Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35735 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10039/2019 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 615/2019 depositata il 07/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 615 del 2019 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-aveva convenuto in giudizio NOME COGNOME per ottenere la corresponsione dell’indebito ottenuto in ragione di un contratto di vendita mista ad appalto, con cui la stessa gli aveva dato incarico di ricostruzione di un fabbricato, con cessione di suolo e impegno alla cessione di un appartamento del cespite, a fronte, altresì, del diritto del deducente all’incameramento dei contributi statali previsti dalla legge n. 219 del 1981;
-aveva chiesto il pagamento della somma corrispondente ai contributi, non incassati per un’intervenuta modifica normativa e perché la convenuta aveva alienato l’immobile decadendo dal beneficio, ma, con sentenza passata in giudicato resa in distinto giudizio, era stato revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in tal senso, dichiarando la nullità della cessione del credito futuro in parola;
-il giudice di primo grado aveva ritenuto che il deducente poteva comunque far valere il rapporto correlato alla cessione del credito, non potendo riflettersi sul contratto collegato, in specie in assenza di domanda, la dichiarata nullità della cessione stessa, sicché la relativa obbligazione di pagamento era rimasta dovuta;
-la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che il Tribunale aveva pronunciato condanna all’adempimento contrattuale in mancanza di domanda, svolta invece quale ripetizione d’indebito ovvero ingiustificato arricchimento, mentre non poteva statuirsi alcunché sul merito in difetto di riproposizione, in linea subordinata, delle domande originariamente formulate dall’appellato;
resiste con controricorso NOME COGNOME che ha depositato, altresì, memoria;
Rilevato che :
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, cod. civ., 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare correttamente la domanda originariamente svolta, cui il Tribunale aveva risposto assicurando il bene della vita richiesto;
con il secondo motivo si prospetta, subordinatamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi decidendo la causa nel merito, una volta ritenuta l’extrapetizione;
Considerato che :
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
dalla stessa formulazione della censura (pag. 6 del gravame), peraltro da leggere utilmente alla luce della compiuta trascrizione delle conclusioni in questione contenuta solo nel controricorso (pagg. 1112), con profilo di violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., emerge che la domanda, quale formulata, non era quella di adempimento bensì di restituzione dell’indebito ovvero ingiustificato arricchimento ottenuto in relazione al contratto di appalto misto a vendita con cessione di credito futuro, per non aver
corrisposto alcuna utilità a fronte della prestazione dell’incaricato della ristrutturazione immobiliare;
il secondo motivo è invece fondato;
questa Corte ha chiarito, come evidenziato in ricorso e nella stessa sentenza impugnata, che in applicazione del principio di tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il giudice di appello, in caso di prospettata e riconosciuta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito;
ne consegue che, una volta ritenuta l’ultrapetizione o l’extrapetizione, non potrà affermarsi come fatto -che difetta la riproposizione delle domande originarie a mente dell’art. 346, cod. proc. civ., poiché, proprio per la ragione della richiesta riforma della decisione di merito resa nel precedente grado, dovrà statuirsi sulla minore o diversa pretesa riconosciuta come formulata, altrimenti concludendosi il giudizio con un’inammissibile pronuncia in mero rito di conclusivo ‘non liquet’;
coerentemente, in fattispecie diversa, ma con speculare quanto contigua logica, le Sezioni Unite hanno di recente affermato che l’impugnazione di una statuizione pregiudiziale d’inammissibilità di un’opposizione (in quel caso, a decreto ingiuntivo) costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della ‘domanda’ principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione stessa, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (Cass., 13/01/2022, n. 927);
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la decisione impugnata e rimette alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.