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Evocazione DOP: la Cassazione sul marchio ‘Sardo’

Un’azienda casearia è stata sanzionata per aver usato il termine ‘sardo’ sull’etichetta di un formaggio, creando una illecita evocazione DOP del ‘Pecorino Sardo’. La Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo che l’associazione concettuale con il prodotto protetto è sufficiente per configurare l’illecito, a prescindere dall’origine degli ingredienti.

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Pubblicato il 8 dicembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Evocazione DOP: Attenzione all’Etichetta, Anche se gli Ingredienti sono Autentici

L’utilizzo di riferimenti geografici sull’etichetta di un prodotto alimentare può essere un potente strumento di marketing, ma nasconde insidie legali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità della normativa a tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), chiarendo come si configura l’illecita evocazione DOP. Il caso in esame ha coinvolto un’azienda casearia sanzionata per aver commercializzato un formaggio la cui etichetta, secondo le autorità, richiamava indebitamente il noto ‘Pecorino Sardo DOP’.

I Fatti del Caso: un’Etichetta Troppo ‘Sarda’

Un’azienda produttrice di formaggi ha ricevuto una sanzione amministrativa di 2.000 euro dal Ministero delle Politiche Agricole. L’accusa era di aver violato la normativa sulla tutela delle denominazioni protette. L’azienda commercializzava un formaggio pecorino con un’etichetta che, oltre al nome di fantasia, conteneva la dicitura ‘Sapere Sardo – Formaggio Pecorino da Tavola’.

L’etichetta, inoltre, era arricchita da elementi grafici fortemente identitari: l’immagine di un uomo in costume tradizionale sardo, un gregge, un nuraghe e lo stemma dei Quattro Mori. Secondo il Ministero, questa combinazione di elementi testuali e visivi era idonea a ‘evocare’ nel consumatore la DOP ‘Pecorino Sardo’, inducendolo in errore.

L’azienda si è opposta alla sanzione, sostenendo che l’uso dell’aggettivo ‘sardo’ fosse legittimo, in quanto il formaggio era effettivamente prodotto in Sardegna con latte di pecora locale. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le sue difese, confermando la sanzione. La questione è così giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.

L’Evocazione DOP e la Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito e fornendo importanti chiarimenti sul concetto di evocazione DOP.

La ‘Somiglianza Concettuale’ come Criterio Chiave

Il punto centrale della decisione è il principio della ‘somiglianza concettuale’. I giudici hanno spiegato che non è necessario che vi sia un’imitazione o un’usurpazione diretta del nome protetto. È sufficiente che l’etichetta, nel suo complesso, crei un’associazione mentale immediata con la DOP nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento.

Nel caso specifico, l’accostamento dell’aggettivo geografico ‘sardo’ (scritto con lo stesso colore verde del marchio DOP) all’espressione ‘formaggio pecorino’, unitamente alle immagini evocative, è stato ritenuto sufficiente a determinare un rischio di confusione. Il consumatore poteva essere indotto a credere, erroneamente, che il prodotto avesse le medesime caratteristiche e garanzie di qualità del ‘Pecorino Sardo DOP’.

L’Irrilevanza dell’Origine Effettiva degli Ingredienti

La Cassazione ha sottolineato un aspetto cruciale: ai fini della configurabilità dell’illecito, è del tutto inconferente che il prodotto sia stato effettivamente realizzato con materie prime provenienti dalla regione evocata. La tutela della DOP non riguarda la veridicità dell’origine geografica degli ingredienti, ma la protezione del segno distintivo e della reputazione del prodotto certificato. Consentire l’uso di riferimenti geografici in modo ambiguo svuoterebbe di significato la tutela accordata ai prodotti DOP, che devono rispettare un rigido disciplinare di produzione per poter utilizzare tale denominazione.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della Corte si fondano sulla giurisprudenza consolidata, sia a livello nazionale che europeo. La Corte ha richiamato precedenti importanti, come il caso del ‘Parmesan’ in relazione al ‘Parmigiano Reggiano’, dove la Corte di Giustizia Europea ha introdotto la nozione di ‘somiglianza concettuale’. Il principio è che la tutela si estende non solo al nome esatto, ma a qualsiasi pratica che possa ingenerare nel pubblico un collegamento con la denominazione protetta. La valutazione deve essere globale, considerando tutti gli elementi visivi, fonetici e concettuali dell’etichetta. La sentenza ha quindi stabilito che la Corte d’Appello ha correttamente applicato questi principi, ritenendo che l’insieme degli elementi presenti sull’etichetta del formaggio fosse idoneo a creare quella ‘evocazione’ vietata dalla legge.

Le Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un monito importante per tutte le aziende del settore agroalimentare. La scelta del nome, delle diciture e delle immagini da apporre su un’etichetta deve essere estremamente ponderata per non incorrere nella violazione delle norme a tutela delle DOP e IGP. La legittimità dell’origine delle materie prime non costituisce una giustificazione per l’uso di segni che possono creare confusione nel consumatore. La protezione accordata ai marchi di qualità è molto ampia e mira a salvaguardare non solo i produttori consorziati, ma anche la fiducia dei consumatori nella trasparenza e nell’autenticità delle informazioni commerciali.

È sufficiente usare un aggettivo geografico come ‘sardo’ su un’etichetta per configurare una illecita evocazione di una DOP?
Sì, secondo la Corte, l’uso dell’aggettivo geografico, specialmente se accostato ad altri elementi grafici e testuali (come il tipo di prodotto, immagini e colori), può determinare un’immediata associazione concettuale con la DOP e quindi integrare un’illecita evocazione.

Il fatto che un prodotto sia effettivamente realizzato con ingredienti provenienti dalla regione evocata (es. latte di pecora sardo) esclude l’illecito?
No, la Corte ha specificato che questa circostanza è inconferente. La tutela della DOP non riguarda la veridicità dell’origine degli ingredienti di un prodotto generico, ma la protezione del segno distintivo del prodotto certificato e il rispetto del suo specifico disciplinare di produzione.

Cosa si intende per ‘associazione concettuale’ nella valutazione di una evocazione DOP?
Per ‘associazione concettuale’ si intende la capacità di un’etichetta, nel suo complesso, di richiamare immediatamente alla mente del consumatore medio il prodotto a denominazione protetta, inducendolo a credere che il prodotto generico possa avere le medesime caratteristiche o qualità di quello tutelato dalla DOP.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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