Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6536 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6536 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21523/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona n. 338/2024 depositata il 27/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 338/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 27/02/2024, non notificata.
In precedenza, la sentenza del Tribunale di Macerata n. 299/2021, pubblicata il 22.3.2021, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dei pagamenti di €. 35.442,13 e di €. 1.149.538,21 – eseguiti rispettivamente il 30.9.2008 ed il 9.10.2008 dalla RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa Banca RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha condannato Ubi Banca s.p.a., quale successore a titolo particolare di Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE il complessivo importo di €. 1.184.980,34, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio; ha invece respinto la domanda RAGIONE_SOCIALEa curatela di declaratoria di inefficacia limitatamente al pagamento di €. 198.900,00 del 16.11.2009.
In riforma di tale pronuncia, la sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione ha invece accolto il terzo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito, ritenendo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni connesso ai suddetti pagamenti, in quanto l’insinuazione al passivo proposta dalla banca per RAGIONE_SOCIALE fondati su mutuo ipotecario – la cui provvista era stata utilizzata per estinguere precedenti passività chirografarie -era stata definitivamente respinta con decisione RAGIONE_SOCIALEa Cass. n. 20896/2019. Secondo la Corte d’appello, infatti, la definitiva esclusione dei RAGIONE_SOCIALE ipotecari vantati dalla banca dallo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa procedura aveva, di fatto, eliso qualunque pregiudizio o violazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono costituite con un unico controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE si articola su tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c. e 96, ultimo comma l. fall., nonché in relazione agli artt. artt. 3, 24 e 111 Cost., in tema di limiti ed inapplicabilità del giudicato endofallimentare al giudizio ordinario di revocatoria promosso dalla curatela, con lesione RAGIONE_SOCIALEe garanzie di difesa RAGIONE_SOCIALEa curatela di ottenere in sede ordinaria l’inefficacia di pagamenti lesivi del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa fallita.
Tale motivo di impugnazione risulta inammissibile in quanto non si confronta realmente con la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, la quale, indipendentemente da quanto si dirà infra, rispetto al terzo motivo, si è limitata ad un richiamo formale alla decisione resa da Sez. 1, ord. n. 20896 del 05/08/2019 (secondo cui l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per
l’adempimento, senza alcuna novazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria obbligazione del correntista).
Tale richiamo non è avvenuto al fine di far valere un giudicato esterno impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di revocatoria ordinaria, quanto, piuttosto, per escludere l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni in ragione RAGIONE_SOCIALEa verificatasi non ammissione allo stato passivo del credito vantato dalla banca insinuante. A p. 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si legge, infatti, che ‘anche a voler ritenere – come sostenuto dal Tribunale – la revocabilità dei pagamenti impugnati, in quanto finalizzati ad estinguere debiti ‘non scaduti’, non è, nella specie, ravvisabile il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.’, aggiungendo subito dopo di condividere l’efficacia ‘esclusivamente endofallimentare’ RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte nel corso del procedimento di verificazione dei RAGIONE_SOCIALE, ma di ritenere assorbente, piuttosto, che in forza RAGIONE_SOCIALEa mancata ammissione al passivo non si fosse realizzata alcuna alterazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum. Con il che risulta evidente come la decisione RAGIONE_SOCIALEa Cassazione del 2019 non sia stata invocata quale fonte di un (preteso) giudicato esterno, confermandosi perciò la natura eccentrica del primo motivo di ricorso rispetto alle reali ragioni fondanti la decisione di merito.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’inammissibilità del terzo motivo di appello per difetto di specificità, nonché in relazione all’art. 112 c.p.c. per mancanza di gravame riguardo al requisito RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni ed alla formazione del c.d. giudicato implicito.
Il secondo motivo è, per il vero, infondato. Al di là di una formulazione alquanto generica RAGIONE_SOCIALEa contestazione, va rilevato -con valore assorbente su ogni altra considerazione -che la Corte d’appello era abilitata ad
occuparsi RAGIONE_SOCIALEa questione relativa all’eventus damni in quanto la decisione di primo grado era stata investita di apposito gravame sul punto (vds. p. 7 lett. c) del provvedimento impugnato). Ne consegue che, così come nessun giudicato implicito poteva essersi formato sul punto, neppure al riguardo può prospettarsi una ultrapetizione da parte del giudice d’appello, che ha deciso ed argomentato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEe parti e nei limiti di quanto devolutogli con i motivi di gravame proposti dai soccombenti nel primo grado di giudizio.
Con il terzo mezzo, invece, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., con riguardo alla ingiusta esclusione RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni.
Tale motivo di impugnazione, proposto dal RAGIONE_SOCIALE, risulta fondato.
La corte di merito ha fondato la propria decisione sulla semplificante equivalenza ‘mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa banca al passivo uguale assenza di danno per i creditori’, ma in tal modo non si è confrontata con la disamina dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria ordinaria esercitata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 l.fall., dal curatore. In tal caso, infatti, l’attore è tenuto unicamente a dimostrare che preesistevano dei RAGIONE_SOCIALE rispetto al compimento del pagamento revocando e che gli stessi sono poi stati ammessi al passivo fallimentare, nonché che l’atto di cui si pretende la declaratoria di inefficacia ha mutato qualitativamente e/o quantitativamente il patrimonio del debitore, mentre risulta irrilevante che l’accipiens sia stato, a propria volta, ammesso o meno allo stato passivo fallimentare.
Da ultimo, Sez. 1, ord. n. 11649 del 04/05/2025, ha stabilito che in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni, ha l’onere di provare che l’atto dispositivo posto in essere dal fallito,
tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa consistenza dei RAGIONE_SOCIALE ammessi al passivo, RAGIONE_SOCIALEa preesistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. In precedenza, anche Sez. 3, ord. n. 19515 del 19/07/2019, aveva affermato che in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei RAGIONE_SOCIALE vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società che mettesse a rischio la realizzazione dei RAGIONE_SOCIALE sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo.
Di tali aspetti la sentenza impugnata non si è affatto occupata, nonostante il curatore avesse specificamente indicato l’esistenza di creditori ammessi allo stato passivo e la preesistenza di esposizioni debitorie rispetto al compimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione di cui trattasi (vds. p. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella parte in cui riprendendo i contenuti RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure si ricorda che in tale sede era stata dichiarata l’inefficacia dei pagamenti, fra l’altro, ‘1.2.6) Considerate le esposizioni debitorie RAGIONE_SOCIALEa società già esistenti all’epoca del primo pagamento e la natura anomala RAGIONE_SOCIALEa operazione posta in essere’; vds. altresì il ricorso, laddove al punto 3.2. sono richiamate – in coerenza con il principio di autosufficienza – le deduzioni del curatore e i documenti specifici da cui risultavano i debiti anteriori RAGIONE_SOCIALEa società).
In definitiva, i primi due motivi di ricorso devono essere respinti, mentre risulta fondato il terzo motivo, con conseguente cassazione con
rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda attenendosi a quanto in precedenza indicato. La stessa provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona per nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME