Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1986/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
e sul controricorso contenente ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2530/2020 depositata il 28/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla temporanea interruzione dell’utenza telefonica nella fase di migrazione dal vecchio gestore, RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE chiamava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, indicandola come unica responsabile del disRAGIONE_SOCIALEo.
Il Tribunale di Bologna, accertata la concorrente responsabilità di entrambe le compagnie telefoniche, condannava la RAGIONE_SOCIALE a risarcire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 190.000,00, oltre all’indennizzo contrattualmente previsto, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE nella misura del 50% delle somme liquidate in favore della RAGIONE_SOCIALE attrice.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2013, accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed accoglieva anche l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento danni di RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, in quanto l’attrice aveva esteso solo in sede di precisazione
delle conclusioni la domanda, originariamente formulata solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche verso RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi e la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso incidentale condizionato, per il caso fossero cassati i capi di sentenza che avevano dichiarato inammissibile la domanda nei suoi confronti.
Questa Corte, con sentenza n. 11914 del 2016, accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso principale (relativi alla responsabilità della RAGIONE_SOCIALE), dichiarando assorbiti gli altri e il ricorso incidentale condizionato, ed affermava che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se la delibera RAGIONE_SOCIALE del 2007, che ordinava alla RAGIONE_SOCIALE l’interruzione immediata della procedura unilaterale di migrazione, fosse stata la conseguenza del comportamento tenuto in precedenza dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, che aveva attuato altre volte il trasferimento dei clienti da altre compagnie a se stessa con modalità unilaterali e non concordate, come prevede la legge, comportamento più volte contestatole dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’anno 2007, nonché se l’emissione della delibera fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, inoltre, avrebbe dovuto valutare la diligenza tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione del contratto dal momento in cui era venuta a conoscenza della delibera interdittiva, risultando che la RAGIONE_SOCIALE era venuta a conoscenza della delibera dell’RAGIONE_SOCIALE 569/07/Cons in data 11 dicembre 2007 ed aveva aspettato circa due mesi senza effettuare alcuna comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza adottare alcun provvedimento a protezione del proprio cliente, tenendo anche conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fondava la propria organizzazione operativa proprio sulla connessione telefonica.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso questa Corte cassava dunque la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna perché si attenesse ai seguenti principi di diritto: ‘ In relazione ad un contratto fra una impresa esercente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il cliente, in presenza di un atto dell’autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria che abbia inciso negativamente sull’attuazione del rapporto obbligatorio, è necessario, per giustificare l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione della prestazione, che l’impresa non vi abbia colposamente dato causa, in quanto il factum principis non basta, di per sè solo, a giustificare l’inadempimento ed a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Nel caso in cui l’impresa esercente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, essa non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. La diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto da parte di una impresa esercente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE impongono di comunicare tempestivamente al proprio cliente l’impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni .’.
La Corte d’appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, con la sentenza n. 2530 del 2020 qui impugnata:
-dava atto che NOME non aveva riproposto la domanda verso RAGIONE_SOCIALE;
-accoglieva la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, affermando che la procedura di migrazione attuata unilateralmente da RAGIONE_SOCIALE era stata già contestata in precedenza dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto in contrasto con le regole di matrice consensuale e che l’Autorità aveva invitato RAGIONE_SOCIALE a
non porre in essere altre procedure di migrazione non concordate, per cui l’impossibilità della prestazione non derivava, come affermato da RAGIONE_SOCIALE, da un fattore esterno imprevedibile, essendo invece fondata su un comportamento colposo del debitore, che vi aveva dato causa;
-aggiungeva che anche dopo la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE non risultava alcuna attivazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, né quanto all’assolvimento dei suoi obblighi di informazione nei confronti della cliente né che la stessa avesse cercato in altro modo di risolvere il problema del trasferimento ad altro operatore nel più breve tempo possibile, come era suo preciso obbligo, discendente sia direttamente dal contratto intercorso con RAGIONE_SOCIALE. sia dai principi generali di diligenza e buona fede;
-ciò premesso quanto alla responsabilità contrattuale da inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, condannava la RAGIONE_SOCIALE a risarcire i danni, ritenendo però che la quantificazione dei danni non potesse essere pari alla intera riduzione di fatturato dell’attrice nel periodo; condannava RAGIONE_SOCIALE a risarcire un danno complessivo di 25.000 €, ivi compreso il danno da ritardo;
-rigettava la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’immagine ritenendo non provato il pregiudizio;
-accoglieva la domanda di manleva di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che quest’ultima avesse, a sua volta, colposamente disattivato le linee di V.G., che non aveva chiesto il distacco delle linee, ma la migrazione ad altro operatore (con continuità del RAGIONE_SOCIALEo);
-riteneva che correttamente fosse stata individuata nella misura del 50% di quanto sarebbe stata condannata a pagare RAGIONE_SOCIALE la misura della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE
(richiamando la presunzione di pari corresponsabilità di cui all’art. 2055 c.c.).
Verso questa sentenza propone ricorso principale RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, e propone controricorso con impugnazione incidentale la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, deducendo 5 motivi.
RAGIONE_SOCIALE, evocata in giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Nella memoria della controricorrente preliminarmente si rileva l’irritualità della memoria depositata da controparte del 2021, non collegata con alcuna attività di discussione.
All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale V.G.
Con il primo motivo la V .G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1226, 1218, 1223 e degli articoli 2727 e 2728 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. per aver effettuato una liquidazione del danno palesemente sproporzionata per difetto, per l’omessa indicazione del criterio utilizzato per la liquidazione del danno e l’indicazione di motivazioni manifestamente contraddittorie ed illogiche.
Il motivo è inammissibile.
La corte d’appello compie una valutazione equitativa, ancorata a diversi parametri enunciati (esclude che il danno possa coincidere con il calo del fatturato nel periodo successivo, potendo lo stesso avere origine da vari fattori, stimando l’incidenza dei fattori di contenimento del danno, il risparmio nei
costi variabili da detrarre dalla flessione degli imponibili, l’ampio ciclo di lavorazione delle commesse ed esclude l’esistenza di prove specifiche di un rallentamento delle lavorazioni sulle commesse precedentemente acquisite), con motivazione espressa non priva di un impianto logico. Prende in considerazione e valuta le circostanze del caso concreto, indicando i criteri valutativi tenuti in conto, compiendo una valutazione equitativa globale ma non arbitraria. Non è necessario, ai fini di una corretta valutazione equitativa, stimare il peso economico di ciascuna circostanza rilevante e compiere una operazione matematica, come auspica la ricorrente a pag. 22, al fine di rendere verificabile la quantificazione operata dal giudice d’appello, mentre è necessario enunciare i parametri tenuti in conto.
La ricorrente sostiene che il ragionamento posto in essere dalla corte d’appello, secondo il quale non si può escludere che la nuova linea telefonica posta in essere con immediatezza dalla RAGIONE_SOCIALE fosse utilizzabile a beneficio di tutto l’ufficio, contrasterebbe con le dichiarazioni dei testi, dalle quali risulterebbe che era una linea dati dedicata ad un unico cliente, ma sul punto sollecita una rinnovazione della valutazione, espressamente effettuata dalla corte d’appello e riportata in motivazione, a pag. 10 della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e dei DM n. 140 del 2012 e 55 del 2014 in riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado e del primo giudizio d’appello in favore di COGNOME, e lamenta l’omessa applicazione del DM del 2014 per la liquidazione dei compensi di primo e secondo grado.
Il motivo è inammissibile in quanto la censura è generica, non si riporta ad una affermazione contenuta nella sentenza di appello, dalla quale si possa evincere che le spese dei precedenti gradi di
merito siano state liquidate facendo riferimento ai DM precedenti, né lamenta che la liquidazione sia scesa sotto i minimi. La sentenza, correttamente, afferma di aver parametrato la liquidazione delle spese all’esito finale della lite.
Ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE
La Tim col primo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omessa pronuncia e la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., in relazione all’ipotesi di cui all’articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c. là dove il giudice del rinvio non ha statuito sull’eccezione di novità della domanda della ricorrente relativa alla diversa prospettazione della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per condotta commerciale scorretta ovvero migrazione unilaterale operate in violazione delle disposizioni di legge. Sostiene che la ricorrente avrebbe in origine agito in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno a carico della RAGIONE_SOCIALE soltanto per aver subito il distacco delle proprie linee telefoniche.
Il motivo è inammissibile.
Esso non tiene conto che la causa viene da una cassazione con rinvio. Nell’accogliere i motivi 1 e 2 del ricorso V.G., questa Corte, con la sentenza n.11914 del 2016, aveva indicato al giudice di merito che dovesse compiere la sua valutazione andando a verificare se vi fosse stato un comportamento poco diligente da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe potuto essere integrato da una incompleta informazione o da un comportamento colposamente inattivo, non potendo essa sottrarsi ad ogni responsabilità solo in virtù del factum principis del provvedimento dell’Autorità garante.
Pertanto, è coperto da giudicato che l’accertamento del giudice di merito nel valutare l’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE dovesse prendere in considerazione sia i comportamenti colposamente inerti di RAGIONE_SOCIALE (ed altrettanto colposi di
RAGIONE_SOCIALE, che interrompeva l’accesso della cliente alle linee telefoniche prima che il processo di migrazione fosse portato a termine), sia il mancato rispetto da parte di RAGIONE_SOCIALE delle procedure di migrazione.
Con il secondo motivo la controricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1218 e 1223 c.c. in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta di RAGIONE_SOCIALE e il presunto danno. Sostiene che dagli atti emergerebbe la responsabilità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE che, mal interpretando la comunicazione di recesso del cliente, ha distaccato le linee telefoniche in uso senza mantenerle operative in attesa del trasferimento a nuovo operatore.
Il motivo, oltre che confuso nella sua esposizione, perché denuncia un vizio di motivazione commesso in relazione ad una violazione di legge, è infondato.
Al contrario di quanto ritiene la ricorrente incidentale, la corte d’appello motiva sul punto del nesso causale tra l’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE e il danno riportato dalla cliente, enunciando una serie di comportamenti inadempienti di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della propria cliente (inadempimento dell’obbligo di informazione, mancata ricerca di una soluzione condivisa con il precedente operatore o di una qualsiasi altra soluzione alternativa che consentisse una veloce risoluzione del problema) che hanno concorso a determinare il danno, legato alla interruzione quasi totale delle linee telefoniche per un periodo prolungato di tempo nel passaggio da un operatore all’altro.
Con il terzo motivo la Tim denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1226, 1218 e 1223, nonché degli articoli 2727, 2728 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.
nella parte in cui la corte d’appello ha liquidato il danno in via equitativa in favore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente in assenza dei presupposti di legge, della prova del danno patito e comunque con motivazioni contraddittorie e illogiche.
Il motivo è inammissibile, simmetricamente con l’inammissibilità del primo motivo di parte ricorrente.
La motivazione sulla quantificazione del danno esiste, le due parti coinvolte ne contestano, in virtù dei contrapposti interessi, e partendo da opposti punti di vista, gli esiti.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 2043, 2055 e 1223 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha accolto solo nella misura del 50% la domanda di manleva e garanzia spiegata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, anche qui con motivazione contraddittoria e illogica.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello enuncia le distinte condotte sulle quali si fonda la responsabilità dei due operatori, interruzione della linea telefonica preesistente da parte di RAGIONE_SOCIALE, avvio di una procedura unilaterale di trasferimento da operatore ad altro operatore, non consentita dall’Autorità garante, da parte di RAGIONE_SOCIALE, unita alla mancata informazione del cliente ed all’inerzia a fronte del determinarsi della interruzione delle linee telefoniche e, acclarata la responsabilità di entrambe, in mancanza di una diversa prova in ordine ad una differente ripartizione della graduazione interna delle responsabilità, applica il principio di cui all’art. 2055 c.c. ritenendo entrambi i danneggianti responsabili al 50% ciascuno.
Infine, con il quinto motivo, si denuncia in via riconvenzionale la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché l’esistenza del vizio di motivazione apparente, nella parte in cui il giudice del rinvio ha compensato in parte le spese
di tutti i gradi di giudizio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, anche in questo caso con motivazione carente ed illogica. Il motivo è infondato, in quanto correlato all’eventuale accoglimento dei precedenti motivi, con i quali Tim voleva giungere alla cassazione della sentenza sul punto della propria responsabilità e sul punto della corresponsabilità di RAGIONE_SOCIALE al 50%, che sono stati invece rigettati.
Il ricorso principale è quindi inammissibile, il ricorso incidentale è complessivamente infondato.
In virtù della soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e sia la ricorrente sia la ricorrente incidentale risultano soccombenti, pertanto sono gravate dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27