Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22131/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 5621/2019 depositata il 01/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ha proposto -per quanto qui ancora rileva – domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 6. 003.356,10, in virtù di contratto di factoring in data 1° aprile 2010. La domanda atteneva, come risulta dal decreto impugnato, a crediti anche futuri (« che sorgeranno ») nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. (debitore ceduto) per operazioni di credito al consumo, relativi alle somme che il cedente avrebbe avuto titolo a pretendere dal debitore ceduto per forniture di beni e servizi erogati dal cedente a consumatori, quale effetto dei correlati finanziamenti, a questi ultimi erogati, dal debitore ceduto. L’importo richiesto, comprensivo di interessi calcolati sino alla data del 10 ottobre 2011, giorno di deposito della domanda di ammissione a concordato preventivo del cedente, era pari al saldo tra originarie anticipazioni per € 52.952.648,80 , a corrispettivo dei crediti ceduti al factor e incassi pervenuti dal debitore ceduto.
Il credito è stato escluso dallo stato passivo per mancata prova del pagamento del corrispettivo dal factor al cedente.
Il Tribunale di Napoli Nord, per quanto qui rileva, ha accolto parzialmente l’opposizione , ammettendo il credito in oggetto con riserva. Il giudice dell’opposizione, accertato il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione, ha ritenuto che -stante la clausola della cessione dei crediti pro solvendo , con cui il cedente ha garantito la solvibilità del debitore ceduto – il cessionario avrebbe dovuto, analogamente a quanto avviene con il contratto di sconto, escutere preventivamente il debitore ceduto; il credito è stato, quindi, ammesso con riserva ex art. 55, terzo comma, l. fall., sottoponendosi l’ammissione definitiva al verificarsi della condizione dell’infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a quattro motivi, motivi ulteriormente illustrati da memoria; il Fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 4 l. n. 52/1991, nonché erronea applicazione degli artt. 1858 e 1859 cod. civ., nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito del ricorrente dovesse essere ammesso con riserva subordinatamente all’escussione del debitore ceduto in caso di cessione di crediti futuri. Osserva parte ricorrente che non è applicabile al caso di specie la disciplina dello sconto, contratto che presuppone l’esistenza del credito ceduto; osserva, inoltre, il ricorrente che in caso di crediti futuri, l’effetto traslativo della cessione si verifica all’atto della venuta a esistenza del credito.
Il primo motivo va esaminato unitamente al quarto motivo – formulato in via gradata -con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1198, 1260, 1265, 1267, 1362 cod. civ., nonché dell’art. 4 l. n. 52/1991, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto necessaria l’escussione del debitore ceduto. Osserva parte ricorrente che l’art. 7 del contratto di factoring prevede espressamente che in caso di insolvenza del debitore ceduto, il cessionario possa agire nei confronti del cedente per la ripetizione delle anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti, oltre interessi e spese, a prescindere dall’escussione del debitore ceduto. Sul punto, osserva il ricorrente ch e l’art. 4 l. n. 52/1991 prevede che il cedente garantisca per legge la solvibilità del debitore, in deroga all’art. 1267 cod. civ., per cui la cessione del credito nel factoring avrebbe funzione di garanzia e non anche funzione solutoria.
n. 22131/2021 R.G.
Il primo motivo è inammissibile per difetto del presupposto invocato dal ricorrente, non avendo il decreto impugnato qualificato il factoring come contratto di sconto, ma avendone semplicemente accertato la causa di finanziamento, tipizzante l’operazione del factoring standard in termini analoghi a quella del contratto di sconto, in cui la cessione del credito assume funzione di garanzia atipica dell’anticipazione erogata (Cass., n. 22014/2017). Né il decreto impugnato ha incentrato la decisione sulla natura obbligatoria della cessione dei crediti futuri nel contratto di factoring, bensì sull’assunzione della clausola « salvo buon fine» , quale « condizione risolutiva della cessione del credito» (pagg. 12 -13 decr. imp.), in tali termini, assimilabile alla cessione pro solvendo nel contratto di sconto.
Parimenti, il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’omessa applicazione dell’art. 7 delle condizioni generali di contratto, in quanto l’interpretazione del titolo contrattuale, in quanto diretta a individuare la volontà dei contraenti (individuata dal giudice del merito nella clausola pro solvendo , secondo cui il cessionario deve procedere all’escussione del debitore ceduto, agendo all’esito nei confronti del cedente per la restituzione della somma anticipata), determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U., n. 3925/2024).
Nel resto, il quarto motivo è infondato. Come indicato dal ricorrente, l’art. 4 l. n. 52/1991 dispone che « il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia». Il cedente, nel cedere i crediti al factor e nel ricevere l’anticipazione degli stessi, garantisce la solvibilità del debitore ceduto assumendo la garanzia pro solvendo del debitore ceduto a garanzia dell’obbligazione di restituzione delle anticipazioni ricevute. È
n. 22131/2021 R.G.
proprio la funzione di garanzia della cessione del credito che consente al factor, una volta infruttuosamente tentata l’escussione del debitore ceduto, di rivolgersi al cedente per la restituzione delle anticipazioni erogate e per gli altri corrispettivi e costi maturati.
Nell’economia del contratto di factoring, a differenza della ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce, difatti, elemento fisiologico del contratto (Cass., n. 6203/2025). La convenzione complessa costituita dal contratto di factoring fa sì che alla causa vendendi (cessione verso corrispettivo della totalità dei crediti del cedente) si aggiunge -oltre alla obbligazione di gestione del credito -anche la causa di finanziamento (erogazione delle anticipazioni), riguardo alla quale -a termini del l’art. 4 l. n. 52/1991 la garanzia della solvenza del debitore costituisce elemento naturale negotii (Cass., n. 684/2001). Ove il debitore ceduto non adempia la propria prestazione al cessionario, il factor che inutilmente abbia proceduto a escussione del debitore ceduto, ha diritto alla restituzione delle relative anticipazioni, così attuandosi la garanzia della solvenza del debitore ceduto a garanzia delle anticipazioni erogate.
Ne consegue che, ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor è in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto ex art. 1267, secondo comma, cod. civ. In mancanza di prova dell’escussione , il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all’avveramento della clausola negoziale « salvo buon fine» ), a tenore degli artt. 55, terzo comma, e 96, secondo comma, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell’ escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di
quest’ultimo (Cass., n. 15080/2018). Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cessione di crediti futuri quale oggetto del contratto di factoring, questione dedotta in sede di ricorso in opposizione e di memoria illustrativa, né sarebbe stata esaminata la garanzia di solvibilità del debitore.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la cessione dei crediti futuri era la questione da decidere, non anche il fatto storico necessario a ricostruire la vicenda, vicenda che – peraltro -è stata inquadrata dal giudice del merito negli esatti termini, ove ha espressamente preso in esame, ai fini della decisione, sia i crediti già sorti, sia i crediti futuri (« che sorgeranno »). Il motivo è, ulteriormente, inammissibile nella parte in cui deduce l’omessa valutazione della clausola di solvibilità del debitore, in quanto questione attinente alla valutazione della documentazione prodotta e alla disamina di tesi difensive, non attinenti all’om esso esame di fatti storici (Cass., n. 2961/2025).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., 99, undicesimo comma, l. fall. per motivazione contraddittoria, nonché per omessa motivazione, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto necessaria l’escussione del debitore ceduto per i crediti futuri non ancora venuti a esistenza.
Il terzo motivo è infondato, recando il decreto impugnato una comprensibile traccia delle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 8053/2014), avendo deciso la controversia ritenendo che il diritto alla restituzione delle anticipazioni da parte del factor presuppone l’infruttuosa escussione del debitore ceduto, senza
distinguere tra crediti insorti e crediti futuri. Né il giudice del merito, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Non vi è luogo a regolazione delle spese processuali in assenza di difese scritte del fallimento intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.