Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15823/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CFCODICE_FISCALE)
-Ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n.602/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 157/2007 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – con il quale la allora RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE venne condannata a pagare in favore dell’RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di euro 108.012,54 oltre interessi, rivalutazione e spese della fase monitoria -, parte opponente convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il predetto RAGIONE_SOCIALE medico, contestando la debenza della intera somma ingiunta in quanto non dovuta e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Ente opponente assunse che la somma ingiunta dalla RAGIONE_SOCIALE convenzionata era afferente alla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali effettuate nel corso dell’anno 2006 in misura superiore al budget assegnato. Rappresentava che, nel rispetto dei criteri dei Decreti Assessoriali che si succedono nel tempo, ad ogni RAGIONE_SOCIALE convenzionata viene assegnato un budget che nel caso de quo , con riferimento agli anni 2005/2006 era pari ad euro 149.542,98, per come comunicato alla RAGIONE_SOCIALE con nota del 21/11/2005 prot. n. 21751.
Verificato che per l’anno 2006 il fatturato prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE era stato pari ad euro 285.123,67, ovvero superiore di ben 135.580,69 al budget previsto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva applicato un duplice abbattimento nella liquidazione delle somme dovute, per come stabilito dal D.A. 6424/2005 (ovvero quello di riferimento ratione temporis ) e dal contratto stipulato tra le parti il 24/05/2006. Ovvero un primo abbattimento pari al 20% delle tariffe sino al 20% del budget attribuito (quindi per euro 5.981,72), ed un ulteriore abbattimento pari al 75% sulla parte eccedente il 20% del budget complessivo (ovvero per euro 79.254,07), così operando un abbattimento complessivo di euro 85.235,79. Per il rimanente credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di richiesta monitoria, la RAGIONE_SOCIALE, rappresentando una intervenuta incapienza per l’anno 2006 e, pertanto, una oggettiva impossibilità a far fronte alla corresponsione dell’extrabudget, la RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato un ulteriore abbattimento del 49,4318% argomentando che tale scelta,
legata alle esigenze di bilancio ed alle disponibilità finanziarie della Regione, seppur adottata in contraddittorio con gli interessati, rappresentava un tipico atto autoritativo ‘ che non incide sui diritti soggettivi involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della Pubblica Amministrazione ‘. Per le ragioni sopra richiamate l’RAGIONE_SOCIALE concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che nulla era da essa dovuto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 62/2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse parzialmente l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di euro 22.776,75, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto fondate le decurtazioni operate dall’RAGIONE_SOCIALE secondo le operazioni contabili indicate, in quanto aderenti alle regole fissate nella convenzione esistente tra le parti ed allegata agli atti. Ha, invece, ritenuto di non potere accogliere l’ulteriore motivo di opposizione, relativamente all’abbattimento del 49,4318%, in quanto estraneo ai rapporti contrattuali sottoscritti. Da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 22.776,75, pari alla differenza, tra la somma ingiunta (ovvero euro 108.012,54) e quella oggetto di abbattimento secondo i criteri indicati (euro 85.235,79).
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione del D.A. 17/10/2005, n. 6424 e dell’art. 1, 4° comma, L.R. 5 /11/2004, n. 15, e la conseguente erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo
della controversia; (ii) la violazione di legge per erronea liquidazione delle competenze e onorari del proprio procuratore e difensore.
Con sentenza n. 602/2019, depositata in data 30/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare dell’art. 25 della L.R. 16.4.2003 n. 4, dell’art. 1, comma 4 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15, del Decreto intrassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004 e del D.A. 17 ottobre 2005 n. 6424 integrato con il Decreto Assessoriale 21 novembre 2005 n. 6715’, lamentando che la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 25 della L.R. 16/4/2003, dell’art. 1, 4° comma, della L.R. n. 15/2004, del decreto intrassessoriale n. 3787/2004, del decreto assessoriale n. 6715/2005, non ha considerato l’avvenuto superamento, per l’anno 2006, del budget fissato per le strutture convenzionate, e la necessità di provvedere ad una ripartizione delle somme residuate mediante l’ulteriore abbattimento del 49,4318% operato dalla RAGIONE_SOCIALE per far fronte all’incapienza dell’aggregato econom ico provinciale per l’anno 2006, il che comportava, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una riduzione del compenso pari ad euro 24.886,39, ovvero di un importo che,
sommato a quello pari ad euro 85.235,79 già decurtato, escludeva ogni ulteriore pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE opposto.
1.1 A detta della ricorrente, i giudici di merito, nell’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo dell’RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di primo grado poi confermata in appello, ritenevano erroneamente che l’abbattimento del 49,4318% sulla somma c.d. extrabudget fosse illegittima in quanto la riduzione, seppur comunicata tempestivamente, non era prevista contrattualmente.
1.2 La ricorrente assume che la ratio decidendi della sentenza gravata è in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, deducendo che, in un caso assolutamente analogo, Cass., sez. III, sent. 29/10/2019, n. 27608 ha affermato che ‘In tema di attività RAGIONE_SOCIALE esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale dalla società accreditata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. ‘extra budget’ è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la RAGIONE_SOCIALE privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate’ .
1.3 In condizioni di necessario risanamento del bilancio, prosegue la ricorrente, il sistema RAGIONE_SOCIALE non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, e che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può essere subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli rispetto a quelli pubblici.
1.4 La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad escludere ‘ la ulteriore imposta decurtazione del 49,4318%, in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti ‘, erroneamente interpretando le previsioni normative, e aggiungendo che ‘ l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate ‘. A detta della ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che, a fronte ad una disponibilità di circa la metà di quanto necessario per coprire l’extrabudget, non poteva certo soddisfarsi interamente l’odierna resistente, pregiudicand o le altre strutture preaccreditate, anche per salvaguardare il principio di imparzialità della P.A. Nello specifico, non è stato possibile pagare il restante importo di euro 50.344,90 (135.580,69 85.235,79) in quanto per l’anno 2006 si è determinata una incapienza della somma disponibile per far fronte per intero alla corresponsione delle quote di extrabudget, spettanti a tutte le strutture private preaccreditate esistenti nel territorio dell’allora RAGIONE_SOCIALE.U.S.L. n. 4. Infatti, l’aggregato economico fissato d al D.A. n. 7079 del 29 dicembre 2005 per l’AUSL è stato pari ad euro 5.369.909,08 mentre l’importo del fatturato complessivo delle strutture preaccreditate è stato pari ad euro 5.051.164,84, come risulta dal formale prospetto dettagliato relativo al fatturato 2006 delle strutture preaccreditate con una disponibilità di soli euro 318.744,24 a fronte di un importo complessivo di extrabudget di tutte le strutture convenzionate pari a euro 630.326,01, come risulta invece dal formale prospetto extrabudget (così a p. 7 del ricorso).
1.5 Per rientrare nell’aggregato economico provinciale, previsto dal Decreto Assessoriale 20/12/2005 n. 7079, si doveva necessariamente provvedere a ripartire l’esubero complessivo di euro 311.581,77 (630.326,01-318.744,24) procedendo ad un ulteriormente abbattimento a tutte le strutture pari al 49,4318% così determinato: 630.326,01 (extra budget complessivo) meno
318.744,24 (disponibilità dell’aggregato economico provinciale) = 311.581,77. Detto risultato è stato poi diviso per 630.326,01 (extrabudget) ottenendo la percentuale sopra riportata. Sul restante extrabudget della RAGIONE_SOCIALE convenzionata ed ammontante ad euro 50.344,90 è stato calcolato, pertanto, un ulteriore abbattimento di euro 24.886,39 (50.344,90 49,4318%). Il totale quindi degli abbattimenti effettuati alla RAGIONE_SOCIALE* è stato pari ad euro 110.122,18 (euro 5.981,72 + euro 79.254,07 + euro 24.886,39).
1.6 A detta della ricorrente, non è pensabile, dunque, che il limite di spesa erogabile dall’Ente pubblico in un determinato arco di tempo, legato alla disponibilità finanziaria e ad esigenze di bilancio, possa formare oggetto di contrattazione, come invece erroneamente affermato nella sentenza di secondo grado. Il provvedimento con cui la Regione determina il tetto di spesa a livello provinciale ha infatti la tipica RAGIONE_SOCIALE di atto autoritativo, che non incide sui diritti soggettivi, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della Pubblica Amministrazione. Ne deriva che la salvaguardia dell’interesse pubblico prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture private.
1.7 Il ricorso argomenta che, dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27.02.2018, n. 12060). La RAGIONE_SOCIALE accreditata, dunque, vantava un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benché extrabudget, ma solo in astratto; poiché in concreto, invece, la remunerazione risultava inesigibile, con conseguente correttezza della condotta della RAGIONE_SOCIALE, stante la
ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la RAGIONE_SOCIALE e la Regione non avrebbero potuto sottrarsi.
1.8 Le suddette disposizioni normative hanno lo scopo di contenere la spesa RAGIONE_SOCIALE che viene finanziata dal RAGIONE_SOCIALE. Lo sforamento non è pensabile, poiché si configurerebbero aspetti di danno erariale in quanto la maggior somma non potrebbe essere finanziata dal RAGIONE_SOCIALE ma dalle risorse gestionali aziendali.
1.9 Come chiarito dalla Corte costituzionale (26 maggio 2005, n. 200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della RAGIONE_SOCIALE privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art.32, L. 27,dicembre 1997 n. 449. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione. che persegue il fine della razionalizzazione del sistema RAGIONE_SOCIALE nell’interesse al contenimento della spesa pubblica (Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1252). Ha altresì chiarito il Consiglio di Stato (sez. III, 1° febbraio 2012, n. 495) che nella determinazione dei tetti di spesa la Regione deve tenere conto del complesso delle risorse disponibili per poi distribuire le stesse fra la sanità pubblica e quella privata accreditata e quindi fra le diverse branche in funzione di necessità determinate. Successivamente provvede ad attribuire le risorse disponibili per ogni settore sulla base delle risorse assegnate per l’anno precedente e delle prestazioni effettivamente erogate dalle singole strutture, nonché degli eventuali nuovi accreditamenti. I tetti
di spesa per le strutture private accreditate sono infatti il modo con cui la Regione stabilisce quanto può spendere per acquisire da operatori privati prestazioni che non è in grado di produrre direttamente in misura adeguata alle esigenze della collettività. In altri termini, spetta alla Regione pianificare con ampia discrezionalità la spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica e tale atto programmatorio condiziona il diritto alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario (Cons. St., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4359).
1.10 Ed ancora ‘ La decisione con cui l’Amministrazione stabilisce i tetti di spesa RAGIONE_SOCIALE deve assicurare un adeguato equilibrio tra le diverse articolazioni, pubbliche e private, del sistema di erogazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non impone affatto una incondizionata e assoluta equiparazione tra soggetti pubblici e privati: di conseguenza le Regioni, alle quali è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa RAGIONE_SOCIALE in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria, nell’esercizio di detta potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l ‘interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l’assicurazione del l’efficienza delle strutture pubbliche, che costituiscono un pilastro del sistema RAGIONE_SOCIALE universalistico ‘ (Cons. Stato, 13.9.2012, n. 4879).
1.11 Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, va radicalmente esclusa l’equiordinazione tra strutture private e pubbliche sicché, in sede di programmazione della spesa RAGIONE_SOCIALE, l’Amministrazione regionale ben può individuare ‘tetti di spesa’ relat ivi alle prestazioni erogate dai gestori privati, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema RAGIONE_SOCIALE. È utile,
altresì, rammentare che solamente le strutture pubbliche sono vincolate a rendere, nei limiti dell’assetto RAGIONE_SOCIALEle ed organizzativo, le prestazioni sanitarie richieste e necessarie, mentre le altre strutture – al di là del tetto di spesa alle stesse assegnatonon hanno tale incondizionato obbligo potendo, in alternativa, negare la prestazione richiesta (cfr. TA.R. Lazio- Roma. sez. III, 1° giugno 2008, n. 5761) ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente: non v’è infatti alcun obbligo per la Reg ione di far luogo in ogni caso al pagamento delle prestazioni che eccedono il budget (Cons. Stato Sez. V, 29 marzo 2004 n. 1667; idem 30 aprile 2003 n.2253; TA.R. Puglia Bari, Sez. 1, 4 settembre 2008, n.. 2051)’ T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 16-01-2013, n. 419.
1.12 La circostanza che la RAGIONE_SOCIALE convenzionata abbia un budget, le consente di programmare le prestazioni e di evitare lo sforamento. La problematica dell’extrabudget delle strutture che intrattengono un rapporto convenzionale con il RAGIONE_SOCIALE espone la ricorrente- era già stata affrontata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che, in un precedente analogo, con sentenza n. 68/2016 del 29/02/2016 ha statuito che: ‘ l’operazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per rientrare nell’aggregato eco nomico provinciale appare corretta, di talché la somma residua liquidata alla RAGIONE_SOCIALE per extrabudget, abbattuta di oltre il 49% appare la sola dovuta. Lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha peraltro ribadito con nota del 19/01/2007…, su richiesta di c hiarimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, l’insuperabilità del tetto di spesa provinciale, condividendo l’orientamento dell’RAGIONE_SOCIALE secondo il quale l’eventuale pagamento delle eccedenze rispetto al budget alle strutture preaccreditate fosse effettuato contestualmente all a chiusura dell’esercizio finanziario nel rispetto del menzionato tetto di spesa provinciale, legittimando dunque l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE ‘.
1.13 La ricorrente espone che risulta palese che si è in presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget. Ciò
anche in ragione del pertinente rilievo che alla RAGIONE_SOCIALE accreditata era data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il RAGIONE_SOCIALE di erogare le prestazioni sanitarie all’utenza, al fine di garantire l a complessiva tenuta finanziaria e un adeguato equilibrio di tutto il sistema RAGIONE_SOCIALE.
1.14 In conclusione, alla luce di quanto sopra, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere in toto l’appello , dichiarare nullo e inammissibile e revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. 175/2007 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per l’insussistenza dell’intero credito, condannando parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sull’unico motivo di ricorso . Deve preliminarmente osservarsi che l’articolo 4 della legge regionale 16 /04/ 2003,n. 4, dispone che ‘ 1. Nell’ambito delle risorse destina te al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale derivanti dal riparto annuale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell’assessore per la sanità, di concerto con l’assessore per il bilancio della finanza, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l’anno successivo. 1 bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle. 2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno successivo, il limite delle risorse destinate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non può superare quello complessivamente stabilito dall’ultima delibera di riparto adottata dal CIPE. 3. Le eventuali successive maggiori assegnazione sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all’esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione. 4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti eccezionali motivati possono realizzarsi mediante compensazione tra
i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nei successivi 30 giorni, negoziano, con ogni singola RAGIONE_SOCIALE, l’ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell’a rticolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 5bis. Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell’assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se non a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, igiene pubblica, al fine dell’attestazione d i compatibilità finanziaria. 5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche i provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all’art. 34 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 ‘ (enfasi aggiunta, n.d.r.).
2.1 Inoltre, l’articolo 1 della legge regionale 5 /11/2004, n. 15 dispone che ‘ 1. L’amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l’equilibrio economico -finanziario nel settore RAGIONE_SOCIALE con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio. 2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario prev isto al comma 1.3. Per l’anno 2004 alla copertura del disavanzo dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l’ammontare degli aggregati economici previsti dall’articolo 25 della Legge RAGIONE_SOCIALE 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e
integrazioni non può superare, relativamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con Decreto Interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004 ‘ (enfasi aggiunta, n.d.r.).
2.2 Nell’ambito della delega legislativa e dei limiti di spesa individuati dalla normativa sopra enunciata, è stato emanato, a seguito di apposita trattativa sindacale, il D.A. 17/10/2005, n. 6424, con il quale è stato determinato il limite massimo (budget) di risorse destinabili alla spesa RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2005-2006. Il decreto stabilisce che sulle prestazioni eccedenti tale budget -considerato come tale il fatturato complessivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comprensivo di ticketdevono essere applicate determinate regressioni tariffarie (art. 4), fatta salva la facoltà, riconosciuta dall’art. 5 in capo ai direttori generali delle ASSLL di procedere al pagamento integrale delle somme dovute attingendo alle economie di spesa eventualmente maturate nel Budgeted dei singoli rami, allo scopo precipuo di incentivare le strutture sanitarie alla riduzione dei tempi delle liste di attesa (‘ I direttori generali per l’anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d’attesa, nel rispetto degli standard di cui alla conferenza Stato regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzione delle econom ie che si dovessero verificare all’interno dei singoli budget di branca ‘).
2.3 La clausola sopra riportata rende obbligatoria, all’uopo, l’individuazione, da parte dei medesimi organi direttivi, delle esigenze assistenziali in forza della quali procedere all’emanazione, peraltro meramente facoltativa, del premio incentivante.
2.4 Fatte queste premesse, va rilevato che la sentenza gravata riconosce che è indubbio che la determinazione dei tetti di spesa per ogni singola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o per gruppi omogenei di strutture
competa ad un atto autoritativo Assessoriale che vincola i successivi contratti da stipulare tra le aziende sanitarie e le strutture. Tale atto costituisce esplicazione della funzione programmatica, volta a garantire la corretta gestione delle disponibilità finanziarie nell’esercizio della quale, però, le Regioni, pur godendo di un ampio potere discrezionale, sono chiamate a bilanciare interessi diversi ossia, da un lato l’interesse pubblico al contenimento della spesa e, dall’altro, le legittime aspettativ e degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale.
Ciò comporta che gli atti di programmazione abbiano un legittimo effetto retroattivo il quale, però, non impedisce che vengano assicurati dei criteri a garanzia dei privati che svolgono la loro prestazione. In definitiva, con riferimento alle imposte decurtazioni, la cui determinazione avviene sempre in un momento successivo alla intervenuta erogazione dei servizi, occorre che ‘il taglio’ tardivamente effettuato non possa ripercuotersi sulle prestazioni erogate dalla RAGIONE_SOCIALE in vista di una ragionevole aspettativa della disciplina già fissata per l’anno precedente.
2.5 Ciò precisato in linea di principio, in relazione al caso di specie, la sentenza motiva che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha correttamente ritenuto legittima la decurtazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di quanto contrattualmente previsto tra le parti, escludendo la ulteriore ‘imposta’ decurtazione del 49,4318% in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti: « A quanto sopra detto deve aggiungersi che la stessa parte appellante ha, nei propri motivi di gravame specificato c he ‘a fronte di una disponibilità di euro 5.369.909,08 di aggregato economico per le strutture convenzionate esterne, è stato registrato un fatturato complessivo di euro 5.051.164,84 con una disponibilità di euro 318.744,24 utilizzabile per far ‘fronte ad un extrabudget complessivo di euro 630.326,01’ (pag. 8 e 9 dei motivi di gravame). Ciò induce a ritenere che, per come rilevato da parte appellata (pag. 13 e 14 della comparsa di
costituzione e risposta), che l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate applicando le sole decurtazioni espressamente previste dal Decreto Assessoriale vigente senza necessità di ricorrere all’ulteriore abbattimento del 49,4318% » (così a p. 6 della sentenza).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezza dell’unico motivo su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2024.