Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5857 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5857 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3235/2024 R.G. proposto da:
Fallimento di NOME COGNOME (Trib. Napoli n. 69/2016), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3088/2023 depositata il 29/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento di NOME COGNOME proponeva azione revocatoria ordinaria, ex artt. 2901 cod. civ. e 66 l. fall., dell’atto stipulato in data 24 luglio 2014 con cui la fallita aveva ceduto la quota di comproprietà di un mezzo di alcuni immobili siti in Meta (NA) al marito NOME COGNOME (già titolare della restante quota), assumendo che l’atto, al cui interno era previsto che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto a mezzo di una rendita di € 1.100 mensili che l’acquirente si obbligava a versare alla coniuge
venditrice, poi fallita in proprio nel 2016, rappresentava un atto a titolo gratuito, effettuato al solo scopo di distogliere il patrimonio immobiliare dell ‘ imprenditrice ai suoi creditori all’epoca esistenti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4957/2020, accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento dell’atto impugnato, ritenendo che lo stesso fosse stato un atto a titolo gratuito posto in essere al solo fine di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori.
La Corte distrettuale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 29 giugno 2023, accoglieva l’appello presentato da NOME COGNOME.
Osservava in particolare, che la procedura non aveva specificamente dedotto e provato che al momento del compimento dell’atto dispositivo il valore economico del patrimonio residuo del debitore fallito (comprensivo anche dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acquisita all’attivo fallimentare) fosse di entità tale, in rapporto alla complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande revocatorie proposte dalla procedura appellata nei confronti di NOME COGNOME.
Il fallimento di NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
La procedura ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2740 e 2901 cod. civ., 66 l. fall. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha ritenuto non provato il requisito oggettivo dell’ eventus damni senza fornire alcuna motivazione sul punto.
I requisiti dell’azione revocatoria proposta, invece, erano stati tutti pienamente provati -a dire della procedura ricorrente – con argomentazioni in fatto e documentazione idonei a mettere in rilievo che i cospicui crediti della massa dei creditori ammessi al passivo fallimentare erano stati non solo presenti all’epoca del negozio di trasferimento del bene al terzo, ma anche messi a rischio dal negozio stipulato; ciò nonostante, la Corte territoriale ha disatteso la domanda all’esito di un palese travisam ento dei fatti ed omettendo qualsivoglia riferimento a ragioni che rendessero quanto meno percepibile il ragionamento seguito.
4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: la Corte distrettuale -in tesi della procedura ricorrente – si è limitata ad asserire, del tutto apoditticamente, che mancava agli atti la prova dell’elemento oggettivo dell’ eventus damni , senza prendere in alcun modo in esame i documenti di rilevante valenza probatoria depositati dalla curatela ed il loro contenuto e, soprattutto, senza motivare compiutamente, cosicché la motivazione dell’impugnata sentenza è da ritenersi del tutto inesistente o, comunque, apparente.
Ambedue i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano inammissibili.
5.1 La Corte d’appello ha fatto riferimento a un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell’ eventus damni , ha l’onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta
oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’ eventus damni (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 26331/2008).
Nell’applicare questo principio al caso di specie i giudici distrettuali hanno ritenuto che la procedura non risultava ‘ aver anche solo specificamente dedotto, oltre che provato, che al momento del compimento di tale atto dispositivo il valore economico del patrimonio residuo del debitore fallito (comprensivo anche della RAGIONE_SOCIALE acquisita all’attivo fallimentare) fosse di entità tale, in rapporto a quella della propria suddetta complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori ‘ (enfasi riportata espressamente nel testo della decisione impugnata, a pag. 7).
5.2 Il primo mezzo sostiene che la Corte d’appello sia ‘ incorsa in un errore di giudizio che ha comportato una violazione o falsa applicazione dei precetti normativi di cui agli artt. 2740, 2697, 2901 c.c. e 66 l. fall .’ (deduzione reiterata alle pagg. 10 e 22 del ricorso).
Il motivo non contesta la correttezza del principio a cui la Corte distrettuale ha fatto riferimento, né, più in generale, evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma sostiene che la Corte distrettuale è incorsa in un errore di giudizio nel fare applicazione del principio richiamato.
In questo modo la censura finisce per esprimere il dissenso della procedura ricorrente rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione di merito, non è sindacabile da questa Corte.
A questo proposito è sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione
dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016). 5.3 Tanto il primo quanto il secondo mezzo deducono l’esistenza di un vizio di motivazione all’interno della decisione impugnata, in quanto la stessa non avrebbe spiegato le ragioni poste a base del proprio giudizio ed i motivi dell’omessa valutazione del materiale probatorio offerto dalla curatela fallimentare.
Ora, la motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).
Nel caso di specie la Corte di merito ha spiegato che la procedura attrice non aveva né allegato, né provato che ‘ il valore economico del patrimonio residuo del debitore fallito (comprensivo anche della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acquisita all’attivo fallimentare) fosse di entità tale, in rapporto a quella della propria suddetta complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori ‘; e ciò non in un qualsiasi frangente (quali, ad esempio, l’epoca di apertura della procedura concorsu ale o di esperimento dell’azione revocatoria), ma ‘ al momento del compimento di tale atto dispositivo ‘ (sottolineando la frase proprio per rendere ben chiara la portata della carenza di allegazione e prova che intendeva valorizzare al fine del rigetto della domanda).
I profili di doglianza in esame non adducono che simili spiegazioni non fossero idonee a rappresentare l’iter logico -intellettivo seguito dal collegio d’appello per arrivare alla decisione, ma, nel dedurre una carenza di motivazione, intendono confutare gli approdi a cui sono giunti i giudici distrettuali nella loro valutazione del materiale probatorio.
Una simile censura non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione, anche sotto questo profilo, di un dissenso rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
Giova, da ultimo, ricordare, che il controllo dell’esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (v. Cass. 16526/2016).
6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente