Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 33907/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale allegata al ricorso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del la Corte d’appello di Cagliari n. 230/2018 depositata il 09/04/2018.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso notificato il 22/09/2015, la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALE imprese di Cagliari, avverso l’ordinanza n. 590 del 2015, con cui il RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) le ingiungeva il pagamento di € 2.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 279 del 2004, per avere, quale produttore, posto in commercio una forma di RAGIONE_SOCIALE pNOME denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE el RAGIONE_SOCIALE‘ , la cui etichetta recava la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , evocativa RAGIONE_SOCIALE DOP ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘;
il Tribunale RAGIONE_SOCIALE Imprese di Cagliari, con sentenza n. 3598 del 2017, ha rigettato l’opposizione.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio del RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello e ha confermato la sentenza di primo grado .
A giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, rispetto alla RAGIONE_SOCIALE accordata dall’art. 13 regolamento CE n. 510/2006, è inconferente, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’illecito, che il RAGIONE_SOCIALE in questione sia realizzato con l’impiego del latte di pecora prodotto in Sardegna. Ciò che rileva, spiega la Corte di Cagliari, è la scelta del produttore di inserire nell ‘etichetta il termine ‘COGNOME‘, che costituisce la denominazione d’origine RAGIONE_SOCIALE DOP ‘ P NOME COGNOME, (cfr. pag. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza)
«quale termine che serve a designarlo tramite il collegamento con la regione di produzione, che ne determina le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono una DOP L’accostamento, pressoché con i medesimi caratteri ed evidenziata con il colore verde (lo stesso del marchio DOP), dell’aggettivazione geografica COGNOME (facente parte del marchio RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE) con l’espressione generica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da tavola, determina un’immediata associazione concettuale con il pNOME COGNOME DOP».
In definitiva, così la sentenza a pag. 7, «l’inserimento, del termine ‘COGNOME‘ nella denominazione generica del RAGIONE_SOCIALE pNOME, richiamata anche visivamente tramite la raffigurazione nell’etichetta di un uomo in costume COGNOME accanto ad un gregge, sullo sfondo di un nuraghe e lo stemma dei RAGIONE_SOCIALE, idoneo a indurre il consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto (al quale si deve fare riferimento, come indicato nelle decisioni RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia) ad associare concettualmente e visivamente il prodotto generico dello stesso tipo (RAGIONE_SOCIALE pNOME) alla DOP e, conseguentemente, a ingenerare nel consumatore stesso l’erroneo convincimento che il prodotto etichettato come ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ abbia le medesime caratteristiche di quello portante il marchio DOP»;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 360 n. 4, c.p.c., denuncia la motivazione apparente nella sentenza impugnata, non indicando le ragioni per le quali ha disatteso
l’eccezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di nullità RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, che si era limitata a ricopiare una precedente pronuncia (la sentenza n. 193 del 2016) del medesimo Tribunale, e nemmeno si confronta con l ‘eccezione dell’appellante di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che, riproducendo l’intero testo RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 193 del 2016, decide circa l’eccezione di ‘preuso’, mai formulata dall’opponente in questo giudizio;
2. il secondo motivo -‘violazione e falsa inte r pretazione dell’art. 13 Regolamento CE 510/2006, ora art. 13 Reg. CE 1151/2012, e art. 2 c. 2 d.lgs. 297/2004 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ censura la sentenza impugnata che reputa inconferente, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’illecito, la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sia effettivamente ottenut o con l’impiego di latte di pecora e sia prodotto in Sardegna;
3. il terzo motivo -‘ violazione art. 2 c. 2 d.lgs. 297/2004 nonché degli artt. 13 reg. CE 510/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ censura la sentenza impugnata nella parte in cui ravvisa la sussistenza dell ‘illecito per la coesistenza RAGIONE_SOCIALE parole ‘pNOME‘ e ‘COGNOME‘ , benché la norma di riferimento (art. 13, lett. b, cit.) specifichi che il termine ‘pNOME‘ non è RAGIONE_SOCIALEto e che il produttore può sempre indicare l’origine territoriale del proprio prodotto;
4. il primo motivo è infondato;
la sentenza d’appello non è nulla per carenza strutturale RAGIONE_SOCIALE motivazione; al contrario, essa reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel
giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione».
La Corte di Cagliari respinge l’eccezione dell’appellante di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sul rilievo che tale ultima decisione, senza incorrere nell’eccepit a mancanza di esame RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’opponente, ha condiviso un precedente specifico del medesimo Tribunale, che disattendeva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro una sanzione amministrativa per i medesimi addebiti.
