SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 50 2024 – N. R.G. 00000347 2023 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 12 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME
– Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 347/2023 V.G. introdotto da
, rappresentato dell’Amministrazione della città di ERFURT corrente in 99084-ERFURT, Steinplaz,1, in persona del suo legale rappresentante Sig. , elettivamente domiciliato in Marina di Carrara, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato in Massa (MS), INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RESISTENTE
con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente : ‘Insiste nella domanda di cui al ricorso datato 19-12-2023 ovvero nella richiesta di rilascio del provvedimento di delibazione/exequatur ex art. 30 del Reg. CE n.4/2009
N. 347/2023 R.C.
N………………….Sent.
N………………….Cron
.
N………………….Rep.
Oggetto:
degli Atti Pubblici datati 17-12- 2009, 23-04-2021 ed in data 12-07-2021 emessi dall’Ufficio Servizi Sociali per la Tutela dei Minori del Comune di ERFURT (D) e dei pedissequi riconoscimenti di esecutività, essendo tali provvedimenti preliminari all’esecuzione forzata che il creditore ricorrente intende promuovere nei confronti della parte debitrice Sig. , chiedendo il rigetto di ogni pretesa ed eccezione avversaria. ‘. .
Per parte resistente : ‘Conclude affinchè questa Ill.ma Corte voglia rigettare le domande della ricorrente, in quanto destituite di ogni fondamento. Con vittoria di spese’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2023, l’ente pubblico tedesco ‘ chiedeva dichiararsi l’efficacia nella Repubblica Italiana degli atti pubblici datati 17/12/2009, 23/4/2021 e 12/7/2021 aventi ad oggetto obbligazioni alimentari dovute alla figlia minore n. il 6/1/2003 in Erfurt in ragione del riconoscimento e sottoscrizione da parte di dell’obbligo alimentare nei confronti della figlia a mezzo di importi mensili mai erogati.
Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, non presentando conclusioni scritte.
Con decreto in data 15/3/2014 la Corte disponeva la notifica del ricorso al al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti.
Con comparsa in data 14/5/2024 si costituiva il quale chiedeva il rigetto del ricorso per violazione del diritto di difesa.
Disposto, su istanza della parte convenuta, il deposito di traduzione asseverata dei documenti prodotti sub 3, 4 e 5 (atti pubblici ufficio servizi sociali Comune di Erfurt in data 17/12/2009, in data 23/4/2021 e in data 12/7/2021), all’udienza del 6/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione
Ritenuto:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ragione della residenza del in Massa;
1.1 Sussistono le condizioni di cui agli artt. 65 e segg. L. 185/1995;
1.2 l’atto pubblico di cui si chiede l’esecuzione ai sensi dell’art.48 Capo IV del Regolamento CE n.4/2009 è stato pronunciato in uno Stato membro dell’Unione Europea a seguito di un procedimento avviato prima della data di entrata in vigore del Regolamento CE n.4-2009, avvenuta il 18-06-2011. Non può pertanto applicarsi l’art.75 par.1 del Regolamento, che limita l’ambito temporale di applicazione del regime più favorevole di abolizione dell’exequatur alle decisioni/transazioni giudiziarie/atti pubblici emessi all’esito di procedimenti avviati dopo il 18-062011.
1.3 in applicazione del paragrafo 2 del medesimo art.75 per porre in esecuzione l’atto pubblico dell’Autorità Giudiziaria straniera va quindi preliminarmente richiesta la dichiarazione di esecutività alla Corte di Appello territorialmente competente ai sensi del paragrafo 2 dell’art.27;
1.4 sussistono le condizioni di cui all’art. 28 reg. CE n. 4/2009: sono prodotti in atti le copie degli atti di cui si chiede l’esecuzione; i moduli di richieste di esecutività di cui agli allegati del citato regolamento; la traduzione degli stessi;
1.5 ai sensi dell’art. 2 del regolamento citato si intende per atto pubblico … ‘a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e
ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;
1.6 Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta negli atti oggetto di causa gli atti pubblici sono stati emessi nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento processuale italiano: il risulta aver sottoscritto l’atto pubblico con cui si dichiarava onerato del mantenimento del figlio minore nella misura indicata, con sottoscrizione autenticata da parte del pubblico funzionario; gli atti con cui veniva richiesto il conseguente pagamento sono stati notificati al tramite l’autorità centrale (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della Giustizia) in data 9/5/2022 (doc 11); tali atti non sono contrari all’ordine pubblico;
1.6 va infine rilevato che è inconferente il richiamo, svolto dalla difesa del resistente nelle note scritte di udienza del 5/11/2024, all’art. 3 del citato regolamento riguardando la norma la competenza a pronunciarsi sulle controversie in materia di obbligazioni alimentari;
2. le spese di lite possono essere compensate in assenza di domanda di parte ricorrente e comunque tenuto conto della natura e dell’oggetto della causa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova:
visto l’art. 30 reg. CE n. 4/2009
1) Dichiara l’efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana degli atti pubblici datati 17/12/2009, 23/4/2021 e 12/7/2021 emessi dai Servizi Sociali del Comune di Erfurt (D) e pedissequi riconoscimenti di esecutività.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 07/11/2024
Il Giudice relatore
Dott. NOME COGNOME
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME