Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8048 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8048 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
Servitù
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20999/’13) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO; GLYPH – ricorrente – contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede di COGNOME NOMECOGNOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME gli ultimi due quali eredi di COGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentanti e difes virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, Roma, INDIRIZZO; controricorrenti –NOME COGNOME
e
COGNOME e COGNOME (quali successori a titolo particolare di COGNOME Dino), COGNOME NOME e NOME (quali successori a titolo particolare di NOME COGNOME), COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME (erede di Bovolenta Adriano), COGNOME NOMECOGNOME (erede di COGNOME), COGNOME (erede di COGNOME), NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME (erede di Bovolenta Adriano), NOME COGNOME NOME COGNOME (erede di COGNOME Mario), COGNOME COGNOME NOME (avente causa da COGNOME NOME), COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME (erede di COGNOME Cesare), COGNOME NOME (erede di COGNOME Cesare), COGNOME NOME COGNOME NOME (erede di COGNOME NOME), NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME (in proprio e quale erede di NOME e COGNOME NOME), NOME COGNOME e NOME COGNOME (erede di COGNOME Cesare), NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1207/2013, depositata il 29 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 2 novembre 2018 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri, nonc l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
uditi l’Avv. NOME COGNOMEin virtù di delega) per il ricorrente e l COGNOME NOME (per delega) nell’interesse dei controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione dell’aprile 1992 il sig. COGNOME Giovanni e altre d persone tra cui il sig. COGNOMEoggi ricorrente principale in cassazi nella loro qualità di comproprietari di porzioni immobiliari appartenen Condominio “Bissuola” sito in territorio del Comune di Venezia, censito al fog 16 n. 739 del NCEU di detto Comune, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il . COGNOME NOME ed altre trentatre persone, quale sig
comproprietarie di tre fabbricati insistenti sul mappale confinante n. 8 costituenti, nel loro complesso, il Condominio “RAGIONE_SOCIALE“, chiedend l’accertamento dell’esatto confine tra i due contigui mappali, nonché dichiarazione di inesistenza di servitù di passaggio e/o sosta a fa dell’anzidetto mappale n. 833.
Si costituivano in giudizio alcuni dei convenuti che, oltre ad instare per il della domanda principale, formulavano anche domanda riconvenzionale per l’accertamento, in loro favore, del diritto della contestata servitù di pass sosta e transito. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti litisconsorti necessari, la Sezione stralcio del Tribunale di Venezia, con sent n. 1928/2002, previo accertamento del confine legale tra i due mappal accoglieva la domanda principale di “negatoria servitutis”, rigettava la doman riconvenzionale spiegata dai costituiti convenuti e compensava per intero spese giudiziali, salvo che per quelle occorse ai fini dell’espletamento c.t.u., accollate a definitivo carico dei medesimi convenuti.
2.- Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello il sig. COGNOME Eli duolendosi solo della ingiustificata compensazione delle spese legali. costituivano, nel giudizio di secondo grado, il sig. COGNOME Bruno ed altri oltre ad insistere per la reiezione del gravame principale, proponevano, a l volta, appello incidentale in ordine al rigetto della domanda riconvenzio formulata in sede di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale. Si costitu altresì, anche coloro che avevano rivestito la qualità di altri atto principale nel giudizio di primo grado, che invocavano il rigetto dell’ap incidentale la conferma dell’impugnata sentenza. Le altre parti evocate i e appello rimanevano contumaci.
3.- Con sentenza n. 1207/2013 (depositata il 29 maggio 2013), la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello principale, accoglieva quello inciden e, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, rigettava tut domande formulate dagli attori in prime cure, regolando le complessive spese di entrambi i gradi di giudizio in base al principio della soccombenza fi accollandole all’appellante principale COGNOME NOME e agli appellati COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte veneta ravvisava, essenzialmente, la fondatezza del gravame incidentale sul presupposto che, nella fattispeci non veniva in questione un diritto di servitù, vertendosi, piuttosto, in mat uso delle parti comuni, il quale andava riconosciuto in favore di tutti i cond interessati, appartenenti a tutte le diverse comunità condominiali fruenti controversa area scoperta, ai sensi dell’art. 1102 c.c., trattandosi di pertinenziali soggette ad un vincolo reale di destinazione loro impre dall’origine e da ritenersi pacificamente accettato da tutti gli acquire tempo fino all’introduzione del giudizio.
4. -Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME NOME, articolato in nove motivi.
Hanno resistito con controricorso il COGNOME NOME e altri venti intimati ( indicati nell’intestazione della presente sentenza), che – a loro volta formulato ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi.
Le altre parti evocate nella presente fase di giudizio non hanno svolto att difensiva. Il ricorrente principale ha, infine, proposto controricorso al p ricorso incidentale.
La trattazione e la discussione dei ricorsi venivano fissate per l’udienza pub del 23 gennaio 2018 ma, all’esito, con ordinanza interlocutoria n. 6764 d 2018, il collegio rilevava che, alla stregua delle acquisite produ documentali, difettava la prova dell’avvenuta ritualità di determi notificazioni nei confronti di alcuni intimati da parte del ricorrente prin nei riguardi di altri intimati con il ricorso incidentale, ragion per c disposta la rinnovazione, a carico delle parti obbligate, degli adempime notificatori nei confronti delle parti rimaste intimate ma nei cui rigua risultava la regolarità della pregressa notificazione.
Di seguito i ricorsi erano rifissati per l’udienza pubblica del 22 novembre 2 in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha depositato memori sensi dell’art. 378 c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -In via pregiudiziale il collegio dà atto che sia il ricorrente principa ricorrenti incidentali, onerati della rinnovazione delle notificazioni dispos l’ordinanza interlocutoria n. 6764/2018, hanno ottemperato ai rispett adempimenti nel termine assegnato con la stessa ordinanza.
In particolare la difesa del ricorrente principale ha prodotto la dell’avvenuta rinnovazione del ricorso e degli atti correlati nei confront eredi legittimi di COGNOME NOME (COGNOME NOME e COGNOME NOME, peraltr già costituiti in questo giudizio quali dichiarati eredi di COGNOME Br dell’intimato COGNOME NOME (che risulta aver rifiutato la notificazion l’effetto di cui all’art. 138, comma 2, c.p.c.).
Allo stesso modo la difesa dei ricorrenti incidentali ha dato prova di provveduto alla rinnovazione delle ordinate notificazioni nei confronti dei predetti eredi di COGNOME NOME, di COGNOME NOME (anche in questo cas rifiutante la notifica), di COGNOME NOME e COGNOME NOME
2. Ciò premesso, si può passare alla disamina dei motivi del ricorso principal e di quello incidentale condizionato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto – in relaz all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnat vizio di ultra e/o extrapetizione, sul presupposto che, malgrado gli appell incidentali avessero richiesto, costituendosi nel giudizio di secondo gr (come già avevano fatto in qualità di convenuti in primo grado), l’accertamen dell’esistenza del contestato diritto di servitù di passaggio (riconosce pertanto, che l’area controversa appartenesse in comproprietà ai proprieta condomini del Condominio “Bissuola”), il giudice di appello aveva ritenuto c la stessa area fosse di proprietà comune, ovvero rientrante nella titolari tutti i comproprietari partecipanti ai due contigui Condomini, nonostan quindi, non fosse stato mai invocato alcun accertamento circa la presunta comproprietà dello spazio immobiliare dedotto in contesa.
2.2. Con la seconda censura il ricorrente principale ha prospettato – co riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. ed avuto rigu all’accoglimento dell’appello incidentale – la violazione e falsa applicazi
norme di diritto (senza, tuttavia, specificare quali) e il vizio di omesso circa più fatti decisivi per il giudizio che avevano costituito ogg discussione tra le parti, in ordine all’asserita erroneità dell’affermaz malgrado il mancato reperimento del Planivolumetrico da parte del c.t.u. dell’esistenza di un vincolo reale a favore del Condominio RAGIONE_SOCIALE (di cui era partecipi gli appellanti incidentali) tale da consentire, in favore dei pro appartenenti ai due Condomini, un pari uso del cortile da considerarsi comune e non di proprietà esclusiva del Condominio “RAGIONE_SOCIALE“.
2.3. Con la terza doglianza il ricorrente principale ha dedotto – in relaz all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa il fatto decisivo dedotta invalidità della riassunzione del giudizio a seguito dell’interruzio sensi dell’art. 303 c.p.c., eccepita all’udienza del 17 novembre 2010 dina alla Corte di appello (per mancata produzione tempestiva degli avvisi d ricevimento del ricorso in riassunzione).
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente principale ha denunciato – con rigua all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. ed avuto riguardo alla prospettazi dell’inammissibilità dell’appello incidentale – la violazione o falsa applic dell’art. 331 c.p.c. e l’omesso esame circa il fatto decisivo per il gi relativo alla mancata dichiarazione della suddetta inammissibilità per (assunt inosservanza del termine concesso dal giudice di appello ai fini dell’integrazi del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
2.5. Con la quinta censura il ricorrente principale ha dedotto – con riguar all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applica dell’art. 345 c.p.c. e l’ulteriore omissione circa un fatto decisivo per il giudizio, ponendo riferimento all’inammissibilità della produzione di nuovi documenti appello da parte degli appellanti incidentali, siccome attinenti ad una fi “ricostruzione del fascicolo di primo grado” ed invece inerenti a documen (contenuti nel fascicolo di appello dei predetti appellanti dal n. 2 al n. tutto nuovi e, quindi, inutilizzabili ai fini della decisione.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente principale ha prospettato riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un altro fatto decisivo
la controversia avuto riguardo all’eccepita nullità della c.t.u. svolta in g appello e/o alla inutilizzabilità dei documenti acquisiti direttament iniziativa dell’ausiliario giudiziale.
2.7.Con il settimo motivo il ricorrente principale ha denunciato – ai se dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applica degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo giudizio in ordine alla illegittimità della condanna dello stesso COGNOME rifusione delle spese del giudizio di primo grado, non essendo essa stata estes anche agli appellati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si erano associati alla posizione del COGNOME e alla altre parti che rimaste contumaci in appello, avevano formulato le medesime conclusioni di esso ricorrente principale nel giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia.
2.8. Con l’ottava censura il ricorrente principale ha dedotto – con riguar all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applica dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, conv. dalla legge n. 27/2012 e del D. 140/2012, nonché l’omesso esame circa il fatto decisivo del giudizio relati all’illegittima quantificazione della misura delle spese di lite liquida giudizio di primo grado e per quello di appello.
2.9. Con la nona ed ultima doglianza il ricorrente principale ha denunciato con riferimento all’oggetto dell’appello principale, la violazione o applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul presupposto dell’assunta illegit della compensazione delle spese disposta all’esito del giudizio svoltosi dinan al Tribunale di Venezia.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è stato – senz però, porre riferimento ad alcuna violazione riconducibile all’art. 360 c.p contestato l’aspetto relativo all’acquisto di servitù per destinazione del pad famiglia.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è stat sottoposto a critica – ma ancora una volta senza alcuna deduzione di viz ricollegabili specificamente all’art. 360 c.p.c. – il profilo riguardante l’ di servitù coattive.
4. -Osserva il collegio che, per ragioni di priorità logico-giuridica, deve e preso in considerazione, innanzitutto, il terzo motivo prospettato con il ri principale siccome esso attiene ad una (supposta) violazione processuale che ove in ipotesi fosse ritenuta sussistente – potrebbe risultare assorbe dell’esame delle altre doglianze.
Tale censura deve essere, tuttavia, qualificata inammissibile perché, con essa si pone, in modo inconferente, riferimento – ai sensi dell’art. 360, comma 1 5, c.p.c. – ad un assunto omesso esame di un fatto decisivo relativo a dedotta invalidità – che si asserisce tempestivamente eccepita – del riassunzione del giudizio di appello a seguito di una sua interruzione.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 5785/2017), va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, l’omess esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolat processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quan piuttosto, a quello art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (ovvero a quelli di cui ex precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti – in quest’ultimo caso – di concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizio competenza). Da ciò consegue che la deduzione del vizio ricondotto (impropriamente) a quello enucleato nel n. 5) del comma ll’art. 360 c.p.c. 1 de non può essere riqualificato come vizio afferente ad una nullità processua sussumibile in quello specificamente contemplato dal n. 4) dello stesso artico (v. Cass. S.U. n. 17931/2013 e, più recentemente, Cass. n. 10862/2018).
5. -A questo punto si può riprendere l’esame delle censure dedotte con il ricorso principale nell’ordine in cui sono state prospettate.
Rileva il collegio che il primo motivo di detto ricorso è fondato e deve, pe essere accolto per le ragioni che seguono.
Sulla scorta di quanto riportato nella descritta narrativa dello svolgimento giudizio è indiscutibile che gli appellanti incidentali avevano in primo formulato domanda riconvenzionale (respinta dal giudice di prime cure, donde il loro interesse da impugnare la sentenza emessa da quest’ultimo) con la quale avevano univocamente chiesto l’accertamento di un diritto di servitù d passaggio in favore del fondo coincidente con il mappale 833 su cui insisteva
loro complesso immobiliare (costituente il Condominio “RAGIONE_SOCIALE“) e con relativ suo esercizio in una porzione di fondo ubicato sul mappale contiguo sul qual era ubicato altro complesso immobiliare (identificato come Condominio “Bissuola”), i cui comproprietari avevano, invece, con l’esperita domand principale invocato l’accertamento dell’inesistenza della predetta serv nonché dell’esatto confine tra i due mappali.
In altri termini, nella presente vicenda processuale così come impostata sul base dei rispettivi atti introduttivi, con la domanda principale era proposta (oltre all’accertamento dei confini tra i due contigui mappali) un’actio negatoria servitutis (ai sensi dell’art. 949, comma 1, c.c.), mentre con l domanda riconvenzionale era stata contrapposta a quella principale un’actio confessoria servitutis (prevista dall’art. 1079 c.c.). Pertanto, entrambe l domande erano riconducibili a contrapposte azioni reali fondate su assunti tit petitori contrari.
Così correttamente qualificate le due reciproche domande, il giudice di prim grado aveva ritenuto di accogliere quella principale e, per effetto di statuizione, i convenuti che avevano agito in riconvenzionale avevano gravato la sentenza del primo giudice – già impugnata in via principale dal Todato Eli con appello incidentale, mediante il quale essi avevano chiesto l’accogliment della domanda formulata in primo grado e, per l’effetto, rigettarsi la doman attorea (ritenuta fondata all’esito del giudizio di prima istanza) e dich l’esistenza della reclamata servitù di passaggio, sosta e transito in loro f nella controversa porzione di fondo indicata nella citazione introduttiva.
A fronte dei distinti petita dei due reciproci appelli riferiti alle due richiama azioni petitorie, la Corte veneta ha provveduto ad una riqualificazione complesso oggetto del giudizio ritenendo che, in effetti, non si controverteva materia di servitù ma veniva in rilievo una richiesta di riconoscimento dell delle parti comuni ai fabbricati interessati, ragion per cui, sulla scorta deg istruttori derivanti dalle prove costituende assunte e dai documenti prodott domanda di accertamento formulata dagli appellanti incidentali andava accolta sotto il profilo dell’esistenza della comproprietà e della necessaria tute
pari uso, ai sensi dell’art. 1102 c.c., delle aree pertinenziali, quali strad ed aree annesse.
Rileva il collegio che, così decidendo, la Corte di appello è, effettivam incorsa nel denunciato vizio di extrapetizione concretante la violazio processuale di cui all’evocato art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ave pronunciato su domande diverse da quelle che erano state invero dedotte ab initio dalle parti ed in ordine alle quali era stato proposto l’appello incide dai convenuti che avevano formulato domanda riconvenzionale nel giudizio di prime cure.
Deve, innanzitutto, essere chiarito che il giudice di appello ha erroneamen interpretato i limiti del potere di riqualificazione delle domande giudizial pervenendo al loro illegittimo superamento.
Ed infatti è pacifico (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; Ca 21484/2007; Cass. n. 15383/2010 e Cass. n. 18868/2015) che il poteredovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzion nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o ” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obi dell’azione (appunto il “petitum” o la “causa petendi” od entrambi), emetta provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petit mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni valere dai contraddittori.
Calando questo principio nel caso di specie è lampante che la Corte territoria – anziché riqualificare la domanda sottesa all’appello incidentale – ab propriamente operato un mutamento del suo oggetto e del suo fondamento giuridico concretamente prospettato, riconducendo la domanda di accertamento del vantato (e contestato ex adverso) diritto di servitù di passaggio degli stessi appellanti in via incidentale ad una domanda chiaramente diversa nei suoi elementi oggettivi – di riconoscimento di pari u delle parti comuni dell’area controversa ai sensi dell’art. 1102 c.c
presupposto che tale godimento competesse a tutti i condomini interessati appartenenti a tutte le collettività condominiali fruenti “dello scope questione”, trattandosi di area pertinenziale soggetta ad un vincolo destinazione impresso ab origine (ed accettato da tutti gli acquirenti ne tempo, sino all’instaurazione del giudizio).
E’, quindi, evidente (v., per esempi riferibili a casi analoghi, Ca 11930/2000 e Cass. n. 13568/2008) che – in punto di diritto (e al relat principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) – si sia venuto a configu vizio di extrapetizione avendo il giudice di secondo grado pronunciato s domande estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo ad una di esse un dirit non richiesto (ovvero diverso da quello domandato), riferito ad un titolo n riconducibile ai petita dedotti dalle parti in causa e non appartenente, quindi, a thema decidendum della controversia (nel caso specifico il riconoscimento de diritto di cui all’art. 1102 c.c. – rilevante in sede condominiale sul presu della natura comune delle aree pertinenziali dei fabbricati condominiali fronte di un’azione reale di accertamento dell’esistenza del diritto di servitù di passaggio su una porzione di fondo dedotto come di proprietà esclusiva di un contiguo complesso condominiale contrapposta a quella di accertamento negativo di tale diritto esercitata, in INDIRIZZO quest’ultima unità condominiale sulla base del suo titolo petitorio).
6.- All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento di tutte le altr censure (ad eccezione, ovviamente, della terza esaminata in via pregiudiziale e, tuttavia, dichiarata inammissibile) formulate con il ricorso principale.
7.- Occorre, peraltro, procedere alla disamina dei due motivi di ricor incidentale, in quanto proposti in via condizionata.
Essi, così come formulati (nei termini prima riportati), sono chiaramen inammissibili perché, per ciascuno degli stessi, difetta l’osservanza dei requ prescritti dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., e, specificamente, non ris indicate nemmeno le norme di diritto su cui sono stati fondati, oltr introdurre nuovi temi di indagine (sull’acquisto della servitù per destinaz del padre di famiglia e sull’esistenza di servitù coattive).
8.In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, previa dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso princip deve essere accolto il primo motivo di detto ricorso, con il conseguent assorbimento delle altre censure formulate con desimo ricorso. Va, infine, il me dichiarata l’inammissibilità dei due motivi di ricorso incidentale condizionato
L’impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con il rinvio della causa alla Corte di appel Venezia, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio diritto enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio d legittimità.
Per effetto della soccombenza totale in questa sede dei controricorrenti ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupp per il versamento, da parte dei medesimi, in via solidale, del raddoppio d contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggi 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accogl primo motivo dello stesso ricorso e dichiara l’assorbimento di tutti gli motivi del medesimo. Dichiara l’inammissibilità del ricorso incident condizionato.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in dive composizione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà a della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de controricorrenti in via solidale, dell’ulteriore importo a titolo di co unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cit art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data novembre 2018.