Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16006 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8542-2018 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e dif ende in unione di delega con l’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO,
che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonchè
COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 1188/2017 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con contratto del 30.11.2002 i germani COGNOME NOME, NOME e NOME convenivano la divisione di alcuni beni, stabilendo rispettivamente: (a) la vendita da COGNOME NOME a NOME della sua quota di proprietà indivisa della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; (b) la vendita da COGNOME NOME a COGNOME NOME delle loro quote di proprietà indivisa del podere Palazzino; (c) l’abbandono di un arbitrato in quel momento in corso tra COGNOME NOME e NOME; (d) la divisione, in quote uguali tra i tre fratelli COGNOME, del credito derivante dalle cd. quote latte.
Con distinti atti di citazione COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Brescia, radicando rispettivamente: (a) il giudizio R.G. 13088/2005, nel quale invocava la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito per la mancata disponibilità di un terzo delle quote latte; (b) il giudizio R.G. 13130/2005, nel quale invocava l’accertamento della titolarità di un terzo delle predette quote latte. Nella seconda causa, COGNOME NOME formulava
domanda riconvenzionale in relazione al progettato trasferimento, in suo favore, della quota indivisa di un terzo della RAGIONE_SOCIALE.
Con ulteriore atto di citazione, COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Brescia, radicando il giudizio R.G. 2427/2006, avente ad oggetto un distinto contratto, intercorso tra le predette parti, di affitto di un terzo delle quote latte di cui anzidetto.
Le tre cause, riunite, venivano decise dal Tribunale con sentenza n. 3568/2013, con la quale: (a) veniva ordinato ad RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla ripartizione delle quote latte in ragione di un terzo per ciascun fratello; (b) venivano condannati COGNOME NOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME e di RAGIONE_SOCIALE, di € 598.494 a titolo di risarcimento del danno; (c) veniva emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento, da COGNOME NOME a COGNOME NOME, della quota indivisa di un terzo della RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza impugnata, n. 1180/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame principale, interposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece in parte l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME e sostituendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. disposta dal Tribunale con la semplice condanna di COGNOME a trasferire a COGNOME NOME la proprietà della quota indivisa di un terzo della RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE figlio e di RAGIONE_SOCIALE di NOME, NOME e NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da COGNOME NOMENOME emettendo una sentenza di condanna ad un facere infungibile, rappresentato dalla stipulazione di un contratto, che non avrebbe cittadinanza nel vigente ordinamento giuridico. Ad avviso della parte ricorrente, l’unico rimedio esperibile sarebbe la sentenza costitutiva prevista dall’a rt. 2932 c.c.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione incidentale spiegata da COGNOME NOME avverso la decisione di primo grado, dando atto che COGNOME NOME aveva concluso, in uno dei tre giudizi riuniti in prime cure (in particolare, la causa R.G. 13130/2005) chiedendo ‘dirsi NOME COGNOME tenuto, e per l’effetto condannarlo, a trasferire a NOME COGNOME e/o soggetto che questi si riserva di nominare sino alla stipula dell’atto notarile la proprietà di un terzo indiviso della RAGIONE_SOCIALE …’ (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Ad avviso della Corte distrettuale, le parole usate -in particolare, i riferimenti alla nomina di un terzo sino alla stipula del rogito notarile -dimostrano che la parte in tendeva richiedere non l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., bensì una sentenza di condanna.
Sul punto, va ribadito che ‘ È ammissibile la pronuncia di condanna resa dal giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del facere dell’obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall’inosservanza dell’ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del
13/10/1997, Rv. 508800; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 01/12/2000, Rv. 542325; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18779 del 05/09/2014, Rv. 632372; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19454 del 23/09/2011, Rv. 619791, secondo la quale ‘… ogni dubbio sull’ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza’).
Con il s econdo motivo , i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi totalmente sull’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento della proprietà della quota di un terzo della RAGIONE_SOCIALE ai sensi di quanto previsto dall’ art. 2932 c.c. La parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inadempimento che era stata formulata in relazione alla mancata esecuzione, da parte di COGNOME NOME, del contratto del 30.11.2002, non avendo egli provveduto a trasferire a COGNOME NOME la sua frazione delle quote latte.
Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché carente del necessario grado di specificità, non avendo parte ricorrente specificato che l’eccezione era stat a riproposta nelle conclusioni precisate in grado di appello, e comunque non avendo curato di riportare tali conclusioni, non consentendo in tal modo al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato.
Inoltre, occorre rilevare che la Corte di Appello ha accolto l’appello incidentale, eliminando la pronuncia ex art. 2932 c.c. sul presupposto che mancasse la relativa domanda. Ciò giustifica il mancato esame dell’eccezione di inadempimento, finalizzata evidentemente a paralizzare l’azione, ove essa fosse stata effettivamente proposta. La censura in esame, di conseguenza, configura una violazione processuale meramente teorica, e sotto
questo profilo è inammissibile, in forza del principio -che merita di essere ribadito -secondo cui ‘L’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011, Rv. 619534; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014, Rv. 632279; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877).
Infatti ‘ L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Ne deriva che ‘… il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche’ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda