Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
Oggetto: indicazioni geografiche protette evocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 889/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura speciale unita al presente atto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste n. 330/2023, depositata il 26 giugno 2023.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste, depositata il 26 giugno 2023, di reiezione del l’ appello per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per contraffazione del suo marchio IGP e, comunque, per concorrenza sleale confusoria;
-dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince che la domanda attorea si fondava sull’allegato uso da parte RAGIONE_SOCIALEa società convenuta dei termini «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», evocativi del nome «RAGIONE_SOCIALE» IGP, registrato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par . 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/12, e sulla asserita divulgazione da parte RAGIONE_SOCIALEa convenuta medesima di indicazioni false o ingannevoli in quanto suggerivano che i suoi prodotti possedevano le stesse origine, natura o qualità essenziali RAGIONE_SOCIALE‘«RAGIONE_SOCIALE» IGP o che avevano come ingrediente l’«RAGIONE_SOCIALE» IGP ;
-il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando, coerentemente con la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, che la presenza nel prodotto RAGIONE_SOCIALEa società appellata del termine «RAGIONE_SOCIALE» non destava «confusione per evocazione», avuto riguardo, in particolare, alla assoluta diversità RAGIONE_SOCIALEa denominazione utilizzata, alla rilevanza che in essa presentava il termine «Asperum» e alla inequivoca percezione presso il pubblico RAGIONE_SOCIALEa diversità di origine dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente deposita memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2598 n. 3 cod. civ. e 49 e 51 l. 12 dicembre 2016, n. 238, per aver la sentenza impugnata respinto il suo appello in ragione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa denominazione «aceto» per i propri prodotti laddove, in realtà, tale cessazione non aveva fatto venir meno l’illiceità RAGIONE_SOCIALEe condotte precedenti ;
con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 13, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e 112 cod., proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la domanda attorea fosse fondata sul pericolo di confusione tra i prodotti contestati e quello RAGIONE_SOCIALEto, pronunciandosi, così, su una domanda diversa da quelle proposta con l’atto di appello , nonché per aver ritenuto che tale pericolo di confusione costituisse elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘evocazione ;
con il terzo motivo si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, lett. b ), Reg. (UE) n. 1151/2012, per aver la Corte di appello interpretato la sentenza resa dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea nella causa C-432/18 siccome riferita alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘evocazione quando, invece, essa si riferisce all’impiego diretto od indiretto del nome registrato di cui all’art. 13, lett. a ), del citato Regolamento;
con il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e del Considerando 10, Reg. (CE) n. 583/2009, per aver la sentenza impugnata ritenuto che tale Considerando abbia derogato per la IGP «RAGIONE_SOCIALE» alla disciplina in materia di evocazione prevista dal predetto art. 13, lett. b);
con il quinto motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 nella parte in cui ha affermato che l’evocazione può essere realizzata soltanto attraverso il richiamo completo RAGIONE_SOCIALEa denominazione registrata comprensiva RAGIONE_SOCIALEa parte geografica trascurando che l’evocazione
medesima ha a oggetto il prodotto RAGIONE_SOCIALEto e non la denominazione registrata o la sua parte geografica;
-evidenzia, sul punto, che l’evocazione è una fattispecie illecita atipica e a condotta libera, che può essere realizzata anche attraverso l’impiego di termini non geografici o che non richiamano la parte geo -grafica RAGIONE_SOCIALEa denominazione registrata essendo a tal fine sufficiente il pr odursi RAGIONE_SOCIALE‘effetto finale RAGIONE_SOCIALE‘associazione mentale con il prodotto RAGIONE_SOCIALEto;
-con l’ultimo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c od. proc. civ. in relazione all’ omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era stata lamentata la violazione del Reg. (UE) n. 1169/2011;
può esaminarsi prioritariamente, per ragioni di ordine logicogiuridico, il secondo motivo, che è infondato;
giova rammentare che il Reg. (UE) n. 1151/2012, che sostituisce i previgenti Reg. (CE) nn. 509/2006 e 510/2006, delinea un quadro normativo a livello d ell’ Unione Europea che protegge le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, prevedendone l’inserimento in un apposito registro e RAGIONE_SOCIALEndo i nomi ivi iscritti allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori, nonché fenomeni di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi;
-ciò nel l’i nteresse di aiutare sia i produttori a comunicare ai consumatori le caratteristiche qualitative dei prodotti da loro immessi sul mercato connesse alla tradizione e/o all’origine geografica , sia i consumatori a identificare correttamente sul mercato i prodotti agricoli o alimentari aventi tali caratteristiche;
con riferimento ai requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa indicazione geografica l’art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012 richiede che questa consista in un nome «che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica
sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una RAGIONE_SOCIALEe sue fasi nella zona geografica delimitata»;
-l’ art. 13, poi, RAGIONE_SOCIALE, al par. 1, i nomi registrati nei confronti di usi -diretti o indiretti –RAGIONE_SOCIALEa denominazione oggetto di protezione per prodotti che non sono quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa registrazione RAGIONE_SOCIALEa denominazione e che siano, tuttavia, comparabili, con quelli oggetto di protezione (lett. a), usurpazioni, imitazioni o evocazioni RAGIONE_SOCIALEa denominazione registrata (lett. b), indicazioni false o ingannevoli in merito all’origine, alla natura o alle qualità del prodotto usate sulla confezione o sull’imballaggio del prodotto alimentare (lett. c ) e altre pratiche che possono indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (lett. d);
nel caso in esame, non è controverso che il nome di cui la ricorrente chiede la RAGIONE_SOCIALE -«RAGIONE_SOCIALE » -costituisca una indicazione geografica protetta ai sensi del richiamato Regolamento e, d’altra parte, tale circostanza si evince anche dall’ art. 1 Reg. (CE) n. 583/2009, il cui considerando 8 dà atto che tale indicazione «gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima »;
-in proposito, la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha precisato che l ‘art . 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 va interpretato nel senso che la protezione RAGIONE_SOCIALEa denominazione «RAGIONE_SOCIALE» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa (cfr. Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/19, RAGIONE_SOCIALE );
orbene, mentre l’art. 13, para. 1, lett. a), vieta l’impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente
simile dal punto di vista fonetico e/o visivo, i successivi artt. 13, par. 1, lett. da b) a d), vietano altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono RAGIONE_SOCIALEte e che non utilizzino né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse (cfr. Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, RAGIONE_SOCIALE ; nonché, sia pure con riferimento ad analoga disposizione prevista dall’art. 16, lett. b), Reg. (CE) n. 110/08, per la protezione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche RAGIONE_SOCIALEe bevande spiritose, Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17, RAGIONE_SOCIALE );
-in merito all’ambito d i operatività RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui alla lett. b RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 invocata dalla ricorrente -si osserva che la nozione di evocazione ivi presente si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione (cfr., oltre alla menzionata, Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, RAGIONE_SOCIALE , Corte Giust. UE 2 maggio 2019, causa C-614/17, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. UE 4 marzo 1999, causa C-89/97, RAGIONE_SOCIALE );
può esservi evocazione di una denominazione protetta anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò che importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una IGP [cfr., oltre alla richiamata Corte Giust. UE 4 marzo 1999, causa C-89/97, RAGIONE_SOCIALE , Corte Giust. 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, RAGIONE_SOCIALE do Douro e do Porto , e Corte Giust. UE
21 gennaio 2016, causa C-75/15, Viiniverla , rese entrambe in tema di protezione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche RAGIONE_SOCIALEe bevande spiritose; Trib. UE 2 febbraio 2017, causa T-510/07, RAGIONE_SOCIALE / RAGIONE_SOCIALE ; tra la giurisprudenza domestica, Cass. 17 aprile 2024, n. 10350; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27194];
è stato affermato che nel valutare l’esistenza di una tale evocazione si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C- 44/17, RAGIONE_SOCIALE, Corte Giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, RAGIONE_SOCIALE , resa con riferimento ad analoga disposizione in tema di indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo; nonché, a livello nazionale, la menzionata Cass. n. 10350 del 2024);
ciò premesso, si rileva che la sentenza impugnata ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che, diversamente da quanto sostenuto nel (secondo) motivo di appello, «non concorreva nella specie un uso sostantivato RAGIONE_SOCIALE‘aggettivo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sì da trarre in inganno il consumatore poiché creava confusione con il prodotto RAGIONE_SOCIALEto dal RAGIONE_SOCIALE ossia l’RAGIONE_SOCIALE» e, più in generale, che non sussisteva «confusione evocativa tra i prodotti per l’utilizzo del termine ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ poiché le loro denominazioni sono assolutamente diverse ed, inoltre, quella utilizzata ad individuare il prodotto RAGIONE_SOCIALE è in commercio da prima che il prodotto RAGIONE_SOCIALEto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ottenesse il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa U.E.»;
ha aggiunto che «la documentazione dimessa in causa dal RAGIONE_SOCIALE dimostra solo la grande notorietà raggiunta dal prodotto RAGIONE_SOCIALEto dallo stesso non anche che l’uso del termine RAGIONE_SOCIALE induca il consumatore a confondere l’Aseprum con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, stante la chiara ed evidente differenza di denominazione»;
ha, quindi, escluso che l’uso di uno solo dei termini
o «RAGIONE_SOCIALE» possa avere funzione evocativa geografica protetta;
generici «aceto» RAGIONE_SOCIALE‘indicazione
dai riferiti passaggi motivazionali emerge che la Corte territoriale, sia pure adoperando una terminologia non sempre univoca e appropriata, si è pronunciata sui motivi di gravame vertenti sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. b, Reg. (UE) n. 1151/2012, in relazione alla indicazione di origine protetta «RAGIONE_SOCIALE», ritenendo che la stessa non sussisteva non già in base al mero accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza di un pericolo di confusione tra questa e il segno con cui la controricorrente contraddistingueva i suoi prodotti, ma sul fondamento che la commercializzazione di tali prodotti non dava luogo ad alcuna evocazione RAGIONE_SOCIALE‘indicazione geografica protetta, avuto riguardo alle differenze dei segni in comparazione e RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche dei relativi prodotti e all’assenza di qualsiasi elemento nei prodotti RAGIONE_SOCIALEa controricorrente che richiamasse la predetta indicazione geografica;
il terzo motivo è inammissibile;
il riferimento operato nella sentenza di appello alla sentenza Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, C-432/19, RAGIONE_SOCIALE, non appare erroneo in quanto effettuato al solo fine di evidenziare -correttamente -che la protezione RAGIONE_SOCIALEa denominazione «RAGIONE_SOCIALE» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa e, comunque, non è espressivo di un esame RAGIONE_SOCIALEa questione dedotta in giudizio sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa lett. a) RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, par. 1, Reg. (UE) 1151/2012 e, dunque, non rivela il mancato esame RAGIONE_SOCIALEa domanda concernente la prospettata violazione RAGIONE_SOCIALEa successiva lett. b);
la doglianza, dunque, muove da una non corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
il quarto motivo è, del pari, inammissibile;
infatti, non vi è chiaro riscontro nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE‘assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 determinava la sottrazione in via generale ed astratte di determinate condotte (nella specie, l’uso dei termini «aceto», «RAGIONE_SOCIALE» ed «aceto RAGIONE_SOCIALE») alla disciplina vigente in materia di evocazione come prevista dall’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012;
anche il quinto motivo è inammissibile;
va escluso che la sentenza di appello abbia affermato, come invece sostenuto dal ricorrente, che l’evocazione può essere realizzata soltanto attraverso il richiamo completo RAGIONE_SOCIALEa denominazione registrata comprensiva RAGIONE_SOCIALEa parte geografica, atteso che anche tale affermazione non risulta presente, essendosi la Corte territoriale limitata a valorizzare l’assenza di richiam i all’origine geografica RAGIONE_SOCIALEta con l’indicazione protetta «RAGIONE_SOCIALE» quale uno degli elementi da cui evincere l’assenza RAGIONE_SOCIALEa dedotta evocazione;
-l’ultimo motivo è infondato;
-il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per non aver ritenuto che l’impego nell’etichettatura dei prodotti RAGIONE_SOCIALEa controricorrente d el termine «RAGIONE_SOCIALE» concretizzava una violazione del Reg. (UE) n. 1169/2011, rilevante, sotto il profilo civilistico, quale atto di concorrenza sleale;
in proposito, si osserva che la Corte territoriale, pur non trattando espressamente la questione RAGIONE_SOCIALEa dedotta violazione del Reg. (UE) n. 1168/2011, ha escluso che la controricorrente avesse posto in essere atti di concorrenza sleale, affermando che l’utilizzo del termine «RAGIONE_SOCIALE» non avesse funzione evocativa, né confusoria rispetto all’indicazione geografica protetta contenente tale termine ;
deve, dunque, ritenersi che, in tal modo, ha implicitamente disatteso
il motivo di gravame articolato sul punto, per cui la relativa statuizione non può essere censurata in cassazione per omessa pronunzia (cfr. Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 8 maggio 2023, n.12131; Cass. 6 novembre 2020, n. 24953);
il primo motivo è inammissibile;
-la Corte territoriale ha respinto l’appello in virtù di due distinte e autonome rationes decidendi , consistenti, la prima, nel fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa denominazione «aceto» per i propri prodotti laddove, e, la seconda, nel l’assenza di profili confusori ed evocativi RAGIONE_SOCIALE‘indicazione «RAGIONE_SOCIALE» nella commercializzazione dei prodotti RAGIONE_SOCIALEa controricorrente;
la resistenza RAGIONE_SOCIALEa seconda ratio alle doglianze con cui la stessa è aggredita osta all’esame RAGIONE_SOCIALE a critica mossa avverso la prima ratio con il motivo in esame , in quanto inidonea a condurre alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, stante l’intervenuta definitività d ell’altra ratio ;
-con la memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., il ricorrente chiede disporsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, il rinvio alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea per l’esame RAGIONE_SOCIALEe seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se, anche alla luce del considerando 35 del nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143, l’evocazione di una denominazione registrata di cui all’articolo 13, par. 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1151/2012 [oggi art. 26, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 2024/1143] postuli che il prodotto controverso richiami, alla mente del consumatore l’immagine del prodotto RAGIONE_SOCIALEto e non necessariamente il luogo di origine RAGIONE_SOCIALEa denominazione registrata.
Se, anche alla luce del considerando 35 del nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143, l’evocazione di una denominazione registrata di cui all’articolo 13, par. 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1151/2012 [oggi art. 26, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 2024/1143] consenta che l’elemento controverso del segno che suscita nel consumatore
medio europeo l’associazione mentale possa essere costituto anche da un qualsiasi termine non geografico.
In tale ultimo caso se, anche alla luce del considerando 35 del nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143, il Considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 si applichi anche alla protezione RAGIONE_SOCIALEa denominazione «RAGIONE_SOCIALE contro l’evocazione di cui all’articolo 13, par. 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1151/2012 [oggi art. 26, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 2024/1143] e se, in tal caso, esso vada interpretato nel senso che nel caso RAGIONE_SOCIALE‘«RAGIONE_SOCIALE l’evocazione non possa mai ed in nessun caso essere realizzata attraverso l’uso, disgiunto o congiunto, dei termini non geografici ‘aceto’ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ »;
la richiesta non può essere accolta;
deve premettersi che le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (così, Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/19, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. 26 febbraio 2008, causa C -132/05 , Commissione/Germania ; UE Corte Giust. UE 9 giugno 1998, cause C -129/97 e C -130/97, Chiciak e Fol );
da ciò consegue che la questione indicata al punto 3, ossia, se l’evocazione possa o meno essere realizzata attraverso l’uso, disgiunto o congiunto, di termini non geografici, è riservata al giudice nazionale; – le ulteriori questioni indicate dal ricorrente non appaiono rilevanti in quanto presuppongono che la Corte di appello abbia escluso la dedotta evocazione in ragione del fatto che il prodotto RAGIONE_SOCIALEa controricorrente non richiamava alla mente del consumatore il luogo di origine RAGIONE_SOCIALEa
denominazione protetta;
la Corte di appello, in realtà, pur valorizzando il dato rappresentato
dall’assenza nel prodotto RAGIONE_SOCIALEa controricorrente di riferimenti all’indicazione geografica protetta, ha escluso il carattere evocativo all’esito di una valutazione globale che ha preso in esame una pluralità di elementi, di cui il mancato riferimento al luogo di origine ne rappresenta solamente uno;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
le spese del giudizio seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale de l 14 gennaio 2025.