Si aggiunga che -a prescindere dalla prospettabile inammissibilità RAGIONE_SOCIALE critica, per mancanza di autosufficienza – deve ritenersi implicitamente disattesa, da parte del giudice d’appello , la doglianza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in punto di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado;
il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati;
5.1. il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha conseguito il riconoscimento comunitario RAGIONE_SOCIALE DOP (Denominazione di Origine Protetta) con Regolamento CE n. 1263/96 del 1°/07/1996.
L’ art. 13 (‘Protezione’), del Regolamento CE n. 510/2006, applicabile ratione temporis , stabilisce che «1. Le denominazioni registrate sono RAGIONE_SOCIALEte contro: b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ».
In relazione al secondo motivo di ricorso, è conforme a diritto l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale che svaluta la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sia ottenuto con l’impiego di latte di pecora prodotto in Sardegna.
Diversamente da quanto afferma la ricorrente, il conflitto tra segni (ad esempio, DOP e marchio) si pone quando i RAGIONE_SOCIALE che essi contraddistinguono sono dello stesso tipo o sono, comunque, affini e similari.
A tal proposito va richiamato il precedente di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 7937/2023) riguardante una controversia nella quale è stata respinta la domanda giudiziale del RAGIONE_SOCIALE, essendo rimasta indimostrata l ‘ appartenenza alla stessa tipologia di RAGIONE_SOCIALE caseari RAGIONE_SOCIALE DOP ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e del marchio ritenuto in conflitto ‘ Cacio RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
5.2. da una diversa angolazione giuridica, in relazione al terzo motivo, osserva la Corte che non è vero che, come sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata non ha bene interpretato l’art. 13, lett. b), cit., e non ha compreso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DOP non riguarda la parola ‘pNOME‘ e che, quanto all’aggettivo ‘COGNOME‘ , al produttore di formaggi è consentito indicare l’origine territoriale del proprio prodotto.
La Corte distrettuale pone a confronto il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘ e la DOP ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e, alla stregua di una valutazione globale, che comprende il profilo visivo, grafico, fonetico e
concettuale, ritiene che la somiglianza tra il prodotto RAGIONE_SOCIALE società ricorrente e la DOP sia tale da determinare un rischio di confusione tra i due segni e che sia idonea a ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento che l’alimento etichettato come ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ abbia le medesime caratteristiche di quello con il marchio DOP.
La rilevanza attribuita dalla Corte territoriale all’aspetto dell” associazione concettuale ‘ (tra i due RAGIONE_SOCIALE caseari) segue la scia RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza unionale e di legittimità.
Infatti, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 26/02/2008, in C. 132/05, nella controversia tra la DOP ‘RAGIONE_SOCIALE Reggiano’ e il ‘Parmesan’, ha introdotto la nozione di ‘somiglianza concettuale’ , successivamente utilizzata a più riprese dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
In particolare, la locuzione è stata ribadita da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 27194 del 23/10/2019, Rv. 655770 -02), che, in controversia simile a quella in esame perché relativa anch’essa a RAGIONE_SOCIALE caseari, ha sottolineato (punto 3.4.) come «l ‘ uso RAGIONE_SOCIALE dicitura ‘ Altopiano di RAGIONE_SOCIALE ‘ evochi la RAGIONE_SOCIALE ‘ , in violazione del disposto di cui all ‘ art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 2004 e dell ‘ art. 13, comma i, lett. b) del Regolamento CE n. 510 del 2006. È, per vero, evidente che siffatta locuzione presenta tutte le caratteristiche evidenziate dalla giurisprudenza europea idonee ad integrare la nozione di ‘ evocazione ‘ , sussistendo: a) la ‘ parziale incorporazione ‘ RAGIONE_SOCIALE denominazione protetta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nella contestata espressione ‘ Altopiano di RAGIONE_SOCIALE ‘ ; b) la ‘ similarità fonetica e/o visiva ‘ , vertendosi nel caso concreto in una fattispecie in cui non si è in presenza neppure di un nome imitato, contraffatto o storpiato, come ‘ parmesan ‘ o ‘ cambozola ‘ , con riferimento ai quali
pure la Corte di Lussemburgo ha ritenuto sussistere l ” evocazione ‘ , ma di una pedissequa riproduzione del termine ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con la sola aggiunta del sostantivo ‘ Altopiano ‘ , certamente idoneo ad evocare nella mente del consumatore medio, in special modo in una zona dove tale produzione è molto diffusa, il noto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) la ‘ somiglianza concettuale ‘ , trattandosi del medesimo prodotto lattiero caseario, proveniente dalla medesima zona di produzione»;
5.3. da ultimo, è utile rammentare il consueto indirizzo nomofilattico (tra le altre, Cass. nn. 2581/2024, 39764/2021, 6382/2017), per il quale l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni non è censurabile, per violazione di legge, in sede di legittimità, dando luogo ad un giudizio di fatto;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione