolo di insinuazione al passivo; ed è proprio perché ha perso in primo grado che ha interesse ad impugnare per procurarsi quel titolo.
5.4. Allo stesso modo, quello che è indicato come quarto motivo in realtà costituisce la riproposizione dei precedenti sotto denuncia di un vizio procedurale.
Questi motivi hanno connessione logica e possono valutarsi insieme.
Sono fondati.
E’ infatti principio di diritto che <> (Cass. 26041/ 2010; Cass. 11741/ 2021).
In questo caso è pacifico che il fallimento è intervenuto dopo la notifica dell’appello, che è stato dunque interrotto, ma poi proseguito nei confronti del curatore.
In tal caso, dunque, l’appello non è da considerarsi improcedibile: che, anzi, esso serve ad evitare che un accertamento negativo costituito dalla decisione di primo grado, possa fare stato nella procedura fallimentare senza che però chi lo ha subito possa avere la possibilità di impugnarlo.
La ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non gi à̀ ad impugnarla, bens ì̀ ad insinuarsi al passivo; per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessit à di impugnare quell’accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato ed abbia inevitabili riflessi nel giudizio concorsuale.
7.- Il quinto e sesto motivo che attengono alla inammissibilità dell’appello incidentale vanno dunque dichiarati assorbiti.
Il ricorso va dunque accolto. La decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Dichiara assorbiti quinto e sesto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.
Roma 30.11.2023
Il Presidente