Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10352 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10874/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati INDIRIZZO MASSIMO (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 131/2023 depositata il 18/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano , con sentenza n. 131/2023, pubblicata il 18/1/2023, ha respinto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa del 2021, che, in controversia promossa dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere inibitoria all’uso del nome « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » per contrassegnare un prodotto comparabile all’IGP e non conforme al disciplinare relativo, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta perché in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, par.1, lett.b), del Reg.UE n. 1151/2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2598 nn. 2 e 3 c.c., aveva respinto le domande attoree.
Il Tribunale (essendo stato il giudizio sospeso sino alla definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia tra il RAGIONE_SOCIALE e una società RAGIONE_SOCIALE (causa C-432/18), giudizio definito con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia del 4/12/2018), ha evidenziato come i prodotti RAGIONE_SOCIALEa convenuta sono presentati al pubblico con una RAGIONE_SOCIALE che non evoca il nome geografico RAGIONE_SOCIALEa zona RAGIONE_SOCIALE‘IGP tutelata dal RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, i giudici di appello, esaminata la giurisprudenza eurounitaria (anche richiamata dal RAGIONE_SOCIALE appellante), hanno anzitutto ricordato che la IGP protetta con il Regolamento n. 583/2009 riguardava la « RAGIONE_SOCIALE composta » e non i singoli termini non geografici, ricordando che il Regolamento aveva ciò specificato a seguito RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate da alcuni Stati (Germania e Grecia) che si dolevano dalla genericità dei termini « aRAGIONE_SOCIALE », « balsamico » e « aRAGIONE_SOCIALE balsamico ». Quindi la Corte d’appello ha osservato che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, del
dicembre 2019, anche se chiamata a pronunciarsi in merito ad una contestazione differente da quella oggetto del presente giudizio, aveva ribadito l’ esatto oggetto RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALEa IGP coperta dal regolamento 583/09, statuendo che questa non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa ed affermando che il termine balsamico non ha alcuna connotazione geografica mentre, per quanto attiene all’aRAGIONE_SOCIALE, la combinazione dei termini è comunemente usato per designare un aRAGIONE_SOCIALE che si caratterizza per un gusto agrodolce. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, pur dovendo condividersi la giurisprudenza unionale, circa la possibilità di individuare la sussistenza di una evocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art13, par.1, lett.b), del Reg.UE n. 1151/2012, anche nell’ipotesi di utilizzo di una sola parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggetto di protezione o sulla base di diversi elementi, quali l’incorporazione parziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE protetta, l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, la somiglianza che ne deriva, occorre sempre che il « nesso tra il prodotto contestato e quello protetto dalla IGP », che il consumatore medio possa cogliere, sia « diretto ed univoco », tale da fargli venire in mente, alla vista del bene non protetto, quello oggetto di protezione, essendo tale nesso stato ravvisato « tutte, e le sole, volte in cui la RAGIONE_SOCIALE del prodotto conteneva in sé, vuoi per riferimento diretto, vuoi attraverso altri mezzi (figurativi; sonori; di assonanza fonetica) un rimando al luogo di origine RAGIONE_SOCIALEa IGP e RAGIONE_SOCIALEa DO C»; invero, proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa protezione RAGIONE_SOCIALEa IGP e RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione tra il bene e una regione geografica è necessario che l’associazione mentale operata dal consumatore lo porti a reputare di trovarsi avanti ad tm prodotto proveniente da quello specifico luogo.
La Corte d’appello rilevava quindi che, nel caso in esame, nel nome del prodotto contestato non compare l’indicazione geografica (RAGIONE_SOCIALE) tutelata dal RAGIONE_SOCIALE ma, anzi, all’opposto, vi è una
precisa indicazione di una ben distinta provenienza e sono presenti ulteriori elementi, figurativi o simili, idonei a creare una associazione con la città di RAGIONE_SOCIALE. Né alcuna protezione meritavano i termini « aRAGIONE_SOCIALE » o « aRAGIONE_SOCIALE balsamico », termini del tutto comuni e non individualizzanti, né l’appellante aveva offerto prova (anche alla luce dei dati del sondaggio fatto eseguire dal RAGIONE_SOCIALE) circa l’essere i suddetti termini « espressioni tradizionali profondamente legate alla tradizione territoriale » modenese: seppure l’aRAGIONE_SOCIALE balsamico di RAGIONE_SOCIALE è l’aRAGIONE_SOCIALE maggiormente noto al consumatore medio ciò non significa che non vi possano essere sul mercato aceti balsamici provenienti e prodotti in altre regioni e anche le modalità con le quali il prodotto RAGIONE_SOCIALEa casa di RAGIONE_SOCIALE si presenta sul mercato potevano certamente essere ritenute evocative RAGIONE_SOCIALEa IGP del RAGIONE_SOCIALE appellante (il colore scuro essendo dovuto alla materia prima utilizzata ed alle modalità di produzione, la bottiglia di vetro di 250 ml essendo un recipiente molto diffuso per qualsiasi tipo di aRAGIONE_SOCIALE, l’affinatura in botti di rovere essendo una tecnica necessitata dall’impiego del mosto d’uva).
Avverso la suddetta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 4/5/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso).
La ricorrente ha formulato istanza di riunione con il ricorso n. 4602/2023, vertente su simili questioni in diritto.
Il Procuratore generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett.
b) del Reg. (UE) n. 1151/2012 e RAGIONE_SOCIALEa costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, per avere la sentenza impugnata « erroneamente ritenuto che per accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito evocativo è necessario che la RAGIONE_SOCIALE contestata o un altro suo elemento (ad esempio, un elemento figurativo) contenga un rimando al luogo di origine del prodotto tutelato »; b) con il secondo motivo , la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, per avere la sentenza impugnata « erroneamente ritenuto che la presenza RAGIONE_SOCIALEa precisa indicazione di provenienza del prodotto contestato possa escludere l’evocazione »; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, nella causa C-432/18, la quale non riguarda l’evocazione bensì l’impiego diretto od indiretto del nome registrato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012, falsa applicazione alla fattispecie del Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 che, in realtà, si riferisce non già all’evocazione bensì all’impiego diretto od indiretto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » IGP di cui all’art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 lett. b) c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., le risultanze di causa dimostrano la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione mentale del prodotto, sicché l’informazione probatoria, utilizzata nella sentenza sarebbe contraddetta da uno specifico atto processuale con conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e diniego RAGIONE_SOCIALEa tutela conferita dalla legge, ex art.360 n. 5 c.p.c..
Nella memoria depositata il RAGIONE_SOCIALE formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, par.1 lett.b), Reg.UE n. 1151/2012 e del Considerando 10 del Reg.
n 583/2009 (tutela IGP) e RAGIONE_SOCIALEa sua applicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘evocazione di cui alla citata lett.b) RAGIONE_SOCIALE‘art.13 e alla protezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » RAGIONE_SOCIALE, nel senso di conoscere: a) se l’evocazione di una RAGIONE_SOCIALE registrata postuli « che il prodotto registrato richiami, alla mente del consumator , il luogo di origine » RAGIONE_SOCIALEa stessa e non sia invece sufficiente « il richiamo all’immagine del prodotto tutelato » ovvero se l’evocazione di una RAGIONE_SOCIALE registrata consenta « che l’elemento controverso del segno che suscita nel consumatore medio europeo l’associazione mentale possa essere costituito anche da un termine non geografico»; b) se, nel caso in cui si ritenga che il Considerando 10 del Reg. CE 583/2009 si applichi anche alla protezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » contro l’evocazione di cui all’art.13 , par.1, lett.b), del Reg. UE n. 1151/2012, esso vada interpretato « nel senso che nel caso RAGIONE_SOCIALE‘ ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE l’evocazione non possa mai ed in nessun caso essere realizzata attraverso l’uso disgiunto o congiunto dei termini non geografici ‘A e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ».
La ricorrente deduce che, con sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 12/77/2023, nella causa T-34/22, si sarebbe « accertato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 4 dicembre 2019 resa nella causa C-432/18, non si è pronunciata sull’applicabilità del Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘evocazione ». Dal che si dovrebbe evincere la fondatezza di quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, in punto di errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia.
Va anzitutto respinta l’istanza di riunione con la causa n. 4602/2023, non ricorrendo una ipotesi di connessione soggettiva o oggettiva, ma solo una parziale comunanza RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto sottese ai due giudizi di cassazione, che sono stati comunque opportunamente chiamati alla stessa adunanza camerale.
Il Procuratore Generale, in relazione al primo motivo di ricorso, rileva come « la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all’utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni -come nel caso RAGIONE_SOCIALEe parole ‘aRAGIONE_SOCIALE‘, ‘balsamico’, ‘aRAGIONE_SOCIALE balsamico’ che avrebbe l’effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini ».
Le prime due censure sono infondate.
4.1. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la condotta evocativa possa essere integrata solo se la RAGIONE_SOCIALE contestata o un altro suo elemento (ad esempio, un elemento figurativo) contenga un rimando al luogo di origine del prodotto tutelato.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima summenzionata norma, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la presenza RAGIONE_SOCIALEa precisa indicazione di provenienza del prodotto contestato possa escludere l’evocazione.
4.2. Il quadro normativo.
Nell’obiettivo di una progressiva e costante armonizzazione in una normativa unitaria RAGIONE_SOCIALEe diverse discipline, nazionali ed internazionali, nel settore agro-alimentare, si segnala il Regolamento CE n. 1151 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, in vigore attualmente.
Detto Regolamento (nel quale sono state fatte confluire, in un unico quadro unitario, vari regolamenti, tra cui le disposizioni, rivedute ed aggiornate, del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche e RAGIONE_SOCIALEe denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) assicura una protezione specifica alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, al fine di
garantire agli agricoltori e ai produttori « un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli » (Considerando 18).
L’art.5 definisce: I) la « RAGIONE_SOCIALE di origine » (DOP) un nome « che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata »; II) la « indicazione geografica» (IGP) un nome «che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una RAGIONE_SOCIALEe sue fasi nella zona geografica delimitata ».
Per la IGP dunque, a differenza RAGIONE_SOCIALEa DOP, è sufficiente anche che una sola qualità sia influenzata dal territorio ovvero che l’ambiente geografico influenzi soltanto la reputazione del prodotto e occorre che anche una sola RAGIONE_SOCIALEe fasi di produzione avvenga sul territorio. Il regime di protezione e di registrazione prevede controlli rigidi all’ingresso, dovendo essere allegato alla domanda un disciplinare nel quale sono contenuti gli elementi caratterizzanti il c.d. milieu (ambiente, termine di derivazione francese) ovvero gli standard RAGIONE_SOCIALEa produzione.
Le « indicazioni geografiche » svolgono quindi nel sistema europeo una funzione di certificazione di standard qualitativi del prodotto, raggiunta attraverso una normativa vincolante che richiede il simultaneo sussistere di tre elementi: il nesso eziologico tra prodotto e territorio, un sistema di certificazione e controllo ad
opera di un organo pubblico e il rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione.
Quanto alla protezione, l’art. 13 dispone espressamente che il nome registrato venga tutelato di fronte a: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o « evocazione », anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali « stile », « tipo », « metodo », « alla maniera », « imitazione » o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , ultimo comma, paragrafo 1, « Se una RAGIONE_SOCIALE di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b) ».
Una volta ottenuta la protezione le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano mai generiche.
Nel nostro ordinamento le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono disciplinate dagli artt.29 e 30 c.p.i., d.lgs. 30/2005, come modificato dal d.lgs. 131/2010. Gli artt.29 e
30 del nostro c.p.i. disciplinano la tutela RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche e RAGIONE_SOCIALEe denominazioni di origine: essi sono infatti segni distintivi RAGIONE_SOCIALEa provenienza e consistono nell’accostamento del nome geografico al nome del prodotto, garantendo la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualit à costante, derivante da fattori territoriali ed umani.
4.3. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte UE.
Un precedente, richiamato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 7/6/2018, nella causa C-44/17 (relativo alla indicazione geografica registrata come ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ –RAGIONE_SOCIALE prodotto in Germania e commercializzato con la RAGIONE_SOCIALE ‘ Glen Buchenbach ‘) che concerneva l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.16 , lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche RAGIONE_SOCIALEe bevande spiritose (non applicandosi a dette bevande il Reg.CE n. 510/2006).
La lett.b) RAGIONE_SOCIALE‘art.16 comunque sempre contemplava la protezione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche registrate da « qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali ‘genere’, ‘tipo’, (…) ‘stile’, ‘marca’, ‘gusto’ o altri termini simili ».
La Corte, dopo avere chiarito che per accertare l’esistenza di un « impiego commerciale indiretto » di un’indicazione geografica registrata, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett.a) RAGIONE_SOCIALE‘art.16, occorre che l’elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo, ha affermato, con riguardo alla lettera b) ed alla tutela c.d. « evocativa » RAGIONE_SOCIALE‘indicazione geografica registrata, che: a) il giudice
nazionale deve verificare se il consumatore, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia RAGIONE_SOCIALE‘indicazione geografica protetta (punto 46); b) ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di « evocazione » ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, il criterio determinante è dunque « quello di accertare se il consumatore, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia RAGIONE_SOCIALE‘indicazione geografica protetta, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, RAGIONE_SOCIALE‘incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella RAGIONE_SOCIALE controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale RAGIONE_SOCIALE con tale indicazione, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta RAGIONE_SOCIALE e detta indicazione » (punti 51 e 56); c) in risposta alla seconda parte RAGIONE_SOCIALEa seconda questione, l’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato « nel senso che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l’elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest’ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione ».
La sentenza qui impugnata ha invece espressamente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell’ambito di una causa riguardante proprio l’odierna ricorrente (C -432/18, RAGIONE_SOCIALE).
In quell’occasione la controversia originava da una lettera di diffida inviata dal RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, produttrice di vini a base di aRAGIONE_SOCIALE, che aveva commercializzato detti prodotti apponendo etichette sulle quali figuravano i termini « RAGIONE_SOCIALE » e « Deutscher balsamico », che, secondo il RAGIONE_SOCIALE,
recavano pregiudizio all’IGP « RAGIONE_SOCIALE ». La società RAGIONE_SOCIALE, in risposta, esercitava dinanzi ai giudici tedeschi un’azione di accertamento negativo del suo obbligo di astensione dall’utilizzazione di tale termine; l’azione veniva accolta in appello e la decisione impugnata dal RAGIONE_SOCIALE il quale proponeva ricorso in cassazione. Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia RAGIONE_SOCIALE) ritenne di sospendere il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE una necessaria questione pregiudiziale: se l’uso del termine « RAGIONE_SOCIALE » o del sintagma « Deutscher balsamico » violasse l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), del regolamento n. 1151/2012, il che implicava che si dovesse determinare innanzitutto se la protezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE », accordata dall’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 – adottato sulla base del regolamento n. 510/2006, che aveva abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2081/92 e che a sua volta è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, -vertesse unicamente su tale RAGIONE_SOCIALE globale o si estendesse all’utilizzo dei singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La Corte di Giustizia, premesso che alla RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » IGP è conferita protezione dal regolamento n. 583/2009, ha ribadito che, nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92, ormai previsto dal regolamento n. 1151/2012, « le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una RAGIONE_SOCIALE registrata rientrano nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C -129/97 e C -130/97, EU:C:1998:274, punto 38, nonché del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C -132/05, EU:C:2008:117, punto 30 )» (par.25).
Ha tuttavia precisato che, nel caso di una RAGIONE_SOCIALE « composta », il fatto « che per quest’ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una RAGIONE_SOCIALEe parti di questa RAGIONE_SOCIALE, non implica a contrario che ogni sua singola parte sia protetta » (par.26). La Corte ha puntualizzato infatti che, anche se dall’articolo 13 del regolamento n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione « si estende non solo alla RAGIONE_SOCIALE composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C -129/97 e C -130/97, EU:C:1998:274, punti 37 e 39) ». Poiché le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 del primo regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state riprese, anch’esse senza modifiche sostanziali, all’articolo 13 di ciascuno di tali regolamenti successivi (in particolare, il Reg.CE 1151/2012), se ne ricava che tale giurisprudenza rimane pertinente e si applica quindi anche alle denominazioni composte, come l’IGP in questione, protette dal regolamento n. 1151/2012.
La Corte ha quindi affermato che « dalle specifiche circostanze RAGIONE_SOCIALEa registrazione, mediante il regolamento n. 583/2009, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE», risulta che la protezione conferita a tale RAGIONE_SOCIALE non può estendersi ai singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa », rilevando che le opposizioni formulate dal RAGIONE_SOCIALE contro la registrazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa Repubblica federale di Germania e RAGIONE_SOCIALEa Repubblica ellenica, non avevano tenuto in debito conto che, al considerando 10 del regolamento n. 583/2009 (di protezione RAGIONE_SOCIALEa IGP), si tutelava solo « la RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso -o composta -, ovvero «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE», non alcuni suoi elementi, ossia i
termini «aRAGIONE_SOCIALE», «balsamico» e «aRAGIONE_SOCIALE balsamico» o le rispettive traduzioni », mentre che singoli termini « non geografici » RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE composta, vale a dire «aRAGIONE_SOCIALE » e « balsamico », anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione nel rispetto dei principi e RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione (par.31). Ha osservato inoltre la Corte di Giustizia (par.34) che, poiché risulta indubbio che il termine « aRAGIONE_SOCIALE » sia un termine comune (v. sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C:1981:298, punti 25 e 26) e che il termine balsamico sia la traduzione, in lingua italiana, RAGIONE_SOCIALE‘aggettivo « balsamique », che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l’aRAGIONE_SOCIALE, è comunemente usato per designare un aRAGIONE_SOCIALE che si caratterizza per un gusto agrodolce, detti termini non possono beneficiare RAGIONE_SOCIALEa protezione assicurata dal regolamento n. 1151/2012 all’IGP « RAGIONE_SOCIALE ».
Alla luce di quanto esposto, la Corte di Giustizia ha dunque fornito risposta alla questione pregiudiziale sottopostale, affermando che l’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 deve essere interpretato nel senso che la protezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La Corte di Giustizia, con successiva sentenza del 17 dicembre 2020 (Causa C-490/2019, su pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, in una controversia insorta in merito a un’asserita violazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’origine protetta (DOP) « RAGIONE_SOCIALE », per un formaggio francese), ha affermato che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo
1, del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi « non vietano solo l’uso, da parte di un terzo, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE registrata », in quanto le lettere da b) a d) degli artt. 13 di tali regolamenti vietano anche altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono tutelate e che non utilizzino né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse. Con riguardo specifico alla nozione di « evocazione », presente nella lett.b), la Corte ha ricordato che « il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, RAGIONE_SOCIALE‘incorporazione parziale di una DOP nella RAGIONE_SOCIALE controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale RAGIONE_SOCIALE con tale DOP, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta RAGIONE_SOCIALE e detta DOP (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, RAGIONE_SOCIALE, C -44/17, EU:C:2018:415, punto 51) » e che, come chiarito nella sentenza del 2 maggio 2019, RAGIONE_SOCIALE (C -614/17), « l’evocazione di una RAGIONE_SOCIALE registrata può derivare dall’uso di segni figurativi…in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una RAGIONE_SOCIALE registrata, a motivo RAGIONE_SOCIALEa loro vicinanza concettuale con siffatta denominazion i». Con riguardo all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012, si è affermato che essi « devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione RAGIONE_SOCIALEa forma o RAGIONE_SOCIALE‘aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una RAGIONE_SOCIALE registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il
prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale RAGIONE_SOCIALE registrata ».
Nella sentenza del 9 settembre 2021, Causa C-783/19, in controversia concernente il conflitto tra la DOP « RAGIONE_SOCIALE » e la RAGIONE_SOCIALE commerciale « Champanillo », la Corte UE ha affermato che « L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una RAGIONE_SOCIALE produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale RAGIONE_SOCIALE e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima RAGIONE_SOCIALE». Si è ribadito che il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.
Nella sentenza del 14/7/2022 (Causa C159/20, relativa all’uso da parte di produttori lattiero-caseari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare pubblicato nel regolamento (CE) n. 1829/2002 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 14 ottobre 2002), la Corte di Giustizia ha ribadito che « Le DOP e le IGP sono
quindi protette dal regolamento n. 1151/2012, e in particolare dall’articolo 13 di quest’ultimo, in quanto diritto di proprietà intellettuale, come confermato dall’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale è istituito un sistema di DOP e di IGP al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione ».
Nel caso « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (sentenza del 2 maggio 2019, RAGIONE_SOCIALE , C-614/17), la Corte di Giustizia ha ritenuto che si fosse in presenza di evocazione anche nel caso in cui, per un prodotto generico, vengano utilizzati, in etichetta, segni figurativi che richiamino il luogo di produzione RAGIONE_SOCIALEa DOP. L’aspetto determinante per stabilire se un elemento evochi la RAGIONE_SOCIALE registrata è quindi quello di accertare se esso possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale RAGIONE_SOCIALE protetta.
4.4. La percezione di un consumatore europeo medio « normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto » è un parametro che, nel corso degli anni, è divenuto ricorrente nella giurisprudenza europea, utile sia a valutare la sussistenza di evocazione in caso di prodotti di qualità che, in generale, a determinare la legittimità RAGIONE_SOCIALEe pratiche commerciali RAGIONE_SOCIALEe imprese operanti sul mercato.
Tale criterio è risultato decisivo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘evocazione, nel caso, già citato, « RAGIONE_SOCIALE» (Corte giust., 7 giugno 2018, RAGIONE_SOCIALE, C-44/17), più volte richiamato dal ricorrente. In questo contesto, riguardante un whisky commercializzato on line sulla cui etichetta apparivano elementi potenzialmente evocativi RAGIONE_SOCIALEa indicazione geografica registrata « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », la Corte UE ha conferito importanza
primaria, fra i criteri atti a stabilire la sussistenza di evocazione, alla valutazione del giudice nazionale relativa alla percezione del consumatore che, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia RAGIONE_SOCIALE‘indicazione geografica. A questa valutazione risultano subordinati gli altri criteri individuati dalla giurisprudenza precedente, fra cui la parziale incorporazione di un’indicazione geografica protetta nel segno controverso, la similarità fonetica e/o visiva con questa, la somiglianza concettuale fra i termini e il contesto in cui è inserito l’elemento controverso del segno. Nel caso RAGIONE_SOCIALE del 2018, tale concetto viene esteso all’ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori « una parte di una indicazione geografica protetta o di una DOP », di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o RAGIONE_SOCIALE, nonché nel caso in cui, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un’affinità fonetica e visiva tra l’indicazione geografica protetta o la DOP e il segno contestato. Peraltro, tali presupposti non devono necessariamente sussistere perché vi sia evocazione: è infatti sufficiente la semplice « vicinanza concettuale » tra la RAGIONE_SOCIALE protetta e il segno di cui trattasi.
4.5. Avuto riguardo alla sentenza (impugnata, con causa allo stato pendente dinanzi alla Corte di Giustizia) del Tribunale UE del luglio 2023, Causa T-34/22, richiamata nella memoria dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, occorre rilevare che era stata impugnata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 26 ottobre 2021, che ha respinto tre domande di protezione « di un nome come indicazione geografica -IGP a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Jambon RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE» (IGP),
«Lonzo de l’Île de RAGIONE_SOCIALE» (IGP) e «RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE» (IGP) ». I nomi « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse -Prisuttu », « Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse -Lonzu » e « RAGIONE_SOCIALE de Corse»/«RAGIONE_SOCIALE de Corse –RAGIONE_SOCIALE di Corsica » erano già stati oggetto di un’iscrizione come denominazioni di origine protette (DOP) del 2014. La Commissione aveva ritenuto sussistente un rischio di evocazione tra, da una parte, le denominazioni, oggetto di richiesta di registrazione come IGP, « Jambon sec de l’île de RAGIONE_SOCIALE », « Lonzo de l’île de RAGIONE_SOCIALE » e « RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE‘île de RAGIONE_SOCIALE » e, dall’altra parte, le denominazioni DOP « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse -Prisuttu », « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse -Lonzu » e « RAGIONE_SOCIALE de Corse »/« RAGIONE_SOCIALE de Corse –RAGIONE_SOCIALE di Corsica», avendo ritenuto, tra l’altro, che fosse di dominio pubblico che il nome « Île de RAGIONE_SOCIALE » costituisce un’espressione corrente che, per i consumatori francesi, designa univocamente la Corsica.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando, in particolare, che la Commissione non aveva ecceduto le sue competenze. La Commissione invero deve verificare che l’utilizzo del nome di cui si chiede la protezione « nel commercio o nel linguaggio comune » non violi la protezione contro l’evocazione prevista all’articolo 1 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Infatti, « ammettere la registrazione di un’IGP benché la stessa sia evocativa di una DOP già registrata priverebbe di effetto utile la protezione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, poiché, una volta registrato tale nome come IGP, la RAGIONE_SOCIALE precedentemente registrata come DOP non potrebbe più beneficiare, nei suoi confronti, RAGIONE_SOCIALEa protezione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 ». Correttamente pertanto la Commissione aveva rifiutato la registrazione.
Nel testo integrale RAGIONE_SOCIALEa decisione, disponibile in lingua francese, ai par. da 90 a 92, il Tribunale UE, nell’esaminare quanto sostenuto dai ricorrenti secondo cui la protezione RAGIONE_SOCIALEe DOP contro un’eventuale evocazione non si potesse estendere ai termini individuali non geografici e che dovesse essere limitata al termine geografico « Corsica », con specifico riferimento alla sentenza del 4 dicembre 2019, nella causa 432/18, riguardante il RAGIONE_SOCIALE – già sopra citata ed all’affermazione che la protezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » non si estendeva all’utilizzo dei termini non geografici di quella, ha ritenuto il richiamo non era pertinente: l’arresto RAGIONE_SOCIALEa Corte UE – « rendu sur renvoi préjudiciel, portait sur la question de savoir si le terme «RAGIONE_SOCIALE» pouvait être utilisé sur les étiquettes de produits à base de vinaigre qui ne répondaient pas au cahier des charges de l’IGP « RAGIONE_SOCIALE » – non verteva infatti sulla questione RAGIONE_SOCIALEa evocazione tra due denominazioni e non se ne potrebbe quindi dedurre che, per apprezzarla -l’eventuale evocazione -, non sarebbe necessario prendere in esame il nome nella sua interezza, inclusi i termini individuali non geografici (« ne portait donc pas sur la question de l’éventuelle évocation entre deux appellations et il ne saurait en être déduit que, pour l’apprécier, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte la dénomination dans son entièreté, y compris les termes individuels non géographiques »).
Nella fattispecie in esame, l’analisi RAGIONE_SOCIALE‘evocazione eventuale RAGIONE_SOCIALEa DOP « Jambon sec de Corse » da parte RAGIONE_SOCIALEa IGP « Jambon RAGIONE_SOCIALE » doveva essere condotta avuto riguardo agli interi nomi e non ai soli nomi geografici «Île de RAGIONE_SOCIALE » et « Corse ».
Questo e soltanto il senso RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale UE.
4.6. Nella specie, « aRAGIONE_SOCIALE balsamico di RAGIONE_SOCIALE » è un’indicazione RAGIONE_SOCIALE, che ha ottenuto il riconoscimento comunitario
con il Regolamento CE n. 583/2009 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 3/7/2009.
Va ricordato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento n. 583/2009, in combinato disposto con il considerando 11 e l’allegato I, la RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) » è registrata e quindi è iscritta nel registro RAGIONE_SOCIALEe denominazioni di origine protette e RAGIONE_SOCIALEe indicazioni geografiche protette e tutelato nella sua formulazione complessa.
Dal considerando 8 del regolamento n. 583/2009 risulta che la RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE » « gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale RAGIONE_SOCIALE composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima » (Corte Giustizia, c ausa C-432/18, cit.).
Nel considerando (10) del Regolamento 583/2009, riconoscendo l’RAGIONE_SOCIALE, si precisa che « la protezione è conferita alla RAGIONE_SOCIALE composta «RAGIONE_SOCIALE». I singoli termini non geografici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario ».
4.7. Alla luce di tali complessive considerazioni, si deve affermare che correttamente la Corte d’appello ha respinto il gravame , precisando che la condotta « evocativa » vietata dalla predetta norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami l’origine geografica del prodotto, che rappresenta specificamente il bene tutelato dall’art. 13 del Regolamento e che la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all’utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni -come nel caso RAGIONE_SOCIALEe parole « aRAGIONE_SOCIALE »,
« balsamico », « aRAGIONE_SOCIALE balsamico » -in quanto ciò avrebbe l’effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.
In sostanza, la Corte di merito ha mostrato, attraverso il proprio iter logico argomentativo, senza alcun equivoco circa l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa tutela accordata dal Reg. (UE) 1151/2012 (per avere, erroneamente secondo il ricorrente, affermato che la tutela concerne non tanto il prodotto nel suo complesso, quanto il solo termine geografico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE registrata, nel caso di specie il toponimo « RAGIONE_SOCIALE »), di avere ben presente la portata RAGIONE_SOCIALEa tutela garantita dall’art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento 1151/2012, rilevando come il prodotto commercializzato dall’appellata si presentasse privo di elementi evocativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nella RAGIONE_SOCIALE e alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esame complessivo RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche esterne RAGIONE_SOCIALEo stesso prodotto, in alcun modo idonee a creare un’associazione con la città di RAGIONE_SOCIALE.
Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, considerato che la Corte d’appello ha escluso la fattispecie evocativa non soltanto per la precisa indicazione di un differente luogo di provenienza del prodotto, quanto sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esame di tutti gli elementi e le caratteristiche, anche figurative, del prodotto che non ha permesso di ravvisare alcuna associazione con l’origine geografica del bene.
Nessun richiamo evocativo per il consumatore medio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE geografica protetta si poteva verificare.
5. Anche il terzo motivo è infondato.
Con tale doglianza, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa sopra indicata norma per avere la Corte territoriale interpretato in modo errato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, nella causa C -432/18, che non riguarderebbe la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa « evocazione », bensì quella del
diretto o indiretto impiego del nome registrato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, par. 1, lett. a, del Reg. 1151/2012.
Si assume nel ricorso che vi sarebbe stata un’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea relativa alla causa C432/18 e un’errata applicazione alla fattispecie del Considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 in quanto, secondo la ricorrente, entrambi aventi ad oggetto la fattispecie di impiego diretto o indiretto RAGIONE_SOCIALE‘IGP anziché la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘evocazione.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte UE del 2018 è stata, al contrario, puntualmente richiamata dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, a nulla vale il fatto che la causa C-432/18 abbia preso le mosse da una differente contestazione (impiego diretto o indiretto RAGIONE_SOCIALE‘IGP) o che il Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 faccia riferimento alla condotta RAGIONE_SOCIALE‘ « utilizzo » e non a quella evocativa dei termini di cui alla RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE».
Ciò che rileva è, invece, l’individuazione e la puntualizzazione operata dalla Corte di Giustizia in sentenza RAGIONE_SOCIALE‘ambito di tutela RAGIONE_SOCIALEa IGP offerto dal Regolamento n. 1151/2012, con riferimento anche alla lett.b) RAGIONE_SOCIALE‘art.13, che dispiega i suoi effetti tanto nell’ipotesi in cui sia integrata una fattispecie di impiego diretto quanto di « evocazione » RAGIONE_SOCIALE‘origine del prodotto e in riferimento alle quali trovano applicazione i medesimi presupposti e principi. Tanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia europea verteva sull’ipotesi che l’uso del termine « RAGIONE_SOCIALE » o del sintagma « Deutscher balsamico » violasse l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a (riguardante « qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione ») o b (concernente specificamente la condotta evocativa), del Regolamento n. 1151/2012.
La lettura restrittiva del Considerando 10 del Reg. del 2009 proposta dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo cui la Commissione europea non avrebbe voluto così escludere che i termini « RAGIONE_SOCIALE » e « RAGIONE_SOCIALE » (anche nella loro combinazione « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ») fossero idonei ad evocare la IGP « RAGIONE_SOCIALE » (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, par.1, lett.b, Reg. UE 1151/2012), bensì avrebbe voluto solamente precisare che l’uso di tali espressioni, singolarmente o in combinazione tra di loro, « non può essere considerato ‘impiego commerciale diretto o indiretto’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE registrata nel suo complesso e che, pertanto, tali espressioni non possono godere RAGIONE_SOCIALEa medesima tutela accordata dall’art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012 alla RAGIONE_SOCIALE nella sua interezza », rientra nel tentativo di estendere oltremodo la tutela evocativa RAGIONE_SOCIALEa IGP.
6. Infondato è pure il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, lett. b) c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o 5 c.p.c., per avere le risultanze di causa dimostrato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione mentale con il prodotto, sicché l’informazione probatoria, utilizzata nella sentenza impugnata, risulterebbe contraddetta da uno specifico atto processuale, con conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e diniego RAGIONE_SOCIALEa tutela conferita dalla legge.
La Corte d’appello ha ritenuto che la documentazione relativa al sondaggio, prodotto dal RAGIONE_SOCIALE, al fine di dimostrare l’associazione con il prodotto tutelato, fosse inidonea per valutare il sentire comune dei consumatori, in quanto « le risposte a disposizione RAGIONE_SOCIALEa platea degli intervistati non comprendevano mai la dicitura ‘balsamica’ (presente nell’etichetta del prodotto contestato) se non nella voce ‘RAGIONE_SOCIALE balsamico di RAGIONE_SOCIALE‘ ».
Si sostiene come la sentenza impugnata avrebbe travisato un elemento probatorio, tale sondaggio fatto eseguire dal RAGIONE_SOCIALE,
che attesterebbe, invece, come più RAGIONE_SOCIALE‘80% dei soggetti intervistati abbia riferito che, alla vista RAGIONE_SOCIALE‘etichetta del prodotto contestato, veniva immediatamente richiamato alla propria mente l’aRAGIONE_SOCIALE balsamico di RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 1, c.p.c.,« il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti ».
Il riferimento al « prudente apprezzamento » implica che il giudice è tenuto a valutare l’attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, potendo conservare un margine di discrezionalità relativamente al conferimento di un’efficacia probatoria a fini decisori. Ciò non vale per le prove legali, quali le prove documentali (atto pubblico e scrittura privata autenticata o riconosciuta) o quelle assunte nel processo come la confessione, il giuramento e la testimonianza, la cui efficacia è invece predeterminata per legge, escludendo la sussistenza di qualsivoglia margine di discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione sul loro contenuto.
In tal caso, escluso che si trattasse di prova legale, il giudice d’appello ha valutato la prova fornita dal ricorrente come inidonea a dimostrare gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, esercitando proprio quel potere discrezionale insito nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni istruttorie, che certamente non può essere in tale sede oggetto di censura.
Quanto poi al travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, le Sezioni Unite (Cass. 5792/2024) hanno di recente statuito che « Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,
se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti – il vizio va fatto valere deducendo il vizio RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale ».
In motivazione, si è chiarito che il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in senso proprio, è « un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettivit à, sia il momento RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettivit à , possono per inferenza logica desumersi », cosicché il momento propriamente percettivo del dato probatorio nella sua oggettivit à è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALEa revocazione (« sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessit à logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa » e il fatto, supposto esistente o inesistente, non abbia costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato ), mentre il momento, valutativo, di individuazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni probatorie che posson desumersi dalla prova è «affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimit à , a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale ». L’eventualità che la Corte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito « intorno alla giustizia o alla perfetta legalit à RAGIONE_SOCIALEa decisione » è « un’eventualità che al diritto vigente non interessa »: ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cio è se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti, il vizio, non potendosi ricorrere al rimedio del vizio revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., va fatto valere, in concorso
dei presupposti di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale, come omesso esame.
Giova richiamare anche il principio di diritto affermato in Cass. 9507/2023: « Il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità RAGIONE_SOCIALEa decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza ».
Orbene nella specie, si denuncia anche l’omesso esame di fatto decisivo ex art.360 n. 5 c.p.c., ma in realtà si contesta che l’esame del dato probatorio (le risultanze del sondaggio) sia stato in qualche modo « falsato » dall’errore di diritto sottostante, vale a dire « la considerazione che la RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» possa essere liberamente usata da qualsiasi produttore che indichi una zona di provenienza diversa da RAGIONE_SOCIALE, salvo solo il rischio di vera e propria confusione » e l’erronea premessa « che l’esplicito riferimento alla zona di provenienza del prodotto costituisca elemento indefettibile RAGIONE_SOCIALE‘evocazione illecita », e che « per questo la mancata indicazione, fra le possibili risposte, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
senza riferimento alla zona ha ridotto indebitamente il ventaglio RAGIONE_SOCIALEe possibili associazioni mentali alternative ».
Si è dunque al di fuori del vizio ex art.360 n. 5 c.p.c., all’esito RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2012, nella complessiva lettura datane dalle Sez. Un. nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidate in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.